Collegamento POS-RT (registratore telematico)

Caro cliente,

come ricordato nella nostra newsletter del 11.11.2025 (per maggiori info clicca su https://www.studiotrussoni.it/registratori-telematici-novita-collegamento-con-i-pos/ l’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, a seguito dell’intervento operato con l’art. 1 co. 74 – 77 della L. 30.12.2024 n. 207, prevede che, dall’1.1.2026, i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi debbano garantire la piena integrazione del processo di rilevazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico, collegando gli strumenti di pagamento elettronico con quelli di rilevazione dei corrispettivi.

 

In termini pratici, esso consiste in una comunicazione da effettuare a partire dal 05.03.2026 tramite un servizio web messo a disposizione sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

 

Con riguardo ai termini di adempimento dell’obbligo occorre distinguere tra:

  • strumenti per i quali nel mese di gennaio 2026 era attivo un contratto di convenzionamento à comunicazione entro il 20/04/2026;
  • ATTENZIONE!!! a regime, ossia per gli strumenti il cui contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31.01.2026 à comunicazione entro l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento. Si fa riferimento alle seguenti ipotesi:
    • POS già in uso viene collegato ad un altro RT già in uso;
    • viene attivato un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso;
    • viene attivato un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso; 
    • viene dismesso un POS o un RT.

 

Per effettuare il/i suddetto collegamento/i dobbiamo tempestivamente ricevere le seguenti informazioni:

  • matricola del registratore;
  • dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico;
  • indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati gli strumenti.

 

A tal fine Ti invitiamo a prendere visione dei tuoi dati allegati a nostra separata e-mail, che riassumono quanto risulta in Agenzia Entrate in merito ai dispositivi RT e POS a te intestati.

Chiediamo di comunicarci quali dispositivi POS sono abbinati ad ogni matricola RT. Se necessario ti chiediamo di coinvolgere a riguardo anche il tuo fornitore di RT e POS .

 

ATTENZIONE: ricordiamo di prestare particolare attenzione, in sede di emissione del corrispettivo, nell’indicare la modalità con la quale in cliente effettua il pagamento (contante, pagamento elettronico, etc): l’errata indicazione è soggetta a sanzioni come dal comma 2-quinquies dell’art. 11 del DLgs. 471/97 .

 

SANZIONI

Ricordiamo che, per il mancato collegamento tra POS e strumenti di certificazione fiscale nei termini previsti, è applicabile:

  • la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 4.000,00 euro di cui all’art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97;
  • la sanzione accessoria di cui all’art. 12 co. 3 del DLgs. 471/97; nello specifico, laddove sia accertato l’omesso collegamento è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da 15 giorni a due mesi; in caso di recidiva, la sospensione è disposta da 2 a 6 mesi.

 

Grazie per la collaborazione

 

 

      Dott. Simonluca Trussoni

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