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CLIENTI BENEFICIARI DELLO SCONTO – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
L’Agenzia delle Entrate ha fornito (con il provvedimento del 31 luglio) chiarimenti sulla comunicazione da effettuare per l’esercizio dell’opzione che deve essere effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione (CLIENTE):
Quando | A decorrere dal 16 ottobre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese (es. Pagamento effettuato il 30.11.2019 -> entro 28.02.2020) |
Come | • Tramite area riservata tramite sito Agenzia delle Entrate; oppure • Presso ufficio dell’Agenzia con apposito modello (vd. Allegato in calce); oppure • Inviando modello per PEC con firma e documento di identità del richiedente |
Cosa | Gli elementi da indicare nella comunicazione sono: – Dati del soggetto avente diritto alla detrazione – Tipologia di intervento – Importo complessivo spesa – Anno sostenimento spesa – Importo contributo richiesto (pari alla detrazione spettante) – Dati catastali immobile su cui è stato effettuato l’intervento |
Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e sisma bonus, ad eccezione di quelli di demolizione e ricostruzione di edifici nelle zone sismiche 1-2-3, è sempre necessario che il pagamento del soggetto che esercita l’opzione avvenga tramite bonifico bancario o postale da cui risulti:
- causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- Iva o C.F. del fornitore a favore di cui si esegue il bonifico.
Qualora non sussistesse, anche parzialmente, il diritto alla detrazione fiscale, l’Agenzia procede al recupero della detrazione spettante nei confronti del cliente che ha beneficiato dello sconto.
FORNITORE – Modalità di recupero dell’imposta
Il fornitore può recuperare l’importo scontato dalla fattura esclusivamente in compensazione delle imposte da versare, a decorrere dal giorno 10 del mese in cui è effettuata la comunicazione da parte del cliente, in cinque quote annuali di pari importo (senza limiti).
Attraverso l’area riservata del sito internet Agenzia delle Entrate, inoltre, il fornitore deve confermare l’opzione esercitata dal cliente. L’invio dei modelli F24 con utilizzo del credito deve essere presentata tramite canale Entratel.
I crediti eccedenti possono essere utilizzati in compensazione negli anni successivi, ma non possono essere richiesti a rimborso.
Il fornitore può cedere a sua volta il credito di imposta ai suoi fornitori anche indiretti di beni e servizi (che non possono cedere ulteriormente), dando comunicazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla cessione del credito. Non è consentita la cessione a banche o ad altri intermediari finanziari.
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Trattandosi di operazioni che possono avere un importante impatto finanziario per le imprese fornitrici, è data facoltà alle stesse di non consentire all’applicazione dello sconto in luogo del diritto alla detrazione fiscale. In tale ottica, le associazioni di categoria stanno evidenziando come questa normativa si possa trasformare in un’alterazione non corretta della concorrenza.
Occorre, inoltre, individuare una corretta impostazione della procedura necessaria per tali operazioni che consenta, da un lato, al cliente di beneficiare dello sconto e, dall’altro, al fornitore di avere adeguata tutela (dovendo concedere una agevolazione subordinata ad un obbligo comunicativo da parte di un altro soggetto).
Il nostro Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia e per esaminare gli aspetti correlati all’implementazione di questa opzione, anche fornendo assistenza nella corretta compilazione e nell’invio del modello.