Eventi, Novità

 Caro Cliente,

in tutta questa situazione surreale, caratterizzata da un rincorrersi di ordinanze, voci (ancora) ufficiose, aggiornamenti dai media, ci teniamo a fornirVi – per quanto possibile – alcune informazioni utili:

 

  • Spostamenti: ai sensi dell’articolo 1, comma1 lettera a), del DPCM 8 Marzo ed a seguito del discorso tenuto da Premier Conte ieri sera, ribadiamo l’assoluto OBBLIGO di ridurre al minimo gli spostamenti della forza lavoro, ricorrendo al c.d. Smart Working (lavoro da casa) in misura massiccia, così come stiamo facendo con i nostri collaboratori.

Nell’eventualità di doversi recare sul posto di lavoro o per trasferte sul territorio per esigenze            lavorative, ricordiamo la previsione di un autocertificazione diffusa dal Ministero stesso, che non      deve necessariamente esser compilata preventivamente, ma può esser resa sul posto dal                dipendente stesso sottoscrivendo il modulo e assumendosi tutte le responsabilità connesse      all’eventuale falsa dichiarazione.

Ovviamente nulla vieta alle aziende di preparare un’attestazione (unitamente alla copia del  cedolino per il lavoratore ovvero) che, in sostituzione del modulo, serva a certificare l’esistenza di  un rapporto di lavoro con la persona, e anzi tale scelta sarebbe opportuna, per preparare al meglio  la documentazione.

  • Ferie: a tutti i datori di lavoro segnaliamo inoltre che, stante la situazione di emergenza, la collocazione in ferie non richiede il consenso del lavoratore, che pertanto non potrà rifiutarla, soprattutto nei casi in cui esiste un monte ore maturato in anni precedenti e non ancora goduto.
  • Ammortizzatori sociali: le uniche procedure attive ad oggi sono quelle ordinarie, che non tengono (ancora) conto della situazione di emergenza dei nostri giorni. A stretto giro dovrebbe essere emesso un decreto con cui verrà istituito eccezionalmente un procedimento più snello e uniforme per accedere alla Cassa Integrazione. Tenuto conto del ritardo nell’emanazione delle linee guida, è auspicabile l’effetto retroattivo delle misure all’inizio dello stato di emergenza.
  • Sospensione della quota capitale dei mutui: alcune banche (Creval, Unicredit, BNL…) hanno già iniziato a divulgare misure a tutela dei clienti, quale, per ora, la sospensione su tutto il territorio nazionale della quota capitale dei mutui fino ad un massimo di n. 12 mesi; è verosimile che altre banche seguano l’esempio.

Non risulta al momento la sospensione dei termini di versamento di imposte e contributi, per cui Vi forniremo in seguito aggiornamenti.

 

Intanto è di pochi minuti fa la notizia secondo cui Regione Lombardia ha chiesto la chiusura, per almeno n.15 giorni, dell’attività di tutte le attività economiche non essenziali della Lombardia; premesso che occorrerebbe eventualmente capire dove stia il confine tra attività essenziali e non, trattasi comunque di una richiesta ufficiale che ti segnaliamo, anche se non venisse confermata, per consentirti di farti trovare eventualmente pronto.

Laddove venisse confermata l’indiscrezione, staremo a vedere quelle che saranno le manovre del Governo atte a supportare le aziende in questo periodo di inattività; per ora ha stanziato (solo) 7,5 miliardi di Euro nella “Manovra Anti-Coronavirus”, ma non crediamo siano sufficienti.

Per approfondimenti: https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-regione-lombardia-chiede-chiusura-totale-15-giorni-AD2OAHC

 

A nostro avviso, se così fosse, sarebbe senz’altro una misura drastica, ma forse quello che ci vuole per stroncare definitivamente questa maledetta pandemia, per la nostra salute (in primis), ma anche per limitare i danni alle nostre aziende.

 

Alcuni nostri clienti – già penalizzati dalla situazione – hanno già deciso di chiudere spontaneamente; precisiamo che, soprattutto se la chiusura dovesse limitarsi a pochi giorni, non è necessario procedere ad alcuna pratica-comunicazione ufficiale (a maggior ragione in un clima di emergenza); è sufficiente – per chi avesse un esercizio commerciale – un’informativa scritta alla clientela da apporre all’ingresso ed una telefonata al tecnico del registratore di cassa per gestire gli aspetti di sua competenza. Fermo restando, al momento, il termine dei n.12 giorni per l’emissione della fattura immediata elettronica.    

 

Il Ministero dell’Economia, da parte sua, sta preparando gli interventi, ed attende il via libera per il finanziamento in deficit, che dovrebbe pervenire mercoledì 10 marzo.

