Eventi, Novità

Il legislatore Ue ha in programma l’introduzione di profonde modifiche nell’ambito Iva.

Tali modifiche dovrebbero entrare in vigore nel 2022, ma il primo step è previsto già dall’1.1.2020, data in cui entreranno in vigore le regole previste da recenti Direttive e Regolamenti (datati 4.12.2018) che disciplinano le prime quattro aree di intervento immediato:

  1. numero di identificazione Iva;
  2. prova delle cessioni intra-Ue di beni;
  3. operazioni a catena;
  4. call-off stock.

Si ritiene in questa sede di concentrarsi sulle variazioni attinenti ai primi due punti dell’elenco.

  1. Numero di identificazione Iva;

Problematica: gli Stati membri hanno chiesto che, per combattere efficacemente le frodi, il numero identificativo Iva valido (correttamente iscritto al Vies) diventi un requisito sostanziale e imprescindibile per consentire al fornitore di esentare la cessione di beni. Anche allo stato attuale il fornitore verifica lo status del cessionario attraverso il sistema VIES; ma, secondo la Corte di Giustizia Ue il numero di identificazione Iva dell’acquirente rappresentava un requisito formale del diritto a esonerare una cessione intraunionale.

Con la modifica dell’art. 138, par. 1, Dir. 2006/112/CE la sussistenza di valido numero identificativo Iva del cessionario deve rappresentare un requisito essenziale per esentare la cessione intraunionale.

ALL’EMISISONE DI UNA FATTURA PER CESSIONE INTRA DI BENI IN ESENZIONE VERIFICARE LA VALIDITA’ DELLA PARTITA IVA COMUNITARIA DEL CLIENTE TRAMITE L’APPLICAZIONE AL PRESENTE LINK:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

In assenza di un esito positivo del controllo, sarà necessario assoggettare ad Iva l’operazione in Italia.

          2. Prova delle cessioni intra-Ue di beni:

negli scambi intra-Ue, per fruire dell’esenzione prevista dall’art. 138, Dir. 2006/112/CE, è richiesto che i beni siano trasportati da un Paese membro ad uno diverso da quello di partenza. Problematico è il regime delle prove idonee a dimostrare il trasferimento fisico dei beni.

Rispetto alla semplice conservazione del solo CMR sufficiente fino ad oggi, dal 2020 sarà necessario conservare almeno anche un ulteriore documento ovvero due documenti secondo le combinazioni di seguito illustrate:


Nel caso in cui il trasporto venga eseguito dal cessionario (vendite franco fabbrica – ex works) diviene indispensabile, oltre agli altri documenti previsti, anche una dichiarazione scritta del cessionario. Tale “certificazione” va fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione e deve attestare il fatto che i beni sono stati trasportati/spediti nell’altro Stato Ue.

Deve contenere:

  • Data;
  • nome e indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni (sarebbe utile utilizzare una codifica univoca per individuare le merci cedute, per esempio, la nomenclatura combinata);
  • Riferimenti della fattura.

Per facilitare l’adempimento dell’acquirente, potrebbe essere il venditore a predisporre direttamente il “format” in questione, eventualmente allegandolo alla fattura oppure ai documenti di trasporto comunque emessi, così da ridurre al minimo le incombenze del cessionario.

In caso di cessione di mezzi di trasporto, poi, è obbligatorio riportare nell’attestazione anche il numero identificativo del bene.

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Novità

Al fine di velocizzare la sostituzione da parte delle MPMI lombarde del parco veicolare regionale più obsoleto ed inquinante, la Giunta Regionale Lombarda, ha deliberato l’ampliamento della misura “Rinnova Veicoli”, modificando ed integrando i vecchi criteri.

