Novità
Gentile Cliente,con il presente articolo intendiamo portare alla Vostra attenzione un approfondimento relativo alle note di variazione per recupero dell’IVA in presenza di fallimenti: 

Condizioni necessarie

  • a monte deve esistere (ovviamente) almeno un titolo di credito/fattura che non è stata incassata totalmente dall’imprenditore fallito;
  • deve essere stata operata l’insinuazione al passivo fallimentare.

N.B. Non rileva se nel piano di riparto finale dell’attivo la Vostra società sia stata inserita.

Tempistica

Ai sensi dell’art. 19 comma 1 DPR 633/1972, “la nota di variazione (nota di credito) ex art. 26 DPR 633/1972 deve essere emessa al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA (oggi 30 aprile di ogni anno) relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto (ossia il piano di riparto finale dell’attivo/chiusura del fallimento) per operare la variazione in diminuzione”

 

Un esempio chiarirà meglio il concetto: 

1 Dicembre 2018 – Piano di riparto finale dell’attivo (ovvero chiusura di fallimento in assenza di piano di riparto)

La detrazione dell’IVA deve essere computata necessariamente nell’anno 2018,

  • emettendo la nota di variazione nel dicembre 2018 (detraendo l’imposta nella dichiarazione periodica), ovvero
  • emettendo la nota di variazione entro (termine ultimo) il 30 aprile 2019  (data di presentazione dichiarazione IVA) recuperando l’IVA in detrazione direttamente in Dichiarazione annuale.  

 

N.B. Per i piani di riparto/chiusure del fallimento datati anteriormente rispetto al 01.01.2017 il termine per l’emissione della nota di credito era rappresentato dalla “dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo”; ergo i termini si sono drasticamente ridotti periodo di transizione queste sono le casistiche che potrebbero presentarsi:

  • Piano di riparto/chiusura fallimento ante 01.01.2017: emissione nota di variazione entro il 30.04.2020 (c’è ancora tempo!)
  • Piano di riparto/chiusura fallimento post 01.01.2017: termini spirati per emissione nota di variazione
  • Piano di riparto/chiusura fallimento 2019: emissione nota di variazione entro il 30.04.2020 (meglio entro il 31.12.2019)

Modalità

Con l’avvento della fatturazione elettronica cambiano le modalità per l’emissione di una nota di credito di sola IVA: se si emettesse una fattura ad imponibile zero, la fattura verrebbe scartata dallo SDI; l’Agenzia delle Entrate, nelle FAQ del 15.01.2019 propone la soluzione sintetizzata nel seguente esempio:

  • Imponibile = € 100,00 (anziché zero)
  • IVA (es. 22%) = € 22
  • Fuori campo IVA: – (meno) € 100
  • Totale documento: € 22    
Il tipo di documento da utilizzare sarà della c.d. “Fattura Semplificata”, per cui l’Agenzia delle Entrate stessa ha dato in precedenza una breve disamina in altra FAQ del 27.11.2018, che riproponiamo in allegato (click sul bottone verde in calce)

Gestione delle note di variazione per recupero IVA sui fallimenti 

Suggeriamo un periodico monitoraggio sul portale fallimenti https://www.fallcoweb.it , per verificare lo stato di avanzamento della procedura e, una volta verificato il riparto finale dell’attivo/chiusura del fallimento procedere (meglio se entro il 31.12 di quello stesso anno, altrimenti entro il termine della dichiarazione IVA relativa a quell’anno) all’emissione della nota di credito (previo contatto con il Curatore). 

Laddove si dovessero presentare queste casistiche Vi consigliamo di contattarci tempestivamente (visti i tempi stretti il momento della chiusura del bilancio dell’anno precedente potrebbe essere già tardi!) per ricevere un nostro supporto.

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Eventi, Novità, Senza categoria

Gentile Cliente,

con il presente articolo intendiamo portare alla Vostra attenzione in modo tempestivo, la novità introdotta dalla L. 4.8.2017 n. 124 con riferimento ai bilanci relativi all’esercizio chiuso il 31/12/2018.

La necessità di garantire una tempestiva ed efficace informazione è motivata anche dalle severe misure sanzionatorie previste dalla norma:

L’art. 1 co. 125, terzo periodo, della L. 4.8.2017 n. 124 prevede che “le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pub­bli­care tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio (omissis)…. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”.

 Pertanto il nuovo obbligo di informativa dovrà essere adempiuto nell’ambito del bilancio annuale relativo all’esercizio 2018.