 

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Eventi, Novità

Caro cliente,

alla luce dei recenti chiarimenti, quale ulterior specifica rispetto alla news relativa all’oggetto [pubblicata sul nostro sito il 29.03.2019] si informa che tutte le imprese, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni di consumatori, le associazioni e le fondazioni e le ONLUS hanno l’OBBLIGO entro il 30 GIUGNO di ogni anno di pubblicare

  • nelle Note Integrative allegate ai Bilanci delle Srl – Spa;
  • nei propri siti internet o portali digitali;
  • nei portali digitali delle associazione di categoria di appartenenza (tipicamente Confcommercio e Confartigianato)

le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni di importo annuo non inferiore a complessivi Euro 10.000 (vale il criterio di cassa, ossia il momento dell’effettivo incasso dell’importo).

L’inosservanza di tale obbligo, a partire dal 01.01.2020, comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di Euro 2.000.

Ti invitiamo pertanto:

  • in caso di SRL – SPA: a comunicarci entro e non oltre il 29.02.2020 tutti i dati relativi agli importi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno 2019 di entità pari o superiore ad Euro 10.000, al fine di riportare le informative in Nota Integrativa allegata al prossimo Bilancio;
  • per tutte le altre imprese e associazioni/ONLUS dotate di un proprio sito internet/portale: a pubblicare sul proprio sito le seguenti informazioni utilizzando il seguente schema
  • SOGGETTO RICEVENTE: 
  • SEDE: ________________
  • CODICE FISCALE: ____________
  • SOGGETTO EROGANTE: ___________________________
  • CODICE FISCALE: _____________________
  • IMPORTI RICEVUTI:

EURO ____.000,00 – DATA DI INCASSO __/__/2019

EURO ___.000,00 – DATA DI INCASSO ___/__/2019

EURO ___.000,00 – DATA DI INCASSO __/__/2019

 

  • per tutte le altre imprese e associazioni/ONLUS NON dotate di un proprio sito internet/portale: a voler comunicare ai seguenti indirizzi delle Associazioni di Categoria i suddetti dati, secondo il suesposto schema, chiedendo l’inserimento nell’apposita sezione del loro Sito.

CONFCOMMERCIO: segreteria@unione.sondrio.it

CONFARTIGIANATO: segreteria@artigiani.sondrio.it

 

N.B. E’ possibile che l’Associazione di Categoria possa fornire il servizio soltanto agli associati.

 

 

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Novità, Senza categoria

Chi effettua operazioni di «commercio al minuto e attività assimilate», per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’agenzia delle Entrate.

Ci si propone nel seguito di evidenziare alcuni particolari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento a operazioni ricorrenti nella prassi degli operatori. 

Ti invitiamo a cliccare sul link sottostante per visualizzare l’approfondimento completo:

CIRCOLARE CLIENTI CORRISPETTIVI

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Novità

Caro cliente,

in questi giorni è in corso l’approvazione della Legge di Bilancio 2020. Siamo in attesa del testo definitivo di legge per fornirti, come sempre, aggiornamenti puntuali.

Tuttavia, ai fini delle cd. “valutazioni di fine anno”, riteniamo opportuno informarti fin da subito che – diversamente da quanto affermato dalla stampa fino a pochi giorni fa – sembra altamente probabile che vengano aboliti i cd. “super ammortamenti” e “iper ammortamenti” per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 (poi vedremo se, come avvenuto nel 2019, li re-introdurranno in corso d’anno). 

Resta ferma la possibilità di beneficiare dell’agevolazione ordinando il bene e versando almeno il 20% del corrispettivo entro la fine del 2019.

Sempre in base alle notizie in circolazione, tuttavia, nuove modalità di incentivo agli investimenti saranno inserite dalla Legge di Bilancio 2020: in particolare, dovrebbe essere introdotta la concessione di un credito di imposta nella misura del 6% (in sostituzione del superammortamento) ovvero del 30% (in sostituzione dell’iperammortamento) per chi effettua nuovi investimenti.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

Un caro saluto

Studio Trussoni

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Novità

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO

L’art. 12-septies del DL 34/2019 convertito (c.d. DECRETO CRESCITA) ha previsto alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 01/01/2020 e le relative modalità di attuazione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ad oggi non ancora emanato.

Procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento

Con riguardo alla procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento si prevedono, fra l’altro, le seguenti novità:

  • il cessionario o committente avente lo status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
  • non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

N.B. Senza particolari forme rimane comunque ferma la necessità per l’esportatore abituale di rendere noto al proprio fornitore / prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva, comunicando gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento contenuti nella ricevuta telematica dall’Agenzia delle Entrate, che dovranno obbligatoriamente essere indicati nel corpo della fattura. Su questo ultimo punto, sarà opportuno verificare se il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate prevederà al riguardo disposizioni specifiche.

Registri delle dichiarazioni di intento

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l’obbligo di:

  • numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
  • annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.

Sanzione per omesso riscontro della presentazione della dichiarazione di intento

Al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).

 

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Eventi, Novità

Il legislatore Ue ha in programma l’introduzione di profonde modifiche nell’ambito Iva.

