Eventi, Novità

Caro cliente,

come abbiamo già anticipato, quest’anno ci tocca svolgere (purtroppo) un adempimento in più, che per altro pensavamo potessimo in molti casi risparmiarci, o quanto meno potessimo ridurre ad una pratica immediata e banale; ma così [ancora una volta] non è!

I codici attività – che hanno la funzione di classificare ai fini amministrativi/fiscali le singole attività economiche svolte – hanno subìto nel 2025 una nuova classificazione ATECO; ergo i vecchi codici devono essere convertiti in quelli nuovi e questo

  • senza una scadenza perentoria (entro l’anno 2025); 
  • sia per le attività principali che secondarie;
  • sia ai fini CCIAA, Agenzia Entrate che INPS per le società/ditte individuali;
  • sia ai fini Agenzia Entrate che INPS per i professionisti.

La Camera di Commercio ha operato d’ufficio – almeno per la parte dei nostri clienti che sono iscritti – una conversione, che però si è rivelata in molti casi incompleta e/o infedele: se a questo ci aggiungiamo che l’occasione di questa analisi sta convincendo in molti casi i clienti 

  • ad inserire nuovi codici relativi ad attività già in precedenza svolte, ma non classificate negli Ateco;
  • o, viceversa, ad eliminare alcuni codici relativi ad attività – tipicamente secondarie – non più svolte

quella che doveva essere inizialmente una pratica elementare, in realtà si è rivelata essere un’occasione per un approfondito quadro della situazione.

 

Per alcuni dei nostri clienti abbiamo già voluto portarci avanti (anche il sottoscritto in prima persona ha già preso contatti con alcune aziende, per capire meglio cosa ci aspetta); per altri lo faremo al rientro dalle nostre ferie estive (che ricordiamo cadere nel periodo 11.08.2025 – 31.08.2025).

 

Nei casi (non così frequenti) in cui la CCIAA ha convertito correttamente i codici Ateco vecchi in quelli nuovi siamo tutti più contenti; non si richiede alcun intervento (al di là di un nostro preventivo controllo) e, pertanto, nulla addebiteremo al cliente; negli altri (ahimé) più numerosi casi in cui è purtroppo necessario “metterci mano”, il costo complessivo

  • della nostra preventiva analisi;
  • dei confronti con il cliente;
  • della pratica telematica all’Ente Competente (Camera di Commercio, Agenzia Entrate, INPS).

con il consueto occhio di riguardo, è stabilito a seconda della complessità, da un minimo di € 120 ad un massimo di € 280 + CP + IVA (cui si aggiungono i diritti di segreteria richiesti dagli Enti).

 

Un caro saluto

Dott. Simonluca Trussoni

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Eventi, Novità

Caro Imprenditore,

 facciamo seguito all’informativa degli scorsi anni per ricordare nuovamente come tutte le imprese, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni di consumatori, le associazioni e le fondazioni e le ONLUS (sono quindi esclusi i Liberi Professionisti) hanno l’OBBLIGO entro il 30 GIUGNO di ogni anno di pubblicare

  • nelle Note Integrative allegate ai Bilanci delle Srl – Spa;
  • nei propri siti internet o portali digitali;
  • nei portali digitali delle associazione di categoria di appartenenza (tipicamente Confcommercio e Confartigianato)

le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati nell’esercizio precedente (quindi entro il 30.06.2025 andranno comunicati tutti gli aiuti incassati entro il 31.12.202) dalle Pubbliche Amministrazioni di importo annuo non inferiore a complessivi Euro 10.000 (vale il criterio di cassa, ossia il momento dell’effettivo incasso dell’importo).

 L’ambito di applicazione è ancora piuttosto nebuloso; nel dubbio consigliamo di procedere a comunicare, nei modi seguenti – al superamento della soglia di cui sopra – TUTTI gli aiuti ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni. 

L’inosservanza di tale obbligo comporta, oltre alla restituzione dell’aiuto, anche una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di Euro 2.000.