La formulazione della suddetta norma ha fatto emergere significativi dubbi inter­pre­ta­tivi a causa della sua scarsa chiarezza e dell’inadeguato coordinamento con la nor­mativa vigente, creando non poche apprensioni sia alle società interessate che ai loro consu­lenti. Ciò, peraltro, in un contesto connotato dal fatto che il mancato assolvimento del­l’obbligo comporta una sanzione restitutoria.

Per tali ragioni, ai fini dell’imminente chiusura del Bilancio d’Esercizio chiuso al 31.12.2018, siamo a richiedere una sollecita e attenta rendicontazione al nostro Studio dei contributi, sovvenzioni ecc.. da voi ricevuti nel 2018/2019, così che:

  • ci sia consentita la verifica dell’assoggettamento degli stessi al nuovo obbligo informativo anche alla luce dei futuri chiarimenti che dovessero sopraggiungere;
  • per i clienti che non hanno affidato la tenuta della propria contabilità allo studio, ci sia consentita una verifica della corretta rappresentazione contabile (che potrebbe essere fuorviante nel farci escludere la necessità di una informativa in nota integrativa);
  • e, in generale, un modo per avere  un riscontro esterno che possa ridurre al minimo il rischio di inesattezze (uno minimo sbaglio ad oggi comporta la necessità di restituire i contributi ricevuti!).

Per eventuali dubbi, Vi suggeriamo la consultazione della circolare che trovate allegata cliccando

I collaboratori dello Studio trussoni restano a vostra diposizione.

 

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Novità

Beneficiari:

Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese in qualunque forma costituita, comprese imprese artigiane, agricole, operanti nei settori manifatturiero, dei servizi alle imprese, del commercio all’ingrosso e delle costruzioni.

 

Programmi finanziabili:

Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori come:

  • macchinari, attrezzature, dispositivi vari (nuovi di fabbrica);
  • rifacimento impianto elettrico;
  • impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri;
  • rimozione eternit (smaltimento amianto);
  • camion con gru (gru obbligatoria, escluso camion);
  • carrelli elevatori, movimentatori, carroponti e sollevatori telescopici: muletti, bobcat, merli, ragni, ecc.;
  • piattaforme aeree (camion con cestello);
  • pavimentazione (es. antiscivolo, antisdrucciolo, ecc.);
  • trattori e attrezzature agricole.

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, così come previsto dall’Avviso Pubblico.

Le spese devono essere sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o il titolare beneficiano dell’intervento e devono essere documentate.

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 30 maggio 2019.

 

Agevolazione:

L’agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto fino al 65%dei costi ammissibili fino ad un massimo di € 130.000.

 

Come predisporre la domanda per il Bando Isi Inail:

Il bando prevede tre fasi per l’accettazione della richiesta di finanziamento.

  • la prima fase, che va dal 19 aprile al 31 maggio 2018, prevede l’accesso alla sito INAIL, la compilazione della domanda e l’assegnazione del codice di ammissione
  • la seconda fase, denominata “click day”, prevede l’invio effettivo della domanda: i tempi sono ancora da definire
  • la terza fase, infine, prevede l’invio della documentazione necessaria per l’accettazione della domanda

Le domande ammissibili saranno selezionate secondo l’ordine cronologico di presentazione e saranno finanziate e finanziamenti fino all’esaurimento del fondo.

Non serve ricordare come il nostro Studio, ancor oggi, non si occupi della gestione operativa dei Bandi, ma si limiti ad un passaggio informativo; pertanto ti invitiamo a rivolgerti a soggetti preparati e di fiducia presenti sul mercato.

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Novità
L’Inail, con la circolare n. 1/2019 del 11 gennaio, ha ufficializzato il rinvio dei termini per la dichiarazione salari e per il pagamento dei premi.
Lo slittamento deriva dal fatto che l’Istituto avrà tempo fino al 31 marzo 2019 per fornire ai datori di lavoro i dati utili al conteggio dei premi assicurativi mentre la scadenza di norma era fissata al 31 dicembre di ciascun anno.
Per chi sceglie il pagamento rateizzato sono accorpati al 16 maggio 2019 il versamento della prima e della seconda rata. In pratica queste due rate comportano il pagamento del 50% dell’importo complessivamente dovuto senza maggiorazione a titolo di interessi. Le rate successive, ognuna pari al 25% del premio dovuto, devono essere versate rispettivamente entro il 20 agosto e il 16 novembre 2019 con la maggiorazione degli interessi.

Gli adempimenti
In sostanza, con il nuovo calendario, entro il 16 maggio, provvederemo a:
– determinare il premio a conguaglio per l’anno precedente (regolazione 2018) e anticipato per l’anno in corso (rata 2019) e a comunicarvelo per tempo in modo tale da poterci indicare la modalità di pagamento che desiderate adottare (unica soluzione o rateale, come sopra indicato);
– inviare le dichiarazioni delle retribuzioni.

In caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni va sempre presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività, inviando il modulo cartaceo tramite Pec alla sede territorialmente competente. In caso di cessazione dell’attività non è ammesso il pagamento in quattro rate.

Nessuna variazione dei termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi Rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini, barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.
La riduzione prevista dalla Legge, per il 2019, è pari al 15,24 per cento.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti l’occasione è gradita per salutare.
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Novità

Caro cliente,

il nuovo anno parte con una certezza: la proroga sulle fatture elettroniche NON c’è stata!

Ne prendiamo atto [alla proroga per la verità…  e non ci abbiamo mai creduto …! ] e ti ricordiamo di dare un’occhiata alla nostra ultima e-mail di fine anno 2018, con cui ti abbiamo inviato una preziosa circolare esplicativa (che ti riproponiamo qui allegata) per una miglior gestione delle casistiche inerenti la fatturazione elettronica; se poi avessi deciso di avvalerti dei nostri strumenti software (TIC/DH APP) ti ricordiamo inoltre di prendere visione dei video formativi che ti abbiamo sottoposto.

Laddove dovessi avere ulteriori dubbi, Ti ribadiamo la nostra disponibilità a fornirti adeguata consulenza; è infatti importante chiarire – ove possibile – fin da subito i dubbi al fine di procedere in modo più spedito nelle prossime settimane.

 

Non resta che augurarti … BUONA FATTURAZIONE ELETTRONICA !

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Novità

Caro Cliente,

il processo di avvicinamento alla Fatturazione Elettronica sta entrando sempre più nel vivo.

In questi mesi sono usciti chiarimenti e si sono succedute novità; anche Zucchetti sta continuamente sviluppando la propria offerta software, per cui andiamo a illustrare un aspetto di recentissima diffusione (vedasi e-mail del 23.10.2018 ricevuta da Zucchetti allegata) che riteniamo possa essere di sicuro interesse generale.

A tale aspetto sono interessati soltanto i soggetti che hanno già deciso o stanno decidendo di utilizzare il software Zucchetti per l’elaborazione della fattura (sono quindi esclusi coloro che utilizzano un proprio software per redigere la fattura).

Zucchetti ha emanato un programma per la preparazione della fattura che rappresenta, già a distanza di pochi mesi, l’evoluzione dell’ “App Digital Hub”; questo programma si chiama “Tieni il Conto” (T.i.C.) che, a fronte di un canone annuo decisamente sopportabile proposto da Zucchetti a € 80 [mentre l’App Digital Hub, come sai, è gratuito] offre una serie di vantaggi, che sono stati elencati nell’allegato PDF, di cui abbiamo selezionato quelli di maggior interesse:

  1. Maggior sicurezza e facilità di utilizzo: a differenza dell’App, con T.i.C. non è necessaria alcuna installazione su PC/Smartphone, in quanto il programma è accessibile su Internet (con salvataggio dati in Cloud).
  2. Fattura Elettronica verso Enti Pubblici: T.i.C. consente l’elaborazione della fattura; l’App NO.
  3. Fattura con ritenute passive: T.i.C. consente l’elaborazione della fattura ad Agenti/Rappresentanti e Condomini; l’App NO.
  4. Personalizzazione fatture con logo: T.i.C. consente la personalizzazione; l’App NO.  
  5. Condivisione del Commercialista per la verifica lavoro azienda: con T.i.C. è possibile condividere in tempo reale l’emissione della fattura con il proprio consulente; l’App NON offre questa possibilità. 

Volendo manifestare il nostro punto di vista, nell’esclusivo interesse del cliente e prendendo decisamente le distanze da qualsivoglia interesse economico, non possiamo esimerci dal sottolineare come le suddette peculiarità abbiano in molti casi un peso significativo, tale da orientare la scelta verso il software (T.i.C.), già oggi più performante e, sicuramente, lo sarà anche in futuro. 

 

Cordiali saluti

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Eventi, Novità

Cari Clienti,

dal 1 agosto è disponibile il modello dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il cosiddetto “Bonus pubblicità”.

Il Bonus era stato introdotto in sede di conversione del Dl 50/2017, come da noi a suo tempo comunicato (ma allora eravamo in attesa della emanzione del relativo Decreto Attuativo) con riferimento alle spese in campagne pubblicitarie nel seguito meglio specificate.

Il Bonus, ora fruibile, è erogato nella forma di un credito di imposta da utilizzare in compensazione con modello F24.

Il contributo è rivolto a:

  • Imprese (a prescindere dalla forma giuridica, ossia sia imprese individuali che società);
  • Lavoratori autonomi (quindi anche i professionisti).