Tali modifiche dovrebbero entrare in vigore nel 2022, ma il primo step è previsto già dall’1.1.2020, data in cui entreranno in vigore le regole previste da recenti Direttive e Regolamenti (datati 4.12.2018) che disciplinano le prime quattro aree di intervento immediato:

  1. numero di identificazione Iva;
  2. prova delle cessioni intra-Ue di beni;
  3. operazioni a catena;
  4. call-off stock.

Si ritiene in questa sede di concentrarsi sulle variazioni attinenti ai primi due punti dell’elenco.

  1. Numero di identificazione Iva;

Problematica: gli Stati membri hanno chiesto che, per combattere efficacemente le frodi, il numero identificativo Iva valido (correttamente iscritto al Vies) diventi un requisito sostanziale e imprescindibile per consentire al fornitore di esentare la cessione di beni. Anche allo stato attuale il fornitore verifica lo status del cessionario attraverso il sistema VIES; ma, secondo la Corte di Giustizia Ue il numero di identificazione Iva dell’acquirente rappresentava un requisito formale del diritto a esonerare una cessione intraunionale.

Con la modifica dell’art. 138, par. 1, Dir. 2006/112/CE la sussistenza di valido numero identificativo Iva del cessionario deve rappresentare un requisito essenziale per esentare la cessione intraunionale.

ALL’EMISISONE DI UNA FATTURA PER CESSIONE INTRA DI BENI IN ESENZIONE VERIFICARE LA VALIDITA’ DELLA PARTITA IVA COMUNITARIA DEL CLIENTE TRAMITE L’APPLICAZIONE AL PRESENTE LINK:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

In assenza di un esito positivo del controllo, sarà necessario assoggettare ad Iva l’operazione in Italia.

          2. Prova delle cessioni intra-Ue di beni:

negli scambi intra-Ue, per fruire dell’esenzione prevista dall’art. 138, Dir. 2006/112/CE, è richiesto che i beni siano trasportati da un Paese membro ad uno diverso da quello di partenza. Problematico è il regime delle prove idonee a dimostrare il trasferimento fisico dei beni.

Rispetto alla semplice conservazione del solo CMR sufficiente fino ad oggi, dal 2020 sarà necessario conservare almeno anche un ulteriore documento ovvero due documenti secondo le combinazioni di seguito illustrate:


Nel caso in cui il trasporto venga eseguito dal cessionario (vendite franco fabbrica – ex works) diviene indispensabile, oltre agli altri documenti previsti, anche una dichiarazione scritta del cessionario. Tale “certificazione” va fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione e deve attestare il fatto che i beni sono stati trasportati/spediti nell’altro Stato Ue.

Deve contenere:

  • Data;
  • nome e indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni (sarebbe utile utilizzare una codifica univoca per individuare le merci cedute, per esempio, la nomenclatura combinata);
  • Riferimenti della fattura.

Per facilitare l’adempimento dell’acquirente, potrebbe essere il venditore a predisporre direttamente il “format” in questione, eventualmente allegandolo alla fattura oppure ai documenti di trasporto comunque emessi, così da ridurre al minimo le incombenze del cessionario.

In caso di cessione di mezzi di trasporto, poi, è obbligatorio riportare nell’attestazione anche il numero identificativo del bene.

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Novità

Al fine di velocizzare la sostituzione da parte delle MPMI lombarde del parco veicolare regionale più obsoleto ed inquinante, la Giunta Regionale Lombarda, ha deliberato l’ampliamento della misura “Rinnova Veicoli”, modificando ed integrando i vecchi criteri.

Nello specifico con il suddetto provvedimento, che accoglie favorevolmente i contributi del Sistema Confartigianato in Lombardia, sono stati sanciti i seguenti nuovi criteri:

     – l’estensione delle categorie veicoli oltre alle categorie N1 e N2 anche alle categorie N3, M1, M2 e M3 così come definite ai sensi dell’ art. 47 del Codice della Strada, D.lgs n. 285/92;

     – ampliamento a tutte le tipologie di motorizzazione che rispondano ai requisiti per la classe EURO VI per i veicoli pesanti e alla classe EURO 6 per i veicoli leggeri, in grado di conseguire bassissime emissioni inquinanti, in riferimento a ossido di azoto, anidride carbonica e PM10;

     – estensione dei soggetti beneficiari, includendo anche le imprese che operano nel settore del trasporto merci in conto terzi;

     – estensione della tipologia di regime di Aiuto alle imprese, prevedendo, oltre al regime de minimis, anche quello ai sensi dell’ art. 36 Regolamento UE 651/2014.

 

L’agevolazione, che consiste in un contributo a fondo perduto, varierà a seconda della categoria di veicoli acquistati, del tipo di alimentazione e dei livelli di emissione, da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 20.000,00.

Per tutte le informazioni ti invitiamo a cliccare sul seguente link: 
Regione Lombardia – Dettaglio Bando Rinnova Veicolo 2019/2020


Pur non rappresentando un propria area di stretta competenza, il nostro Studio è a disposizione per informazioni e/o per un supporto.

 

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