Novità, Senza categoria

Chi effettua operazioni di «commercio al minuto e attività assimilate», per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’agenzia delle Entrate.

Ci si propone nel seguito di evidenziare alcuni particolari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento a operazioni ricorrenti nella prassi degli operatori. 

Ti invitiamo a cliccare sul link sottostante per visualizzare l’approfondimento completo:

CIRCOLARE CLIENTI CORRISPETTIVI

0

Novità

Caro cliente,

in questi giorni è in corso l’approvazione della Legge di Bilancio 2020. Siamo in attesa del testo definitivo di legge per fornirti, come sempre, aggiornamenti puntuali.

Tuttavia, ai fini delle cd. “valutazioni di fine anno”, riteniamo opportuno informarti fin da subito che – diversamente da quanto affermato dalla stampa fino a pochi giorni fa – sembra altamente probabile che vengano aboliti i cd. “super ammortamenti” e “iper ammortamenti” per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 (poi vedremo se, come avvenuto nel 2019, li re-introdurranno in corso d’anno). 

Resta ferma la possibilità di beneficiare dell’agevolazione ordinando il bene e versando almeno il 20% del corrispettivo entro la fine del 2019.

Sempre in base alle notizie in circolazione, tuttavia, nuove modalità di incentivo agli investimenti saranno inserite dalla Legge di Bilancio 2020: in particolare, dovrebbe essere introdotta la concessione di un credito di imposta nella misura del 6% (in sostituzione del superammortamento) ovvero del 30% (in sostituzione dell’iperammortamento) per chi effettua nuovi investimenti.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

Un caro saluto

Studio Trussoni

0

Novità

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO

L’art. 12-septies del DL 34/2019 convertito (c.d. DECRETO CRESCITA) ha previsto alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 01/01/2020 e le relative modalità di attuazione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ad oggi non ancora emanato.

Procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento

Con riguardo alla procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento si prevedono, fra l’altro, le seguenti novità:

  • il cessionario o committente avente lo status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
  • non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

N.B. Senza particolari forme rimane comunque ferma la necessità per l’esportatore abituale di rendere noto al proprio fornitore / prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva, comunicando gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento contenuti nella ricevuta telematica dall’Agenzia delle Entrate, che dovranno obbligatoriamente essere indicati nel corpo della fattura. Su questo ultimo punto, sarà opportuno verificare se il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate prevederà al riguardo disposizioni specifiche.

Registri delle dichiarazioni di intento

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l’obbligo di:

  • numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
  • annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.

Sanzione per omesso riscontro della presentazione della dichiarazione di intento

Al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando l’obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).

 

0

Eventi, Novità

Il legislatore Ue ha in programma l’introduzione di profonde modifiche nell’ambito Iva.

Tali modifiche dovrebbero entrare in vigore nel 2022, ma il primo step è previsto già dall’1.1.2020, data in cui entreranno in vigore le regole previste da recenti Direttive e Regolamenti (datati 4.12.2018) che disciplinano le prime quattro aree di intervento immediato:

  1. numero di identificazione Iva;
  2. prova delle cessioni intra-Ue di beni;
  3. operazioni a catena;
  4. call-off stock.

Si ritiene in questa sede di concentrarsi sulle variazioni attinenti ai primi due punti dell’elenco.

  1. Numero di identificazione Iva;

Problematica: gli Stati membri hanno chiesto che, per combattere efficacemente le frodi, il numero identificativo Iva valido (correttamente iscritto al Vies) diventi un requisito sostanziale e imprescindibile per consentire al fornitore di esentare la cessione di beni. Anche allo stato attuale il fornitore verifica lo status del cessionario attraverso il sistema VIES; ma, secondo la Corte di Giustizia Ue il numero di identificazione Iva dell’acquirente rappresentava un requisito formale del diritto a esonerare una cessione intraunionale.

Con la modifica dell’art. 138, par. 1, Dir. 2006/112/CE la sussistenza di valido numero identificativo Iva del cessionario deve rappresentare un requisito essenziale per esentare la cessione intraunionale.

ALL’EMISISONE DI UNA FATTURA PER CESSIONE INTRA DI BENI IN ESENZIONE VERIFICARE LA VALIDITA’ DELLA PARTITA IVA COMUNITARIA DEL CLIENTE TRAMITE L’APPLICAZIONE AL PRESENTE LINK:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

In assenza di un esito positivo del controllo, sarà necessario assoggettare ad Iva l’operazione in Italia.

          2. Prova delle cessioni intra-Ue di beni:

negli scambi intra-Ue, per fruire dell’esenzione prevista dall’art. 138, Dir. 2006/112/CE, è richiesto che i beni siano trasportati da un Paese membro ad uno diverso da quello di partenza. Problematico è il regime delle prove idonee a dimostrare il trasferimento fisico dei beni.

