Eventi, Novità

Il legislatore Ue ha in programma l’introduzione di profonde modifiche nell’ambito Iva.

Tali modifiche dovrebbero entrare in vigore nel 2022, ma il primo step è previsto già dall’1.1.2020, data in cui entreranno in vigore le regole previste da recenti Direttive e Regolamenti (datati 4.12.2018) che disciplinano le prime quattro aree di intervento immediato:

  1. numero di identificazione Iva;
  2. prova delle cessioni intra-Ue di beni;
  3. operazioni a catena;
  4. call-off stock.

Si ritiene in questa sede di concentrarsi sulle variazioni attinenti ai primi due punti dell’elenco.

  1. Numero di identificazione Iva;

Problematica: gli Stati membri hanno chiesto che, per combattere efficacemente le frodi, il numero identificativo Iva valido (correttamente iscritto al Vies) diventi un requisito sostanziale e imprescindibile per consentire al fornitore di esentare la cessione di beni. Anche allo stato attuale il fornitore verifica lo status del cessionario attraverso il sistema VIES; ma, secondo la Corte di Giustizia Ue il numero di identificazione Iva dell’acquirente rappresentava un requisito formale del diritto a esonerare una cessione intraunionale.

Con la modifica dell’art. 138, par. 1, Dir. 2006/112/CE la sussistenza di valido numero identificativo Iva del cessionario deve rappresentare un requisito essenziale per esentare la cessione intraunionale.

ALL’EMISISONE DI UNA FATTURA PER CESSIONE INTRA DI BENI IN ESENZIONE VERIFICARE LA VALIDITA’ DELLA PARTITA IVA COMUNITARIA DEL CLIENTE TRAMITE L’APPLICAZIONE AL PRESENTE LINK:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

In assenza di un esito positivo del controllo, sarà necessario assoggettare ad Iva l’operazione in Italia.

          2. Prova delle cessioni intra-Ue di beni:

negli scambi intra-Ue, per fruire dell’esenzione prevista dall’art. 138, Dir. 2006/112/CE, è richiesto che i beni siano trasportati da un Paese membro ad uno diverso da quello di partenza. Problematico è il regime delle prove idonee a dimostrare il trasferimento fisico dei beni.

Rispetto alla semplice conservazione del solo CMR sufficiente fino ad oggi, dal 2020 sarà necessario conservare almeno anche un ulteriore documento ovvero due documenti secondo le combinazioni di seguito illustrate:


Nel caso in cui il trasporto venga eseguito dal cessionario (vendite franco fabbrica – ex works) diviene indispensabile, oltre agli altri documenti previsti, anche una dichiarazione scritta del cessionario. Tale “certificazione” va fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione e deve attestare il fatto che i beni sono stati trasportati/spediti nell’altro Stato Ue.

Deve contenere:

  • Data;
  • nome e indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni (sarebbe utile utilizzare una codifica univoca per individuare le merci cedute, per esempio, la nomenclatura combinata);
  • Riferimenti della fattura.

Per facilitare l’adempimento dell’acquirente, potrebbe essere il venditore a predisporre direttamente il “format” in questione, eventualmente allegandolo alla fattura oppure ai documenti di trasporto comunque emessi, così da ridurre al minimo le incombenze del cessionario.

In caso di cessione di mezzi di trasporto, poi, è obbligatorio riportare nell’attestazione anche il numero identificativo del bene.

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Eventi

Gentile cliente,

come preannunciato, ti ricordiamo che il nostro Studio sarà chiuso per le ferie estive dal 12 al 31 Agosto prossimi; per eventuali urgenze Ti invitiamo alternativamente a:

  • lasciare un messaggio vocale sulla nostra segreteria telefonica (0343/33395);
  • lasciare un messaggio scritto all’indirizzo e-mail s.trussoni@studiotrussoni.it;
  • lasciare un messaggio scritto sul nostro numero Whatsapp 342-8143052;

 

Sarai ricontattato al più presto!

 

Ti auguriamo di trascorrere le meritate ferie nel migliore dei modi.

A presto

 

Lo Staff dello Studio Trussoni  
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Eventi, Novità

Caro Cliente,

ti informiamo che il Decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 29.06.2019, ha modificato in misura sostanziale le principali scadenze fiscali:

  1. Versamento imposte: rinvio al 30 settembre (senza maggiorazione): in generale vale la proroga per:
  • chi esercita attività economica per cui sono stati approvati gli ISA (Ditta Individuale, Società di Persone, Società di Capitali, Associazioni):
  • dichiari ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (es. non vale la proroga per chi ha un ricavi/compensi superiori ad € 5.164.569);
  • per le persone fisiche titolari di partita IVA, per i soci di società di persone (no soci di società di capitali).

