Novità
Era nell’aria, anzi la norma c’era già ed era in vigore dal 01.01.2018, ma mancavano ancora le istruzioni operative.
Dall’ENEA arrivano segnali secondo cui il nuovo adempimento è pronto a decollare subito dopo l’estate.
Come abbiamo avuto modo di scrivere in precedente news, la novità è prevista dalla legge di Bilancio 2018 (205/2017, articolo 1, comma 3) e, almeno all’inizio, è stata presa decisamente sottogamba. La manovra, nel ritoccare come ogni anno le detrazioni per i lavori in casa, aveva infatti disposto l’estensione generalizzata dell’obbligo di comunicazione all’Enea delle «informazioni sugli interventi effettuati», analogamente «a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici». In pratica, bisognerà effettuare, per tutti gli interventi di recupero edilizio, un invio di dati simile a quello che oggi viene fatto per l’ecobonus (detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico). Questo servirà a monitorare in maniera più analitica gli effetti delle opere realizzate.
Il portale dovrebbe quindi essere attivo a Settembre,costringendo chi ha effettuato lavori nel corso dell’anno a correre ai ripari. Ancora dall’Enea, infatti, spiegano che «per gli interventi già ultimati, il termine dei 90 giorni decorrerà dalla data di messa online». Ci saranno, cioè, tre mesi di tempo per fare la comunicazione, arrivando grossomodo a dicembre. I dettagli operativi, modulistica compresa, saranno definiti e pubblicati solo con l’apertura del sito. Anche se, rassicurano dall’Agenzia, «ne daremo comunicazione in modo che gli interessati abbiano tutto il tempo per l’espletamento delle pratiche».

ATTENZIONE: è in via di discussione nelle Camere un decreto che potrebbe comprimere i benefici sugli interventi finalizzati al risparmio energetico; in sostanza a partire dal 1 Gennaio 2019 l’agevolazione potrebbe conoscere nuoci e più restrittivi “paletti” soprattutto sull’acquisto di infissi, caldaie a condensazione e coperture parasole.
Invitiamo quindi coloro che hanno in programma interventi di questa natura a voler anticipare prudentemente l’investimento nel corrente anno.
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  1.  PREMESSA

In riferimento alla nostra News del 4 Luglio scorso e ad approfondimento della stessa, vi informiamo che l’allegato DL 12.7.2018 n. 87, rubricato “Disposizioni urgenti per la dignità del lavoratori e delle imprese”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13.7.2018 n. 161.

Il decreto c.d. “dignità” è entrato in vigore il 14.7.2018 e dovrà essere convertito in legge entro l’11.9.2018.

Con particolare riferimento alla novità fiscale già anticipata (esonero dal meccanismo della scissione dei pagamenti “split payment” per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73) si segnala che la nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto “dignità”).

 

  1. MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT

L’articolo 17 ter del decreto Iva prevede che, per le operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, l’Iva è versata dalle predette amministrazioni all’Erario e quindi, come regola, non viene corrisposta dal soggetto che ha emesso la fattura.

Chiunque effettua operazioni nei confronti di questi soggetti deve riportare nella fattura le parole «scissione di pagamento».

 

       3. LA NOVITA’ 


  1. DECORRENZA

La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto “dignità”).

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Eventi, Novità
Cari Clienti,

  1. premessa

Con l’allegata circ. 12.07.2018 n. 15/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla disciplina dei c.d. “beni significativi” di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999 (in seguito “D.M. 29 dicembre 1999”), oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito “Legge di Bilancio 2018”).

  1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI BENI SIGNIFICATIVI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

La prima, essenziale, precisazione è che la disciplina dei beni significativi riguarda le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Viene confermato, inoltre, che nell’ambito delle manutenzioni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo se i beni sono forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento, mentre per gli interventi di ristrutturazione l’acquisto dei beni finiti può essere effettuato anche direttamente dal committente dei lavori.

  1. la regola

Per la fornitura di beni significativi nell’ambito di interventi di manutenzione:

  • si applica interamente l’aliquota IVA del 10% se il valore del bene significativo < 50% del valore dell’intera prestazione;
  • diversamente, si applica l’aliquota del 10% fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quello del bene significativo; sul valore residuo del bene significativo si applica l’aliquota IVA ordinaria (attualmente 22%).
  1. INDIVIDUAZIONE DEI BENI SIGNIFICATIVI: CHIARIMENTI

Si conferma l’elenco tassativo già indicato nel DM 29 dicembre 1999:


  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.



5. LE PARTI STACCATE: CHIARIMENTI

5.1 Fornite unitamente ai beni significativi

Si pone il problema di verificare se PARTI STACCATE assumano rilevanza autonoma ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento:

  • RILEVANZA AUTONOMA: considerate quali componenti essenziali del bene significativo e, dunque, ne seguono le sorti per quanto concerne la determinazione dell’aliquota applicabile;
  • NO RILEVANZA AUTONOMA: al pari degli altri beni diversi da quelli indicati nel citato decreto ministeriale come “beni significativi”, sono soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per la prestazione di servizi.



