Eventi, Novità, Senza categoria

Gentile Cliente,

con il presente articolo intendiamo portare alla Vostra attenzione in modo tempestivo, la novità introdotta dalla L. 4.8.2017 n. 124 con riferimento ai bilanci relativi all’esercizio chiuso il 31/12/2018.

La necessità di garantire una tempestiva ed efficace informazione è motivata anche dalle severe misure sanzionatorie previste dalla norma:

L’art. 1 co. 125, terzo periodo, della L. 4.8.2017 n. 124 prevede che “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pub­bli­care tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio (omissis)…. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”.

 Pertanto il nuovo obbligo di informativa dovrà essere adempiuto nell’ambito del bilancio annuale relativo all’esercizio 2018.

La formulazione della suddetta norma ha fatto emergere significativi dubbi inter­pre­ta­tivi a causa della sua scarsa chiarezza e dell’inadeguato coordinamento con la nor­mativa vigente, creando non poche apprensioni sia alle società interessate che ai loro consu­lenti. Ciò, peraltro, in un contesto connotato dal fatto che il mancato assolvimento del­l’obbligo comporta una sanzione restitutoria.

Per tali ragioni, ai fini dell’imminente chiusura del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31.12.2018, siamo a richiedere una sollecita e attenta rendicontazione al nostro Studio dei contributi, sovvenzioni ecc.. da voi ricevuti nel 2018/2019, così che:

  • ci sia consentita la verifica dell’assoggettamento degli stessi al nuovo obbligo informativo anche alla luce dei futuri chiarimenti che dovessero sopraggiungere;
  • per i clienti che non hanno affidato la tenuta della propria contabilità allo studio, ci sia consentita una verifica della corretta rappresentazione contabile (che potrebbe essere fuorviante nel farci escludere la necessità di una informativa in nota integrativa);
  • e, in generale, un modo per avere  un riscontro esterno che possa ridurre al minimo il rischio di inesattezze (uno minimo sbaglio ad oggi comporta la necessità di restituire i contributi ricevuti!).

Per eventuali dubbi, Vi suggeriamo la consultazione della circolare che trovate allegata cliccando

I collaboratori dello Studio trussoni restano a vostra diposizione.

 

0

Eventi

SI AVVISA LA GENTILE CLIENTELA CHE IL NOSTRO STUDIO SARA’ CHIUSO PER LE FERIE ESTIVE 

DAL 20.08.2018 AL 02.09.2018


PER EVENTUALI URGENZE CHE DOVESSERO OCCORRERE IN QUESTO PERIODO, LASCIARE UN MESSAGGIO IN SEGRETERIA TELEFONICA, OVVERO SCRIVERE A S.TRUSSONI@STUDIOTRUSSONI.IT

AUGURIAMO BUONE FERIE A TUTTI! 
0

Eventi, Novità

Cari Clienti,

dal 1 agosto è disponibile il modello dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il cosiddetto “Bonus pubblicità”.

Il Bonus era stato introdotto in sede di conversione del Dl 50/2017, come da noi a suo tempo comunicato (ma allora eravamo in attesa della emanzione del relativo Decreto Attuativo) con riferimento alle spese in campagne pubblicitarie nel seguito meglio specificate.

Il Bonus, ora fruibile, è erogato nella forma di un credito di imposta da utilizzare in compensazione con modello F24.

Il contributo è rivolto a:

  • Imprese (a prescindere dalla forma giuridica, ossia sia imprese individuali che società);
  • Lavoratori autonomi (quindi anche i professionisti).

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono effettuati su giornali iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile e su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Ora è chiaro che possiamo presentare la richiesta dell’agevolazione direttamente noi quali professionisti incaricati.

La domanda si deve presentare:

  • Per il periodo 24/06/2017 – 31/12/2017 dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre indicando gli investimenti effettuati nel periodo e quelli effettuati tra il 24/06/2016 e il 31/12/2016;
  • Per il 2018 bisogna “prenotare” il credito facendo una domanda dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre indicando, oltre a quelli già effettuati, anche quelli da effettuarsi entro fine anno. A gennaio 2019 si deve inviare una nuova comunicazione confermando quelli effettivamente realizzati rispetto a quelli indicati nel primo modello.

 

Il credito è riconosciuto se rispetto all’anno precedente si è registrato un incremento della spesa almeno pari all’1%, verifica da effettuare separatamente con riferimento alle due categorie di investimenti agevolabili:

  • Stampa quotidiana e periodica anche online;
  • Emittenti televisive e radiofoniche locali.

 

Il credito attualmente è pari al 75% dell’incremento della spesa rispetto all’anno precedente e potrebbe essere aumentato al 90% qualora pervenisse l’autorizzazione dalla Commissione Europea.

 

Il nostro compito sarà anche di rilasciare un’attestazione del sostenimento delle spese.

