Novità Decreto Crescita e proroga scadenze

Caro Cliente,

ti informiamo che il Decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 29.06.2019, ha modificato in misura sostanziale le principali scadenze fiscali:

  1. Versamento imposte: rinvio al 30 settembre (senza maggiorazione): in generale vale la proroga per:
  • chi esercita attività economica per cui sono stati approvati gli ISA (Ditta Individuale, Società di Persone, Società di Capitali, Associazioni):
  • dichiari ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (es. non vale la proroga per chi ha un ricavi/compensi superiori ad € 5.164.569);
  • per le persone fisiche titolari di partita IVA, per i soci di società di persone (no soci di società di capitali).

Di seguito, un esempio dei versamenti che sono soggetti alla proroga:

  • il saldo e il primo acconto risultanti dalle dichiarazioni Irpef, Ires e Irap;
  • il saldo e il primo acconto dell’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti forfettari e per i contribuenti minimi;
  • il saldo e il primo acconto della cedolare secca (pur non trattandosi di redditi riconducibili all’attività d’impresa del contribuente);
  • il saldo dell’addizionale regionale e comunale Irpef;
  • il saldo e il primo acconto dell’Ivie (Imposta sui Valori Immobiliari all’Estero) e dell’Ivafe (Imposta sui Valori Attività Finanziarie all’Estero);
  • i diritti camerali, essendo i termini di versamento degli stessi legati alla scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi;
  • l’Iva annuale 2018 (non rientra, invece, nella proroga l’Iva trimestrale 2019 in quanto la norma limita la proroga ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni annuali);
  • il saldo e il primo acconto dei contributi Inps artigiani e commercianti eccedenti il minimale [sul punto si impone però una distinzione: mentre gli imprenditori individuali e i soci di società di persone (Snc-Sas) potranno beneficiare del differimento sia dei contributi eccedenti il minimale, che di tutte le altre imposte, per i soci di Srl il differimento è limitato ai soli contributi Inps, dovendo invece le altre imposte essere versate nei termini ordinari];
  • il saldo e il primo acconto dei contributi Inps Gestione Separata.

N.B. Il differimento temporale esplica effetti anche sul versamento rateale (riduzione del numero delle rate) a cui eravamo abituati negli anni scorsi sul saldo e primo acconto delle imposte.

     2. Trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi: rinvio al 30 Novembre per tutti i contribuenti (persone fisiche, ditte individuali, società di persone, società di capitali, associazioni).

Questo differimento è entrato a regime anche per gli anni prossimi.


Cogliamo fin d’ora l’occasione per significarTi che, alla luce di questi differimenti temporali, uniti alla necessità di compiere lavori di manutenzione all’interno dei nostri uffici, quest’anno lo Studio sarà chiuso per le ferie estive dal 12 al 31 Agosto; a tal fine, Ti chiediamo fin d’ora la cortesia di volerci consegnare i documenti necessari allo svolgimento degli adempimenti contabili-fiscali-paghe nei primissimi giorni di Agosto, proprio per consentirci di rispettare al meglio le scadenze.

Lo Staff dello Studio Trussoni