NOVITA’ DECRETO “AIUTI TER”

Caro cliente,

ritenendo di fare cosa gradita, ci preme comunicarti un paio di novità particolarmente interessanti incluse nel Decreto “Aiuti-Ter”, pubblicato il 24 settembre scorso in Gazzetta Ufficiale:


1) Bonus energetici alle imprese

Prorogati temporalmente e potenziati quantitativamente i contributi straordinari alle imprese per l’acquisto di energia e gas, riconosciuti sotto forma di credito d’imposta:
  • per quelle “energivore”, il bonus è salito al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (ricordiamo che per il periodo luglio-settembre si è assestato al 25%);
  • per le “gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%);
  • per le imprese “non energivore”, oltre ad ampliare sensibilmente la platea dei beneficiari, includendo le imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (precedentemente, il limite era fissato a 16,5 kW), il bonus è stato alzato al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per il trimestre luglio-settembre è stato al 15%);
  • per le imprese “non gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%).

I crediti sono utilizzabili in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 marzo 2023 (a tale data viene prorogato anche il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2022, entro cui utilizzare gli analoghi contributi spettanti per i consumi del terzo trimestre – articolo 6, Dl 115/2022).

Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto. Infine, sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei bonus (inclusi quelli relativi al terzo trimestre) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del restante credito, l’importo maturato nel 2022; un provvedimento delle Entrate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, definirà il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

 

N.B. 1 – Ricordiamo anche in questa occasione di rivolgerti al tuo fornitore di energia e gas, affinché compia tutti i conteggi per la determinazione dell’importo del credito d’imposta, che, una volta comunicato, utilizzeremo in compensazione. 

N.B. 2 – Alcuni Ordini professionali sappiamo che hanno fatto richiesta al Ministero competente di includere anche i professionisti nella platea dei beneficiari, anche se ad oggi l’appello non pare sia stato accolto. 

2) Una tantum per i lavoratori dipendenti

Dopo il bonus di 200 euro riconosciuto dal “decreto Aiuti” ai titolari di reddito non superiore a 35mila euro (articolo 31, Dl 50/2022), arriva una nuova indennità a favore dei lavoratori dipendenti. Questa volta, l’importo è di 150 euro e spetta a chi, a novembre 2022, ha una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro. La somma sarà erogata in via automatica dal datore di lavoro nello stesso mese di novembre, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di ulteriori una tantum (per pensionati e altre categorie di soggetti). I datori di lavoro potranno compensare il credito maturato per le somme erogate ai dipendenti attraverso la denuncia mensile all’Inps.


Lo Staff dello Studio Trussoni

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