Rispetto alla semplice conservazione del solo CMR sufficiente fino ad oggi, dal 2020 sarà necessario conservare almeno anche un ulteriore documento ovvero due documenti secondo le combinazioni di seguito illustrate:


Nel caso in cui il trasporto venga eseguito dal cessionario (vendite franco fabbrica – ex works) diviene indispensabile, oltre agli altri documenti previsti, anche una dichiarazione scritta del cessionario. Tale “certificazione” va fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione e deve attestare il fatto che i beni sono stati trasportati/spediti nell’altro Stato Ue.

Deve contenere:

  • Data;
  • nome e indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni (sarebbe utile utilizzare una codifica univoca per individuare le merci cedute, per esempio, la nomenclatura combinata);
  • Riferimenti della fattura.

Per facilitare l’adempimento dell’acquirente, potrebbe essere il venditore a predisporre direttamente il “format” in questione, eventualmente allegandolo alla fattura oppure ai documenti di trasporto comunque emessi, così da ridurre al minimo le incombenze del cessionario.

In caso di cessione di mezzi di trasporto, poi, è obbligatorio riportare nell’attestazione anche il numero identificativo del bene.

0

Novità

Al fine di velocizzare la sostituzione da parte delle MPMI lombarde del parco veicolare regionale più obsoleto ed inquinante, la Giunta Regionale Lombarda, ha deliberato l’ampliamento della misura “Rinnova Veicoli”, modificando ed integrando i vecchi criteri.

Nello specifico con il suddetto provvedimento, che accoglie favorevolmente i contributi del Sistema Confartigianato in Lombardia, sono stati sanciti i seguenti nuovi criteri:

     – l’estensione delle categorie veicoli oltre alle categorie N1 e N2 anche alle categorie N3, M1, M2 e M3 così come definite ai sensi dell’ art. 47 del Codice della Strada, D.lgs n. 285/92;

     – ampliamento a tutte le tipologie di motorizzazione che rispondano ai requisiti per la classe EURO VI per i veicoli pesanti e alla classe EURO 6 per i veicoli leggeri, in grado di conseguire bassissime emissioni inquinanti, in riferimento a ossido di azoto, anidride carbonica e PM10;

     – estensione dei soggetti beneficiari, includendo anche le imprese che operano nel settore del trasporto merci in conto terzi;

     – estensione della tipologia di regime di Aiuto alle imprese, prevedendo, oltre al regime de minimis, anche quello ai sensi dell’ art. 36 Regolamento UE 651/2014.

 

L’agevolazione, che consiste in un contributo a fondo perduto, varierà a seconda della categoria di veicoli acquistati, del tipo di alimentazione e dei livelli di emissione, da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 20.000,00.

Per tutte le informazioni ti invitiamo a cliccare sul seguente link: 
Regione Lombardia – Dettaglio Bando Rinnova Veicolo 2019/2020


Pur non rappresentando un propria area di stretta competenza, il nostro Studio è a disposizione per informazioni e/o per un supporto.

 

0

Novità

CLIENTI BENEFICIARI DELLO SCONTO – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito (con il provvedimento del 31 luglio) chiarimenti sulla comunicazione da effettuare per l’esercizio dell’opzione che deve essere effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione (CLIENTE):  


QuandoA decorrere dal 16 ottobre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese (es. Pagamento effettuato il 30.11.2019 -> entro 28.02.2020)
Come• Tramite area riservata tramite sito Agenzia delle Entrate; oppure
• Presso ufficio dell’Agenzia con apposito modello (vd. Allegato in calce); oppure
• Inviando modello per PEC con firma e documento di identità del richiedente
CosaGli elementi da indicare nella comunicazione sono:
– Dati del soggetto avente diritto alla detrazione
– Tipologia di intervento
– Importo complessivo spesa
– Anno sostenimento spesa
– Importo contributo richiesto (pari alla detrazione spettante)
– Dati catastali immobile su cui è stato effettuato l’intervento

Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e sisma bonus, ad eccezione di quelli di demolizione e ricostruzione di edifici nelle zone sismiche 1-2-3, è sempre necessario che il pagamento del soggetto che esercita l’opzione avvenga tramite bonifico bancario o postale da cui risulti:

  • causale del versamento;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • Iva o C.F. del fornitore a favore di cui si esegue il bonifico.

Qualora non sussistesse, anche parzialmente, il diritto alla detrazione fiscale, l’Agenzia procede al recupero della detrazione spettante nei confronti del cliente che ha beneficiato dello sconto.

 

FORNITORE – Modalità di recupero dell’imposta

Il fornitore può recuperare l’importo scontato dalla fattura esclusivamente in compensazione delle imposte da versare, a decorrere dal giorno 10 del mese in cui è effettuata la comunicazione da parte del cliente, in cinque quote annuali di pari importo (senza limiti).

Attraverso l’area riservata del sito internet Agenzia delle Entrate, inoltre, il fornitore deve confermare l’opzione esercitata dal cliente. L’invio dei modelli F24 con utilizzo del credito deve essere presentata tramite canale Entratel.