5.2   Fornite separatamente ai beni significativi

Peraltro, qualora l’intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo.

Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento, il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.

ESEMPIO DELLA CIRCOLARE: mera sostituzione del bruciatore della caldaia (i.e. bene significativo) già installata. Sebbene il bruciatore (componente/parte staccata della caldaia), astrattamente considerato, non presenti, nei termini anzidetti, un’autonomia funzionale rispetto alla caldaia, il valore dello stesso confluisce indistintamente nel valore della prestazione di servizi, ciò, in quanto nell’ambito dell’intervento non viene fornito il bene significativo (i.e. caldaia), bensì esclusivamente una componente dello stesso.

 

  1. DECORRENZA

La norma in commento, avendo natura interpretativa, esplica efficacia retroattiva;















Ringraziamo per l’attenzione e ci confermiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.




 

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Novità
Il 2 Luglio scorso è stato varato il c.d. “Decreto Dignità”, che entrerà in vigore a breve (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale… ad oggi ancora ignoto).
Le novità che ci attendono spaziano dal mondo del lavoro (in primis… spinta verso il lavoro a tempo indeterminato, maggior tutela del lavoratore in fase di licenziamento), agli altri adempimenti fiscali.
In attesa di proporVi i dovuti approfondimenti (in tema di lavoro e fiscali) a seguito di chiarimenti ufficiali, ci preme in questa fase informarVi tempestivamente circa l’introduzione di nuove misure in materia di semplificazione fiscale, attraverso la revisione (l’ennesima!) dell’istituto del cosiddetto “Redditometro” (strumento accertativo sulle persone fisiche), nonché l’abolizione dello “Split payment” (scissione dei pagamenti IVA) per i professionisti che lavorano con le P.A. , i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto (in sostanza per questi soggetti si torna all’esonero precedente ad un provvedimento varato lo scorso anno).

In quest’occasione vogliamo infine ribadire che, in tema di fatturazione elettronica, la proroga al 01.01.2019 è limitata all’acquisto di carburante per autotrazione presso i distributori su strada; nel caso in cui il carburante per autotrazione venga acquistato presso rivenditori “all’ingrosso” (è il caso tipico delle società che sono dotate di una cisterna per il rifornimento della propria flotta di mezzi) il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica dal 01.07.2018.
Allo stesso modo rimane fermo l’obbligo dal 01.07.2018 per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica; la fattura elettronica per i sub appaltatori troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
Soprattutto in questa prima fase l’invito che facciamo è quello di tenere sotto stretto controllo la propria P.E.C. per evitare di perdersi qualche fattura elettronica.
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Novità

Cari clienti (e non),

nel ringraziare di cuore coloro (e sono stati circa un centinaio…!) che hanno voluto partecipare al nostro incontro (in)formativo del 22.06.2018 tenutosi presso la Banca Popolare di Sondrio in Chiavenna, avente quale oggetto principale la “Fatturazione Elettronica”, alleghiamo  – come promesso – le nostre slides che abbiamo proiettato in quella sede; nelle prossime settimane/mesi che ci separano dal 1 Gennaio 2019 (data di entrata in vigore della normativa sulle Fatture Elettroniche) Vi invitiamo a darne attenta lettura ed a volerci sottoporre (scrivendo sulla mail dei collaboratori ovvero sul nostro contatto whatsapp al n. 0342/8143052) i Vostri dubbi e le vostre curiosità a cui, compatibilmente con l’uscita dei chiarimenti ufficiali, cercheremo di rispondere nella nostra rubrica “FAQ IN PROGRESS”.

Abbiamo atteso qualche giorno prima di pubblicare la seguente news in quanto eravamo in attesa dell’ufficialità della notizia (arrivata ieri con Decreto del Consiglio dei Ministri) che abbiamo dato in anteprima venerdì scorso: la proroga dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica per l’acquisto di carburante per autotrazione dal 01.07.2018 al 01.01.2019 (in sostanza a quest’ultima data ci sarà un obbligo generalizzato!); ergo fino al 31.12.2018 sarà possibile utilizzare la scheda carburante, ma le modalità di pagamento ammesse saranno soltanto quelle tracciabili (tipicamente carta di credito, carta di debito, assegni, bonifici) in luogo dei contanti. .

Non così i subappalti/subcontraenti negli appalti pubblici: in questi casi resta ferma l’introduzione della fattura elettronica dal 01.07.2018, pur permanendo ancora svariati dubbi sull’applicazione!

In allegato troverete anche le “Slides Zucchetti”; durante l’incontro della scorsa settimana abbiamo tenuto ad evidenziare i vantaggi che trovereste dall’utilizzo della piattaforma “Digital Hub” di Zucchetti, che metteremmo a disposizione della nostra clientela e che consentirà di gestire in modo veloce e sicuro tutti i passaggi (dalla creazione della fattura elettronica alla sua archiviazione) previsti dalla normativa sulla fattura elettronica, sia per quanto concerne il ciclo attivo che quello passivo.