Nello specifico con il suddetto provvedimento, che accoglie favorevolmente i contributi del Sistema Confartigianato in Lombardia, sono stati sanciti i seguenti nuovi criteri:

     – l’estensione delle categorie veicoli oltre alle categorie N1 e N2 anche alle categorie N3, M1, M2 e M3 così come definite ai sensi dell’ art. 47 del Codice della Strada, D.lgs n. 285/92;

     – ampliamento a tutte le tipologie di motorizzazione che rispondano ai requisiti per la classe EURO VI per i veicoli pesanti e alla classe EURO 6 per i veicoli leggeri, in grado di conseguire bassissime emissioni inquinanti, in riferimento a ossido di azoto, anidride carbonica e PM10;

     – estensione dei soggetti beneficiari, includendo anche le imprese che operano nel settore del trasporto merci in conto terzi;

     – estensione della tipologia di regime di Aiuto alle imprese, prevedendo, oltre al regime de minimis, anche quello ai sensi dell’ art. 36 Regolamento UE 651/2014.

 

L’agevolazione, che consiste in un contributo a fondo perduto, varierà a seconda della categoria di veicoli acquistati, del tipo di alimentazione e dei livelli di emissione, da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 20.000,00.

Per tutte le informazioni ti invitiamo a cliccare sul seguente link: 
Regione Lombardia – Dettaglio Bando Rinnova Veicolo 2019/2020


Pur non rappresentando un propria area di stretta competenza, il nostro Studio è a disposizione per informazioni e/o per un supporto.

 

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Novità

CLIENTI BENEFICIARI DELLO SCONTO – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito (con il provvedimento del 31 luglio) chiarimenti sulla comunicazione da effettuare per l’esercizio dell’opzione che deve essere effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione (CLIENTE):  


QuandoA decorrere dal 16 ottobre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese (es. Pagamento effettuato il 30.11.2019 -> entro 28.02.2020)
Come• Tramite area riservata tramite sito Agenzia delle Entrate; oppure
• Presso ufficio dell’Agenzia con apposito modello (vd. Allegato in calce); oppure
• Inviando modello per PEC con firma e documento di identità del richiedente
CosaGli elementi da indicare nella comunicazione sono:
– Dati del soggetto avente diritto alla detrazione
– Tipologia di intervento
– Importo complessivo spesa
– Anno sostenimento spesa
– Importo contributo richiesto (pari alla detrazione spettante)
– Dati catastali immobile su cui è stato effettuato l’intervento

Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e sisma bonus, ad eccezione di quelli di demolizione e ricostruzione di edifici nelle zone sismiche 1-2-3, è sempre necessario che il pagamento del soggetto che esercita l’opzione avvenga tramite bonifico bancario o postale da cui risulti:

  • causale del versamento;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • Iva o C.F. del fornitore a favore di cui si esegue il bonifico.

Qualora non sussistesse, anche parzialmente, il diritto alla detrazione fiscale, l’Agenzia procede al recupero della detrazione spettante nei confronti del cliente che ha beneficiato dello sconto.

 

FORNITORE – Modalità di recupero dell’imposta

Il fornitore può recuperare l’importo scontato dalla fattura esclusivamente in compensazione delle imposte da versare, a decorrere dal giorno 10 del mese in cui è effettuata la comunicazione da parte del cliente, in cinque quote annuali di pari importo (senza limiti).

Attraverso l’area riservata del sito internet Agenzia delle Entrate, inoltre, il fornitore deve confermare l’opzione esercitata dal cliente. L’invio dei modelli F24 con utilizzo del credito deve essere presentata tramite canale Entratel.

I crediti eccedenti possono essere utilizzati in compensazione negli anni successivi, ma non possono essere richiesti a rimborso.

Il fornitore può cedere a sua volta il credito di imposta ai suoi fornitori anche indiretti di beni e servizi (che non possono cedere ulteriormente), dando comunicazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla cessione del credito. Non è consentita la cessione a banche o ad altri intermediari finanziari.


***

 

Trattandosi di operazioni che possono avere un importante impatto finanziario per le imprese fornitrici, è data facoltà alle stesse di non consentire all’applicazione dello sconto in luogo del diritto alla detrazione fiscale. In tale ottica, le associazioni di categoria stanno evidenziando come questa normativa si possa trasformare in un’alterazione non corretta della concorrenza.

Occorre, inoltre, individuare una corretta impostazione della procedura necessaria per tali operazioni che consenta, da un lato, al cliente di beneficiare dello sconto e, dall’altro, al fornitore di avere adeguata tutela (dovendo concedere una agevolazione subordinata ad un obbligo comunicativo da parte di un altro soggetto).