Ricordiamo pertanto:

  • in caso di SRL – SPA: a riportare le informative in Nota Integrativa allegata al Bilancio tutti i dati relativi agli importi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno 2024 di entità complessiva superiore ad Euro 10.000;
  • per tutte le altre imprese e associazioni/ONLUS dotate di un proprio sito internet/portale: a pubblicare sul proprio sito le seguenti informazioni utilizzando il seguente schema
  • SOGGETTO RICEVENTE:
  • SEDE: ________________
  • CODICE FISCALE: ____________
  • SOGGETTO EROGANTE: ___________________________
  • CODICE FISCALE: _____________________
  • IMPORTI RICEVUTI:

EURO ____.000,00 – DATA DI INCASSO __/__/2024

 EURO ___.000,00 – DATA DI INCASSO ___/__/2024

 EURO ___.000,00 – DATA DI INCASSO __/__/2024

  • per tutte le altre imprese e associazioni/ONLUS NON dotate di un proprio sito internet/portale: a voler comunicare ai seguenti indirizzi delle Associazioni di Categoria i suddetti dati, secondo il suesposto schema, chiedendo l’inserimento nell’apposita sezione del loro Sito.

CONFCOMMERCIO: segreteria@unione.sondrio.it

 CONFARTIGIANATO: segreteria@artigiani.sondrio.it

 N.B. E’ possibile che l’Associazione di Categoria possa fornire il servizio soltanto agli associati.

Un caro saluto

 Lo Staff dello Studio Trussoni

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Eventi, Novità

Caro cliente

anche quest’anno si avvicina l’appuntamento con il versamento dell’acconto IMU 2025 (16 Giugno 2025).

Se già non l’avessi fatto ti invitiamo a consegnarci con massima urgenza (e comunque entro e non oltre il 31.05.2025) tutti gli atti (compravendita, donazione, successione ecc.) che comportino una variazione delle tue proprietà immobiliari, intervenuti da dicembre 2024 (ed a volerci informare – in attesa di produrre gli atti notarili – circa eventuali variazioni sulle tue proprietà immobiliari che potrebbero intervenire fino al 16.06.2025).

In assenza di Tue segnalazioni, specifichiamo che non potremo ravvisare in altro modo le variazioni immobiliari e, quindi, eseguiremo i conteggi ai fini IMU sulla base dei soli dati storici in nostro possesso.

Ringraziando per la cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

 

Lo staff dello Studio Trussoni

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Eventi, Novità, Senza categoria

Caro cliente,

 

come ogni inizio anno, alleghiamo in calce alla presente la circolare per la raccolta dati utili alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Modello Unico e 730) per l’anno 2024.

 

Quest’anno abbiamo fissato un unico termine per la consegna, ossia il 01 APRILE 2025non potremo (e non è una questione di volontà!) derogare al suddetto termine, perché “slittare” – lo vogliamo dire fin d’ora! – potrebbe significare, in ultima istanza, non poter predisporre le dichiarazioni (o farlo solo con i documenti in nostro possesso)Quindi l’invito è quello di non attendere il termine ultimo, ma di procedere fin d’ora alla consegna dei documenti. 

 

Non perdere tempoPrendi immediatamente contatto con il nostro Studio (Rif. Cristina Braga) per la consegna dei documenti!

 

Fiduciosi, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Simonluca Trussoni

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Novità

Caro cliente/imprenditore/professionista,

 

come ogni anno di questo periodo siamo certi di far cosa gradita nel sottoporre alla Tua attenzione le novità introdotte dalla Manovra di Bilancio 2025 (ma non solo), sia in ambito prettamente fiscale che giuslavoristico.

 

Si tratta di una “carrellata” di novità, che Ti invitiamo leggere quando hai qualche ritaglio di tempo.

 

In molti casi seguiranno degli emendamenti, in altri dei chiarimenti ufficiali; il 5 febbraio prossimo parteciperemo a “Telefisco”, l’appuntamento formativo annuale tenuto da “IL SOLE 24 ORE” che approfondirà proprio queste tematiche.