Non solo! Laddove utilizzaste “Digital Hub” potrete godere della nostra assistenza in qualsiasi momento, avendo la possibilità di interfacciarci con Voi in modo efficace ed immediato.    

 

Restiamo in attesa di conoscere quanto prima la Vostra disponibilità di massima ad appoggiarVi sulla piattaforma Zucchetti; una volta raggiunto un buon numero saremo in grado di avere maggiore forza contrattuale con Zucchetti secondo la logica del “più siamo e meno costerà il servizio”. Quello che possiamo anticiparVi fin d’ora è che le condizioni economiche che Zucchetti proporrà saranno assolutamente concorrenziali 

e che, dal canto nostro, non abbiamo particolari velleità di guadagno sul servizio che andremo a proporre.

 

Un ultimo chiarimento: a differenza di alcuni nostri colleghi, non avremmo intenzione di assumerci l’incarico di compiere per conto del cliente tutto l’iter previsto per la fatturazione elettronica; non vorremmo diventare “un fatturificio” ma, in modo più maturo e professionale, vorremmo fornire al cliente i migliori strumenti e l’assistenza per svolgere in autonomia (come è giusto che sia) tutto il ciclo di emissione e ricevimento della fattura, esattamente come accade oggi.

 

Un caro saluto

 

Agostino, Simone e lo Staff dello Studio Trussoni

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Eventi, Novità

Caro Imprenditore-Professionista,

come promesso VENERDI’ 22 GIUGNO 2018 alle ore 16.30 si terrà presso la Sala Conferenze della Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Chiavenna – l’incontro informativo preannunciato in tema di Fatturazione Elettronica; sarà anche l’occasione per festeggiare un importante anniversario del nostro Studio.

Ti preghiamo di non mancare e di voler coinvolgere anche un eventuale addetto amministrativo (non più di uno, per ragioni di posti a sedere) che dovrà poi gestire in prima persona questo passaggio epocale verso la fatturazione elettronica.

Confidando nella Tua presenza, Ti ringraziamo fin d’ora e Ti sollecitiamo, per ragioni organizzative, a voler confermare al più presto la Tua/Vostra presenza a mezzo e-mail all’indirizzo info@studiotrussoni.it ovvero telefono al n. 0343/33395 – Interni 200 e 201.  

Grazie e … a presto!





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Novità
In questi primi giorni dell’anno abbiamo purtroppo riscontrato errori “bloccanti” (ovverossia … tali da non consentire il buon esito della pratica) nella registrazione dei contratti di locazione, in conseguenza alla nuova organizzazione della base dati comune tra Agenzia delle Entrate e l’ex Agenzia del Territorio.

In sostanza, a decorrere dall’anno 2018 l’Agenzia delle Entrate, all’atto di registrazione telematica del contratto, compie in modo automatizzato un controllo incrociato tra i dati degli immobili riportati sul contratto e quelli risultanti in “catasto”.

Questa nuova procedura sta creando non pochi disagi; abbiamo avuto casi di Studio in cui immobili, da sempre oggetto di contratti di locazione per quel medesimo soggetto, non risultano (misteriosamente!) più intestati al legittimo proprietario; altri casi in cui n. 2 mappali risultano intestati, uno ad un soggetto, l’altro ad un soggetto con una denominazione in parte differente, ma avente lo stesso codice fiscale (?).  

Insomma… un vero pasticcio, di cui molto spesso (per non dire sempre!) il contribuente è vittima e non certo causa.  

Queste esperienze, ci danno il pretesto per:

a)    [intanto]… in vista di prossimi contratti di locazione, invitarTi a fornirci l’incarico alla redazione e registrazione con largo anticipo, al fine di evitare che gli errori bloccanti di cui sopra possano dolorosamente ostacolare la procedura;

b)    invitarTi a procedere ad un’approfondita analisi circa la corretta titolarità dei tuoi beni immobili e la coincidenza dei dati catastali con quelli in tuo possesso; ciò al fine di fare chiarezza e per evitare “nodi che potrebbero venire al pettine” in concomitanza con i prossimi atti/contratti immobiliari.

Siamo consapevoli che una simile verifica comporti il più delle volte il conferimento d’incarico ad un tecnico (ingegnere, geometra, architetto….) con tutto ciò che consegue in termini esborsi finanziari, ma, nel tuo esclusivo interesse, ci permettiamo comunque di consigliarla.

Al fine di agevolare il lavoro di analisi siamo pronti a fornire un quadro della situazione immobiliare di ogni singolo cliente, presa a base per tutti gli adempimenti (Dichiarazioni dei Redditi, IMU, TASI) e ritratta dagli atti notarili di compravendita; allo stesso modo, laddove non avessi un tecnico di fiducia a cui appoggiarTi, saremo in grado di fornire indicazioni.

Da parte nostra non mancheremo di sensibilizzare il nostro Ordine Professionale perché si faccia portavoce nelle sedi opportune circa queste problematiche. 

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