Il credito d’imposta è tassato sia ai fini Ires che Irap.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

0

  1.  PREMESSA

In riferimento alla nostra News del 4 Luglio scorso e ad approfondimento della stessa, vi informiamo che l’allegato DL 12.7.2018 n. 87, rubricato “Disposizioni urgenti per la dignità del lavoratori e delle imprese”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13.7.2018 n. 161.

Il decreto c.d. “dignità” è entrato in vigore il 14.7.2018 e dovrà essere convertito in legge entro l’11.9.2018.

Con particolare riferimento alla novità fiscale già anticipata (esonero dal meccanismo della scissione dei pagamenti “split payment” per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73) si segnala che la nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto “dignità”).

 

  1. MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT

L’articolo 17 ter del decreto Iva prevede che, per le operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, l’Iva è versata dalle predette amministrazioni all’Erario e quindi, come regola, non viene corrisposta dal soggetto che ha emesso la fattura.

Chiunque effettua operazioni nei confronti di questi soggetti deve riportare nella fattura le parole «scissione di pagamento».

 

       3. LA NOVITA’ 


  1. DECORRENZA

La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto “dignità”).

0

Eventi, Novità
Cari Clienti,

  1. premessa

Con l’allegata circ. 12.07.2018 n. 15/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla disciplina dei c.d. “beni significativi” di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 (in seguito “D.M. 29 dicembre 1999”), oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito “Legge di Bilancio 2018”).

  1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI BENI SIGNIFICATIVI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

La prima, essenziale, precisazione è che la disciplina dei beni significativi riguarda le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Viene confermato, inoltre, che nell’ambito delle manutenzioni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo se i beni sono forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento, mentre per gli interventi di ristrutturazione l’acquisto dei beni finiti può essere effettuato anche direttamente dal committente dei lavori.

  1. la regola

Per la fornitura di beni significativi nell’ambito di interventi di manutenzione:

  • si applica interamente l’aliquota IVA del 10% se il valore del bene significativo < 50% del valore dell’intera prestazione;
  • diversamente, si applica l’aliquota del 10% fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello del bene significativo; sul valore residuo del bene significativo si applica l’aliquota IVA ordinaria (attualmente 22%).
  1. INDIVIDUAZIONE DEI BENI SIGNIFICATIVI: CHIARIMENTI

Si conferma l’elenco tassativo già indicato nel DM 29 dicembre 1999:


  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.



5. LE PARTI STACCATE: CHIARIMENTI

5.1 Fornite unitamente ai beni significativi

Si pone il problema di verificare se PARTI STACCATE assumano rilevanza autonoma ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento:

  • RILEVANZA AUTONOMA: considerate quali componenti essenziali del bene significativo e, dunque, ne seguono le sorti per quanto concerne la determinazione dell’aliquota applicabile;
  • NO RILEVANZA AUTONOMA: al pari degli altri beni diversi da quelli indicati nel citato decreto ministeriale come “beni significativi”, sono soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per la prestazione di servizi.



5.2   Fornite separatamente ai beni significativi

Peraltro, qualora l’intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo.

Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento, il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.

ESEMPIO DELLA CIRCOLARE: mera sostituzione del bruciatore della caldaia (i.e. bene significativo) già installata. Sebbene il bruciatore (componente/parte staccata della caldaia), astrattamente considerato, non presenti, nei termini anzidetti, un’autonomia funzionale rispetto alla caldaia, il valore dello stesso confluisce indistintamente nel valore della prestazione di servizi, ciò, in quanto nell’ambito dell’intervento non viene fornito il bene significativo (i.e. caldaia), bensì esclusivamente una componente dello stesso.

 

  1. DECORRENZA

La norma in commento, avendo natura interpretativa, esplica efficacia retroattiva;















Ringraziamo per l’attenzione e ci confermiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.




 

0

Eventi, Novità

Caro Imprenditore-Professionista,

come promesso VENERDI’ 22 GIUGNO 2018 alle ore 16.30 si terrà presso la Sala Conferenze della Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Chiavenna – l’incontro informativo preannunciato in tema di Fatturazione Elettronica; sarà anche l’occasione per festeggiare un importante anniversario del nostro Studio.

Ti preghiamo di non mancare e di voler coinvolgere anche un eventuale addetto amministrativo (non più di uno, per ragioni di posti a sedere) che dovrà poi gestire in prima persona questo passaggio epocale verso la fatturazione elettronica.

Confidando nella Tua presenza, Ti ringraziamo fin d’ora e Ti sollecitiamo, per ragioni organizzative, a voler confermare al più presto la Tua/Vostra presenza a mezzo e-mail all’indirizzo info@studiotrussoni.it ovvero telefono al n. 0343/33395 – Interni 200 e 201.  

Grazie e … a presto!





0

NO OLD POSTSPage 5 of 5NEXT POSTS