Il nostro Studio rimane a disposizione per approfondimenti in materia e per esaminare gli aspetti correlati all’implementazione di questa opzione, anche fornendo assistenza nella corretta compilazione e nell’invio del modello.

ALLEGATO:

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Novità

il Decreto Crescita, convertito in legge il 27 giugno 2019, ha apportato alcune modifiche alla normativa vigente in materia di detrazioni, in particolare per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici (Sisma Bonus), e di recupero del patrimonio edilizio (Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie).

 

Ti invitiamo a cliccare sul link sottostante per visualizzare il nostro schema riassuntivo degli interventi agevolabili:

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Novità

I trasferimenti di immobili a favore di imprese che intendono abbatterli e ricostruirli, ovvero porre in essere interventi di ristrutturazione, sono soggetti alle imposte d’atto (registro-ipotecaria-catastale) in misura fissa (euro 600 complessivi) in caso di successiva vendita entro 10 anni.

È quanto emerge dall’articolo 7 D.L. 34/2019 (Decreto Crescita convertito in Legge lo scorso 29 giugno) finalizzato alla valorizzazione edilizia del patrimonio immobiliare esistente, anche al fine di rendere gli edifici più sicuri ai fini antisismici ed ambientali.

Dal punto di vista oggettivo, la norma interessa i trasferimenti immobiliari di interi fabbricati (di qualsiasi categoria catastale) posti in essere nel periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2021 (ivi comprese le permute, i conferimenti in società, ecc.).

Più puntuale è l’ambito soggettivo (con riferimento all’acquirente), in quanto è previsto che i trasferimenti avvengano a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.

In merito a tale definizione è possibile richiamare i diversi interventi di prassi dell’Agenzia delle entrate in materia di Iva (si veda, ad esempio, la circolare 22/E/2013), secondo cui si deve aver riguardo al soggetto che detiene il permesso di eseguire l’intervento (di nuova costruzione o di ristrutturazione), a prescindere dalla circostanza che l’intervento sia poi eseguito direttamente (in quanto impresa edile) o che sia appaltato a terzi (tipicamente la società immobiliare che si avvale di un’impresa edile per la costruzione).

Per quanto riguarda il cedente, invece, si ritiene non vi siano limitazioni di sorta, anche se la norma nasce con l’intento di ridurre i costi dei trasferimenti immobiliari eseguiti dai privati (gravati da imposta di registro del 9%).

Ne sarebbero agevolati soprattutto i trasferimenti di immobili strumentali, in quanto, se posti in essere da soggetto Iva, sconterebbero in ogni caso le imposte ipotecarie e catastali nella misura del 4%, con conseguente abbattimento del costo in capo all’impresa acquirente.

Per l’applicazione delle imposte d’atto in misura fissa (200 euro cadauna per registro, ipotecarie e catastali) è richiesto che le imprese acquirenti, nei dieci anni successivi all’acquisto, provvedano alternativamente alla demolizione e ricostruzione dell’immobile (anche con ampliamento della volumetria), ovvero all’effettuazione di lavori di ristrutturazione, con successiva vendita di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

In merito alla richiesta di alienazione di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, in sede di conversione in legge del D.L. 34/2019 è stato precisato che l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi di alienazione frazionata di immobili suddivisi in più unità immobiliari, a condizione che l’alienazione stessa sia pari almeno alla citata percentuale del 75%.

In ogni caso, è altresì richiesto che la ricostruzione (previa demolizione) o la ristrutturazione avvengano nel rispetto della normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB (Near Zero Energy Building) A o B.

In merito agli interventi edilizi da eseguirsi sugli immobili (nel caso in cui non si proceda alla demolizione e ricostruzione) la norma si riferisce a quelli di cui alle lett. b), c) e d) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, e quindi alle manutenzioni straordinarie, al restauro e risanamento conservativo, ed alla ristrutturazione edilizia.