 

Prossimamente cercheremo comunque di fare una cernita di quelle novità che, per quanto di nostra conoscenza, potrebbero essere di interesse del singolo cliente.

 

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti

 

Lo Staff dello Studio Trussoni

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Eventi, Novità

Caro cliente,

desideriamo informare chi, come te, svolge attività in ambito sanitario (ed affine), che il c.d. Decreto Milleproroghe 2024 ha prorogato il divieto di emissione di fatturazione elettronica soltanto al 31.03.2025.

Proprio questa mini proroga (dal 01.01.2025 al 31.03.2025) farebbe presupporre che i tempi siano davvero maturi affinché venga introdotta definitivamente la fattura elettronica anche nel tuo settore.

Invitiamo tutti i nostri clienti interessati da questa novità a volersi sollecitamente attivare con i propri tecnici di fiducia al fine di farsi trovare pronti nel momento dell’effettivo “pensionamento” delle fatture cartacee, che [a questo punto] tutto lascerebbe pensare debba avvenire “a stretto giro”; nell’occasione di questo aggiornamento informatico, ci permettiamo di suggerire a quei pochi che ancora non procedono in autonomia all’invio dei dati al Sistema TS, di voler implementare anche questa funzione che renderebbe l’adempimento più sicuro ed immediato.

Di seguito allegato l’approfondimento. 

Augurando di aver fatto cosa gradita ed utile e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Simonluca Trussoni

 

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Eventi, Novità
Caro cliente,
benché non sia materia prettamente di nostra competenza, informiamo che entro il 31 dicembre 2024 (con valenza dal 01.01.2025) le imprese italiane con sede legale o stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare l’assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
L’obbligo di stipulare una specifica copertura assicurativa è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) con l’obiettivo di tutelare il tessuto produttivo nazionale dai rischi derivanti da eventi catastrofali.
La copertura assicurativa, allo stato attuale della normativa, riguarda i danni diretti subiti a seguito di eventi calamitosi e catastrofali individuati dalla norma, ai beni previsti dall’art. 2424 primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)) del Codice Civile, ossia le immobilizzazioni materiali:
  • terreni e fabbricati
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali e commerciali
Le polizze possono essere integrate con garanzie accessorie, come la copertura dei danni indiretti o la perdita di profitti.
Le imprese devono dunque stipulare una polizza assicurativa entro il 31 dicembre 2024 che copra i danni ai beni materiali causati da:
  • sismi
  • alluvioni
  • frane
  • inondazioni
  • esondazioni
L’obbligo non si applica ai professionisti e agli imprenditori agricoli, per i quali l’assicurazione rimane facoltativa.
Le polizze potranno includere un eventuale scoperto o franchigia, ma con un tetto massimo del 15% sul danno subito, per garantire una ripartizione equa dei costi tra l’impresa e l’assicurazione.
Al momento si è in attesa della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che definirà i dettagli operativi per le aziende coinvolte.
Tuttavia, è già stato presentato lo schema del decreto interministeriale, che conferma la data di entrata in vigore del 1° gennaio 2025.
Le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione contro i danni causati da calamità naturali sono strutturate su due livelli:
  • sanzioni per le imprese
  • sanzioni per le compagnie assicurative.
Per le imprese che non stipuleranno l’assicurazione obbligatoria entro il 31 dicembre 2024, la conseguenza principale sarà l’esclusione da contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie. In altre parole, le imprese non assicurate non potranno beneficiare di alcun supporto economico pubblico in caso di danni causati da eventi catastrofici.

Per ogni ulteriore informazione invitiamo a rivolgerTi alla compagnia assicurativa di fiducia.