Di seguito, un esempio dei versamenti che sono soggetti alla proroga:

  • il saldo e il primo acconto risultanti dalle dichiarazioni Irpef, Ires e Irap;
  • il saldo e il primo acconto dell’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti forfettari e per i contribuenti minimi;
  • il saldo e il primo acconto della cedolare secca (pur non trattandosi di redditi riconducibili all’attività d’impresa del contribuente);
  • il saldo dell’addizionale regionale e comunale Irpef;
  • il saldo e il primo acconto dell’Ivie (Imposta sui Valori Immobiliari all’Estero) e dell’Ivafe (Imposta sui Valori Attività Finanziarie all’Estero);
  • i diritti camerali, essendo i termini di versamento degli stessi legati alla scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi;
  • l’Iva annuale 2018 (non rientra, invece, nella proroga l’Iva trimestrale 2019 in quanto la norma limita la proroga ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni annuali);
  • il saldo e il primo acconto dei contributi Inps artigiani e commercianti eccedenti il minimale [sul punto si impone però una distinzione: mentre gli imprenditori individuali e i soci di società di persone (Snc-Sas) potranno beneficiare del differimento sia dei contributi eccedenti il minimale, che di tutte le altre imposte, per i soci di Srl il differimento è limitato ai soli contributi Inps, dovendo invece le altre imposte essere versate nei termini ordinari];
  • il saldo e il primo acconto dei contributi Inps Gestione Separata.

N.B. Il differimento temporale esplica effetti anche sul versamento rateale (riduzione del numero delle rate) a cui eravamo abituati negli anni scorsi sul saldo e primo acconto delle imposte.

     2. Trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi: rinvio al 30 Novembre per tutti i contribuenti (persone fisiche, ditte individuali, società di persone, società di capitali, associazioni).

Questo differimento è entrato a regime anche per gli anni prossimi.


Cogliamo fin d’ora l’occasione per significarTi che, alla luce di questi differimenti temporali, uniti alla necessità di compiere lavori di manutenzione all’interno dei nostri uffici, quest’anno lo Studio sarà chiuso per le ferie estive dal 12 al 31 Agosto; a tal fine, Ti chiediamo fin d’ora la cortesia di volerci consegnare i documenti necessari allo svolgimento degli adempimenti contabili-fiscali-paghe nei primissimi giorni di Agosto, proprio per consentirci di rispettare al meglio le scadenze.

Lo Staff dello Studio Trussoni

 

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Eventi

Caro Cliente,

l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è (almeno per alcuni) alle porte; come preannunciato, anche personalmente, tale obbligo troverà applicazione:

  • dal 1 luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a euro 400.000,00;
  • dal 1 gennaio 2020, per i restanti soggetti.

 

Abbiamo atteso fino ad oggi prima di fornire questa circolare (che trovi allegata in fondo alla pagina, cliccando sul pulsante verde), in quanto erano (ed in gran parte sono ancora) molti gli aspetti da chiarire; di recente abbiamo partecipato ad un convegno specifico da cui sono palesemente emerse ancora lacune di diversa natura – oltre che normative anche tecniche – che saranno da colmare in corso d’opera.

Precisiamo che, almeno per coloro che partiranno dal 1° Luglio prossimo a gestire i corrispettivi telematici, per il primo semestre sarà concessa dall’Agenzia delle Entrate una sorta di “moratoria” (un semestre di indulgenza, in caso di violazioni), così come è avvenuto per la fatturazione elettronica.

 

Per tutte le altre informazioni, soprattutto di carattere tecnico, Vi invitiamo comunque a rivolgerVi al consulente che Vi ha seguito nell’installazione/manutenzione dei misuratori fiscali.

 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita e utile, restiamo a disposizione per (tentare di) fornire eventuali richieste di chiarimento, pur in un contesto – si ribadisce – ancora poco chiaro.


Dott. Simonluca Trussoni
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Eventi, Novità, Senza categoria

Gentile Cliente,

con il presente articolo intendiamo portare alla Vostra attenzione in modo tempestivo, la novità introdotta dalla L. 4.8.2017 n. 124 con riferimento ai bilanci relativi all’esercizio chiuso il 31/12/2018.