Lo Staff dello Studio Trussoni rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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Eventi, Novità

Caro Cliente,

ti informiamo che il Decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 29.06.2019, ha modificato in misura sostanziale le principali scadenze fiscali:

  1. Versamento imposte: rinvio al 30 settembre (senza maggiorazione): in generale vale la proroga per:
  • chi esercita attività economica per cui sono stati approvati gli ISA (Ditta Individuale, Società di Persone, Società di Capitali, Associazioni):
  • dichiari ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (es. non vale la proroga per chi ha un ricavi/compensi superiori ad € 5.164.569);
  • per le persone fisiche titolari di partita IVA, per i soci di società di persone (no soci di società di capitali).

Di seguito, un esempio dei versamenti che sono soggetti alla proroga:

  • il saldo e il primo acconto risultanti dalle dichiarazioni Irpef, Ires e Irap;
  • il saldo e il primo acconto dell’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti forfettari e per i contribuenti minimi;
  • il saldo e il primo acconto della cedolare secca (pur non trattandosi di redditi riconducibili all’attività d’impresa del contribuente);
  • il saldo dell’addizionale regionale e comunale Irpef;
  • il saldo e il primo acconto dell’Ivie (Imposta sui Valori Immobiliari all’Estero) e dell’Ivafe (Imposta sui Valori Attività Finanziarie all’Estero);
  • i diritti camerali, essendo i termini di versamento degli stessi legati alla scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi;
  • l’Iva annuale 2018 (non rientra, invece, nella proroga l’Iva trimestrale 2019 in quanto la norma limita la proroga ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni annuali);
  • il saldo e il primo acconto dei contributi Inps artigiani e commercianti eccedenti il minimale [sul punto si impone però una distinzione: mentre gli imprenditori individuali e i soci di società di persone (Snc-Sas) potranno beneficiare del differimento sia dei contributi eccedenti il minimale, che di tutte le altre imposte, per i soci di Srl il differimento è limitato ai soli contributi Inps, dovendo invece le altre imposte essere versate nei termini ordinari];
  • il saldo e il primo acconto dei contributi Inps Gestione Separata.

N.B. Il differimento temporale esplica effetti anche sul versamento rateale (riduzione del numero delle rate) a cui eravamo abituati negli anni scorsi sul saldo e primo acconto delle imposte.

     2. Trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi: rinvio al 30 Novembre per tutti i contribuenti (persone fisiche, ditte individuali, società di persone, società di capitali, associazioni).

Questo differimento è entrato a regime anche per gli anni prossimi.


Cogliamo fin d’ora l’occasione per significarTi che, alla luce di questi differimenti temporali, uniti alla necessità di compiere lavori di manutenzione all’interno dei nostri uffici, quest’anno lo Studio sarà chiuso per le ferie estive dal 12 al 31 Agosto; a tal fine, Ti chiediamo fin d’ora la cortesia di volerci consegnare i documenti necessari allo svolgimento degli adempimenti contabili-fiscali-paghe nei primissimi giorni di Agosto, proprio per consentirci di rispettare al meglio le scadenze.

Lo Staff dello Studio Trussoni

 

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Novità

Il semestre di rodaggio sulla fatturazione elettronica sta per finire e con esso anche il periodo di indulgenza del Fisco; salvo sorprese dell’ultimo minuto e come preannunciato, dal 1° luglio cambieranno i tempi di emissione della fattura:

  • Periodo transitorio da 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 -> termini di emissione dal momento in cui è effettuata l’operazione fino al giorno precedente a quello di liquidazione d’imposta.
  • Dal 1° luglio 2019 -> termine di emissione dal momento in cui è effettuata l’operazione fino ai successivi n. 10 [ovvero n. 12 giorni (?) nel caso di conversione in legge senza modifiche di quanto previsto dal DL Crescita].

N.B. Tale disposizione in prima istanza riguarderà esclusivamente i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale, posto che per i mensili il periodo “transitorio” è stato esteso sino al 30 settembre 2019.

Specifichiamo che per emissione della fattura elettronica si intende il termine in cui avviene la trasmissione del documento al SdI. Emettere fattura diventa quindi trasmettere al Sistema di Interscambio.

