Disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche – Nuovi obblighi di informativa

Gentile Cliente,

con il presente articolo intendiamo portare alla Vostra attenzione in modo tempestivo, la novità introdotta dalla L. 4.8.2017 n. 124 con riferimento ai bilanci relativi all’esercizio chiuso il 31/12/2018.

La necessità di garantire una tempestiva ed efficace informazione è motivata anche dalle severe misure sanzionatorie previste dalla norma:

L’art. 1 co. 125, terzo periodo, della L. 4.8.2017 n. 124 prevede che “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pub­bli­care tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio (omissis)…. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”.

 Pertanto il nuovo obbligo di informativa dovrà essere adempiuto nell’ambito del bilancio annuale relativo all’esercizio 2018.

La formulazione della suddetta norma ha fatto emergere significativi dubbi inter­pre­ta­tivi a causa della sua scarsa chiarezza e dell’inadeguato coordinamento con la nor­mativa vigente, creando non poche apprensioni sia alle società interessate che ai loro consu­lenti. Ciò, peraltro, in un contesto connotato dal fatto che il mancato assolvimento del­l’obbligo comporta una sanzione restitutoria.

Per tali ragioni, ai fini dell’imminente chiusura del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31.12.2018, siamo a richiedere una sollecita e attenta rendicontazione al nostro Studio dei contributi, sovvenzioni ecc.. da voi ricevuti nel 2018/2019, così che:

  • ci sia consentita la verifica dell’assoggettamento degli stessi al nuovo obbligo informativo anche alla luce dei futuri chiarimenti che dovessero sopraggiungere;
  • per i clienti che non hanno affidato la tenuta della propria contabilità allo studio, ci sia consentita una verifica della corretta rappresentazione contabile (che potrebbe essere fuorviante nel farci escludere la necessità di una informativa in nota integrativa);
  • e, in generale, un modo per avere  un riscontro esterno che possa ridurre al minimo il rischio di inesattezze (uno minimo sbaglio ad oggi comporta la necessità di restituire i contributi ricevuti!).

Per eventuali dubbi, Vi suggeriamo la consultazione della circolare che trovate allegata cliccando

I collaboratori dello Studio trussoni restano a vostra diposizione.