I crediti eccedenti possono essere utilizzati in compensazione negli anni successivi, ma non possono essere richiesti a rimborso.

Il fornitore può cedere a sua volta il credito di imposta ai suoi fornitori anche indiretti di beni e servizi (che non possono cedere ulteriormente), dando comunicazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla cessione del credito. Non è consentita la cessione a banche o ad altri intermediari finanziari.


***

 

Trattandosi di operazioni che possono avere un importante impatto finanziario per le imprese fornitrici, è data facoltà alle stesse di non consentire all’applicazione dello sconto in luogo del diritto alla detrazione fiscale. In tale ottica, le associazioni di categoria stanno evidenziando come questa normativa si possa trasformare in un’alterazione non corretta della concorrenza.

Occorre, inoltre, individuare una corretta impostazione della procedura necessaria per tali operazioni che consenta, da un lato, al cliente di beneficiare dello sconto e, dall’altro, al fornitore di avere adeguata tutela (dovendo concedere una agevolazione subordinata ad un obbligo comunicativo da parte di un altro soggetto).

Il nostro Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia e per esaminare gli aspetti correlati all’implementazione di questa opzione, anche fornendo assistenza nella corretta compilazione e nell’invio del modello.

ALLEGATO:

0

Novità

il Decreto Crescita, convertito in legge il 27 giugno 2019, ha apportato alcune modifiche alla normativa vigente in materia di detrazioni, in particolare per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici (Sisma Bonus), e di recupero del patrimonio edilizio (Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie).

 

Ti invitiamo a cliccare sul link sottostante per visualizzare il nostro schema riassuntivo degli interventi agevolabili:

0

Novità

I trasferimenti di immobili a favore di imprese che intendono abbatterli e ricostruirli, ovvero porre in essere interventi di ristrutturazione, sono soggetti alle imposte d’atto (registro-ipotecaria-catastale) in misura fissa (euro 600 complessivi) in caso di successiva vendita entro 10 anni.

È quanto emerge dall’articolo 7 D.L. 34/2019 (Decreto Crescita convertito in Legge lo scorso 29 giugno) finalizzato alla valorizzazione edilizia del patrimonio immobiliare esistente, anche al fine di rendere gli edifici più sicuri ai fini antisismici ed ambientali.

Dal punto di vista oggettivo, la norma interessa i trasferimenti immobiliari di interi fabbricati (di qualsiasi categoria catastale) posti in essere nel periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2021 (ivi comprese le permute, i conferimenti in società, ecc.).

Più puntuale è l’ambito soggettivo (con riferimento all’acquirente), in quanto è previsto che i trasferimenti avvengano a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

In merito a tale definizione è possibile richiamare i diversi interventi di prassi dell’Agenzia delle entrate in materia di Iva (si veda, ad esempio, la circolare 22/E/2013), secondo cui si deve aver riguardo al soggetto che detiene il permesso di eseguire l’intervento (di nuova costruzione o di ristrutturazione), a prescindere dalla circostanza che l’intervento sia poi eseguito direttamente (in quanto impresa edile) o che sia appaltato a terzi (tipicamente la società immobiliare che si avvale di un’impresa edile per la costruzione).

Per quanto riguarda il cedente, invece, si ritiene non vi siano limitazioni di sorta, anche se la norma nasce con l’intento di ridurre i costi dei trasferimenti immobiliari eseguiti dai privati (gravati da imposta di registro del 9%).

Ne sarebbero agevolati soprattutto i trasferimenti di immobili strumentali, in quanto, se posti in essere da soggetto Iva, sconterebbero in ogni caso le imposte ipotecarie e catastali nella misura del 4%, con conseguente abbattimento del costo in capo all’impresa acquirente.

Per l’applicazione delle imposte d’atto in misura fissa (200 euro cadauna per registro, ipotecarie e catastali) è richiesto che le imprese acquirenti, nei dieci anni successivi all’acquisto, provvedano alternativamente alla demolizione e ricostruzione dell’immobile (anche con ampliamento della volumetria), ovvero all’effettuazione di lavori di ristrutturazione, con successiva vendita di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

In merito alla richiesta di alienazione di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, in sede di conversione in legge del D.L. 34/2019 è stato precisato che l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi di alienazione frazionata di immobili suddivisi in più unità immobiliari, a condizione che l’alienazione stessa sia pari almeno alla citata percentuale del 75%.

In ogni caso, è altresì richiesto che la ricostruzione (previa demolizione) o la ristrutturazione avvengano nel rispetto della normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB (Near Zero Energy Building) A o B.

In merito agli interventi edilizi da eseguirsi sugli immobili (nel caso in cui non si proceda alla demolizione e ricostruzione) la norma si riferisce a quelli di cui alle lett. b), c) e d) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, e quindi alle manutenzioni straordinarie, al restauro e risanamento conservativo, ed alla ristrutturazione edilizia.

Lo Staff dello Studio Trussoni rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

0

PREVIOUS POSTSPage 7 of 9NEXT POSTS