La necessità di garantire una tempestiva ed efficace informazione è motivata anche dalle severe misure sanzionatorie previste dalla norma:

L’art. 1 co. 125, terzo periodo, della L. 4.8.2017 n. 124 prevede che “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pub­bli­care tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio (omissis)…. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”.

 Pertanto il nuovo obbligo di informativa dovrà essere adempiuto nell’ambito del bilancio annuale relativo all’esercizio 2018.

La formulazione della suddetta norma ha fatto emergere significativi dubbi inter­pre­ta­tivi a causa della sua scarsa chiarezza e dell’inadeguato coordinamento con la nor­mativa vigente, creando non poche apprensioni sia alle società interessate che ai loro consu­lenti. Ciò, peraltro, in un contesto connotato dal fatto che il mancato assolvimento del­l’obbligo comporta una sanzione restitutoria.

Per tali ragioni, ai fini dell’imminente chiusura del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31.12.2018, siamo a richiedere una sollecita e attenta rendicontazione al nostro Studio dei contributi, sovvenzioni ecc.. da voi ricevuti nel 2018/2019, così che:

  • ci sia consentita la verifica dell’assoggettamento degli stessi al nuovo obbligo informativo anche alla luce dei futuri chiarimenti che dovessero sopraggiungere;
  • per i clienti che non hanno affidato la tenuta della propria contabilità allo studio, ci sia consentita una verifica della corretta rappresentazione contabile (che potrebbe essere fuorviante nel farci escludere la necessità di una informativa in nota integrativa);
  • e, in generale, un modo per avere  un riscontro esterno che possa ridurre al minimo il rischio di inesattezze (uno minimo sbaglio ad oggi comporta la necessità di restituire i contributi ricevuti!).

Per eventuali dubbi, Vi suggeriamo la consultazione della circolare che trovate allegata cliccando

I collaboratori dello Studio trussoni restano a vostra diposizione.

 

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Eventi

SI AVVISA LA GENTILE CLIENTELA CHE IL NOSTRO STUDIO SARA’ CHIUSO PER LE FERIE ESTIVE 

DAL 20.08.2018 AL 02.09.2018


PER EVENTUALI URGENZE CHE DOVESSERO OCCORRERE IN QUESTO PERIODO, LASCIARE UN MESSAGGIO IN SEGRETERIA TELEFONICA, OVVERO SCRIVERE A S.TRUSSONI@STUDIOTRUSSONI.IT

AUGURIAMO BUONE FERIE A TUTTI! 
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Eventi, Novità

Cari Clienti,

dal 1 agosto è disponibile il modello dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il cosiddetto “Bonus pubblicità”.

Il Bonus era stato introdotto in sede di conversione del Dl 50/2017, come da noi a suo tempo comunicato (ma allora eravamo in attesa della emanzione del relativo Decreto Attuativo) con riferimento alle spese in campagne pubblicitarie nel seguito meglio specificate.

Il Bonus, ora fruibile, è erogato nella forma di un credito di imposta da utilizzare in compensazione con modello F24.

Il contributo è rivolto a:

  • Imprese (a prescindere dalla forma giuridica, ossia sia imprese individuali che società);
  • Lavoratori autonomi (quindi anche i professionisti).

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono effettuati su giornali iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile e su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Ora è chiaro che possiamo presentare la richiesta dell’agevolazione direttamente noi quali professionisti incaricati.

La domanda si deve presentare:

  • Per il periodo 24/06/2017 – 31/12/2017 dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre indicando gli investimenti effettuati nel periodo e quelli effettuati tra il 24/06/2016 e il 31/12/2016;
  • Per il 2018 bisogna “prenotare” il credito facendo una domanda dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre indicando, oltre a quelli già effettuati, anche quelli da effettuarsi entro fine anno. A gennaio 2019 si deve inviare una nuova comunicazione confermando quelli effettivamente realizzati rispetto a quelli indicati nel primo modello.

 

Il credito è riconosciuto se rispetto all’anno precedente si è registrato un incremento della spesa almeno pari all’1%, verifica da effettuare separatamente con riferimento alle due categorie di investimenti agevolabili:

  • Stampa quotidiana e periodica anche online;
  • Emittenti televisive e radiofoniche locali.

 

Il credito attualmente è pari al 75% dell’incremento della spesa rispetto all’anno precedente e potrebbe essere aumentato al 90% qualora pervenisse l’autorizzazione dalla Commissione Europea.

 

Il nostro compito sarà anche di rilasciare un’attestazione del sostenimento delle spese.

Il credito d’imposta è tassato sia ai fini Ires che Irap.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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