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta sono effettuati su giornali iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile e su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Ora è chiaro che possiamo presentare la richiesta dell’agevolazione direttamente noi quali professionisti incaricati.

La domanda si deve presentare:

  • Per il periodo 24/06/2017 – 31/12/2017 dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre indicando gli investimenti effettuati nel periodo e quelli effettuati tra il 24/06/2016 e il 31/12/2016;
  • Per il 2018 bisogna “prenotare” il credito facendo una domanda dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre indicando, oltre a quelli già effettuati, anche quelli da effettuarsi entro fine anno. A gennaio 2019 si deve inviare una nuova comunicazione confermando quelli effettivamente realizzati rispetto a quelli indicati nel primo modello.

 

Il credito è riconosciuto se rispetto all’anno precedente si è registrato un incremento della spesa almeno pari all’1%, verifica da effettuare separatamente con riferimento alle due categorie di investimenti agevolabili:

  • Stampa quotidiana e periodica anche online;
  • Emittenti televisive e radiofoniche locali.

 

Il credito attualmente è pari al 75% dell’incremento della spesa rispetto all’anno precedente e potrebbe essere aumentato al 90% qualora pervenisse l’autorizzazione dalla Commissione Europea.

 

Il nostro compito sarà anche di rilasciare un’attestazione del sostenimento delle spese.

Il credito d’imposta è tassato sia ai fini Ires che Irap.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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Novità
Era nell’aria, anzi la norma c’era già ed era in vigore dal 01.01.2018, ma mancavano ancora le istruzioni operative.
Dall’ENEA arrivano segnali secondo cui il nuovo adempimento è pronto a decollare subito dopo l’estate.
Come abbiamo avuto modo di scrivere in precedente news, la novità è prevista dalla legge di Bilancio 2018 (205/2017, articolo 1, comma 3) e, almeno all’inizio, è stata presa decisamente sottogamba. La manovra, nel ritoccare come ogni anno le detrazioni per i lavori in casa, aveva infatti disposto l’estensione generalizzata dell’obbligo di comunicazione all’Enea delle «informazioni sugli interventi effettuati», analogamente «a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici». In pratica, bisognerà effettuare, per tutti gli interventi di recupero edilizio, un invio di dati simile a quello che oggi viene fatto per l’ecobonus (detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico). Questo servirà a monitorare in maniera più analitica gli effetti delle opere realizzate.
Il portale dovrebbe quindi essere attivo a Settembre,costringendo chi ha effettuato lavori nel corso dell’anno a correre ai ripari. Ancora dall’Enea, infatti, spiegano che «per gli interventi già ultimati, il termine dei 90 giorni decorrerà dalla data di messa online». Ci saranno, cioè, tre mesi di tempo per fare la comunicazione, arrivando grossomodo a dicembre. I dettagli operativi, modulistica compresa, saranno definiti e pubblicati solo con l’apertura del sito. Anche se, rassicurano dall’Agenzia, «ne daremo comunicazione in modo che gli interessati abbiano tutto il tempo per l’espletamento delle pratiche».

ATTENZIONE: è in via di discussione nelle Camere un decreto che potrebbe comprimere i benefici sugli interventi finalizzati al risparmio energetico; in sostanza a partire dal 1 Gennaio 2019 l’agevolazione potrebbe conoscere nuoci e più restrittivi “paletti” soprattutto sull’acquisto di infissi, caldaie a condensazione e coperture parasole.
Invitiamo quindi coloro che hanno in programma interventi di questa natura a voler anticipare prudentemente l’investimento nel corrente anno.
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  1.  PREMESSA

In riferimento alla nostra News del 4 Luglio scorso e ad approfondimento della stessa, vi informiamo che l’allegato DL 12.7.2018 n. 87, rubricato “Disposizioni urgenti per la dignità del lavoratori e delle imprese”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13.7.2018 n. 161.

Il decreto c.d. “dignità” è entrato in vigore il 14.7.2018 e dovrà essere convertito in legge entro l’11.9.2018.

Con particolare riferimento alla novità fiscale già anticipata (esonero dal meccanismo della scissione dei pagamenti “split payment” per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73) si segnala che la nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto “dignità”).

 

  1. MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT

L’articolo 17 ter del decreto Iva prevede che, per le operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, l’Iva è versata dalle predette amministrazioni all’Erario e quindi, come regola, non viene corrisposta dal soggetto che ha emesso la fattura.

Chiunque effettua operazioni nei confronti di questi soggetti deve riportare nella fattura le parole «scissione di pagamento».

 

       3. LA NOVITA’ 


  1. DECORRENZA

La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto “dignità”).

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