A tal fine, per evitare ritardi legati a dimenticanze ovvero intoppi tecnici, ci permettiamo di suggerire quale prassi l’emissione delle fatture al termine di ogni settimana in cui è stata compiuta l’operazione.

Sanzioni per ritardo emissione: dal 90% al 180% dell’IVA relativa all’imponibile  


Dott. Simonluca Trussoni

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Novità
Gentile Cliente,con il presente articolo intendiamo portare alla Vostra attenzione un approfondimento relativo alle note di variazione per recupero dell’IVA in presenza di fallimenti: 

Condizioni necessarie

  • a monte deve esistere (ovviamente) almeno un titolo di credito/fattura che non è stata incassata totalmente dall’imprenditore fallito;
  • deve essere stata operata l’insinuazione al passivo fallimentare.

N.B. Non rileva se nel piano di riparto finale dell’attivo la Vostra società sia stata inserita.

Tempistica

Ai sensi dell’art. 19 comma 1 DPR 633/1972, “la nota di variazione (nota di credito) ex art. 26 DPR 633/1972 deve essere emessa al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA (oggi 30 aprile di ogni anno) relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto (ossia il piano di riparto finale dell’attivo/chiusura del fallimento) per operare la variazione in diminuzione”

 

Un esempio chiarirà meglio il concetto: 

1 Dicembre 2018 – Piano di riparto finale dell’attivo (ovvero chiusura di fallimento in assenza di piano di riparto)

La detrazione dell’IVA deve essere computata necessariamente nell’anno 2018,

  • emettendo la nota di variazione nel dicembre 2018 (detraendo l’imposta nella dichiarazione periodica), ovvero
  • emettendo la nota di variazione entro (termine ultimo) il 30 aprile 2019  (data di presentazione dichiarazione IVA) recuperando l’IVA in detrazione direttamente in Dichiarazione annuale.  

 

N.B. Per i piani di riparto/chiusure del fallimento datati anteriormente rispetto al 01.01.2017 il termine per l’emissione della nota di credito era rappresentato dalla “dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo”; ergo i termini si sono drasticamente ridotti periodo di transizione queste sono le casistiche che potrebbero presentarsi:

  • Piano di riparto/chiusura fallimento ante 01.01.2017: emissione nota di variazione entro il 30.04.2020 (c’è ancora tempo!)
  • Piano di riparto/chiusura fallimento post 01.01.2017: termini spirati per emissione nota di variazione
  • Piano di riparto/chiusura fallimento 2019: emissione nota di variazione entro il 30.04.2020 (meglio entro il 31.12.2019)

Modalità

Con l’avvento della fatturazione elettronica cambiano le modalità per l’emissione di una nota di credito di sola IVA: se si emettesse una fattura ad imponibile zero, la fattura verrebbe scartata dallo SDI; l’Agenzia delle Entrate, nelle FAQ del 15.01.2019 propone la soluzione sintetizzata nel seguente esempio:

  • Imponibile = € 100,00 (anziché zero)
  • IVA (es. 22%) = € 22
  • Fuori campo IVA: – (meno) € 100
  • Totale documento: € 22    
Il tipo di documento da utilizzare sarà della c.d. “Fattura Semplificata”, per cui l’Agenzia delle Entrate stessa ha dato in precedenza una breve disamina in altra FAQ del 27.11.2018, che riproponiamo in allegato (click sul bottone verde in calce)

Gestione delle note di variazione per recupero IVA sui fallimenti 

Suggeriamo un periodico monitoraggio sul portale fallimenti https://www.fallcoweb.it , per verificare lo stato di avanzamento della procedura e, una volta verificato il riparto finale dell’attivo/chiusura del fallimento procedere (meglio se entro il 31.12 di quello stesso anno, altrimenti entro il termine della dichiarazione IVA relativa a quell’anno) all’emissione della nota di credito (previo contatto con il Curatore). 

Laddove si dovessero presentare queste casistiche Vi consigliamo di contattarci tempestivamente (visti i tempi stretti il momento della chiusura del bilancio dell’anno precedente potrebbe essere già tardi!) per ricevere un nostro supporto.

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