 
Saluti
Lo Staff dello Studio Trussoni
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Novità

Caro cliente,

probabilmente avrai già ricevuto informazioni da altre fonti circa l’obbligo a carico di soggetti persone fisiche/imprese che detengono

  • unità immobiliari destinate a contratti di locazione a uso turistico;
  • immobili destinati a locazioni brevi;
  • strutture ricettive turistiche, sia alberghiere che extralberghiere.

di acquisire il Codice Identificativo Nazionale (CIN); trattasi di un codice assegnato a tutte le strutture destinate all’uso turistico, tra cui appartamenti per affitti brevi, hotel e altre strutture extralberghiere come B&B, ostelli, agriturismi e affittacamere. Questo codice viene fornito dal Ministero del Turismo su richiesta del proprietario dell’immobile/struttura.

L’introduzione del CIN rappresenta un passo significativo verso la trasparenza e la regolamentazione del settore turistico in Italia. Il CIN facilita il monitoraggio e la gestione delle varie strutture attraverso la Banca Dati Nazionale.

L’acquisizione del CIN diventerà ufficialmente obbligatoria (in caso di inadempimento sono previste sanzioni) in tutte le Regioni Italiane a partire dal 2 novembre 2024; per l’acquisizione basterà seguire le istruzioni del Manuale Operativo Privato allegato alla presente nonché cliccare sui seguenti link:

 

 

 

N.B. Precisiamo che per la richiesta dovrai dotarti preventivamente di SPID ovvero di CIE (Carta Identità Elettronica).

Ritenendo di aver fatto cosa gradita ed utile, pur non essendo materia di nostra competenza, siamo a disposizione per un eventuale supporto operativo (non possiamo spingerci oltre un mero supporto visto che è periodo di invio delle dichiarazioni dei redditi e Modelli 770).

 

Un caro saluto

Lo Staff dello Studio Trussoni

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Novità
Gentile Cliente,

informiamo che, con l’art. 37 del D.Lgs. 12.2.2024 n. 13, sono stati prorogati al 31 luglio 2024senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP che scadono il 30 giugno 2024.

La proroga trova applicazione per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario (L. 190/2014) o di vantaggio (DL 98/2011).

Il rinvio del termine di versamento viene introdotto in concomitanza con il debutto del concordato preventivo biennale, disciplinato dal medesimo DLgs. 13/2024, per venire incontro alle esigenze di contribuenti e professionisti nel primo anno di applicazione del nuovo istituto.
Sebbene l’introduzione della proroga dei versamenti sia legata al fatto che il 2024 è il “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale”, è stato chiarito che la sua efficacia abbia portata generale (anche per chi non aderirà al concordato), tenuto conto del fatto che la disposizione citata include anche contribuenti che non possono aderire al concordato preventivo, quali i contribuenti soggetti agli ISA, ma per i quali operano cause di esclusione.

La stampa specializzata sembra ammettere la possibilità che a breve venga pubblicato un decreto correttivo che consenta di effettuare i versamenti predetti con il differimento di 30 giorni (in sostanza si avrebbe tempo fino al 30.08.2024) ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, applicando la maggiorazione dello 0,40%; si tratta però di voci ufficiose che necessitano di una conferma ufficiale.

Lo Staff dello Studio Trussoni
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Eventi, Novità

Caro cliente,

 

come ogni inizio anno, alleghiamo in calce alla presente la circolare per la raccolta dati utili alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Modello Unico e 730) per l’anno 2023.

 

Quest’anno abbiamo fissato un unico termine per la consegna, ossia il 02 APRILE 2024non potremo (e non è una questione di volontà!) derogare al suddetto termine, perché “slittare” – lo vogliamo dire fin d’ora! – potrebbe significare, in ultima istanza, non poter predisporre le dichiarazioni (o farlo solo con i documenti in nostro possesso)Quindi l’invito è quello di non attendere il termine ultimo, ma di procedere fin d’ora alla consegna dei documenti. 

 

Non perdere tempoPrendi immediatamente contatto con il nostro Studio (Rif. Cristina Braga) per la consegna dei documenti!

 

Fiduciosi, porgiamo cordiali saluti.

 

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