Novità
Caro cliente, caro imprenditore
come anticipato con nostra newsletter del 28.02.2022, ai fini del godimento dei bonus fiscali “edili”, per i lavori che inizieranno dal 28.05.2022 di importo superiore ad Euro 70.000sarà obbligatorio indicare il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) applicato dall’impresa esecutrice “nell’atto di affidamento dei lavori” e “nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori”.
Nemmeno il tempo di entrare in vigore che la disposizione è oggetto di modificazioni ad opera del Ddl. di conversione del DL 21/2022 (art. 23-bis), su cui proprio ieri è stata votata la fiducia alla Camera.

In sostanza viene specificato (modificando di fatto la versione della norma originaria) che il limite di Euro 70.000 debba essere calcolato avuto riguardo agli interventi edili nel loro importo complessivo, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall’Allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile].
Pertanto il limite deve essere calcolato soltanto in riferimento agli interventi edili suddescritti, i quali, però, ai fini del limite dei 70.000 euro, devono essere tenuti in considerazione nel loro complesso e non – come era logico attendersi (e così era scritta la norma originaria!) per singolo fornitore.
Pertanto se ad es. n. 3 ditte compiono interventi edili sul medesimo cantiere per un importo rispettivamente di Euro 30.000, Euro 40.000 ed Euro 10.000 (per un totale di Euro 80.000), l’obbligo “scatta” per tutte e tre le ditte.

FORMULARIO DA INSERIRE NEL CONTRATTO DI APPALTO E FATTURA (che cautelativamente suggeriamo ai nostri clienti “edili” di adottare in ogni caso, a prescindere dal superamento o meno del limite dei 70.000 euro)

L’indicazione dell’applicazione dei CCNL del settore edile, quindi, riguarda le sole imprese che hanno lavoratori dipendenti; in tal caso suggeriamo di inserire la seguente dicitura:
“L’impresa dichiara di avvalersi di lavoratori dipendenti per cui applica il contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del DLgs. 81/2015”

Le imprese prive di dipendenti sono quindi esonerate dall’obbligo. In questi casi, anche se non è richiesto dalla norma, potrebbe comunque essere opportuno evidenziare l’inesistenza di dipendenti (e quindi la non applicazione del CCNL del settore edile ) sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture (una frase tipo potrebbe essere “L’impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non applicare il contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del DLgs. 81/2015”.

Si potrebbe altresì aggiungere in contratto che “Nel caso in cui, nel prosieguo degli interventi, si ritenga opportuno assumere lavoratori subordinati verrà data immediata comunicazione dell’indicazione del CCNL applicato”.

Un ultima precisazione; cosa si intende per lavori che inizieranno dal 28.05.2022? Benché non ci risultino precisazioni ufficiali in tal senso, riteniamo debba fare fede la c.d. “dichiarazione di inizio lavori”.

ATTENZIONE: la presenza dei suddetti dati dovrà essere verificata da chi deve apporre il Visto di Conformità (come, ad esempio, il nostro Studio)

 
Il nostro Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

 
Lo Staff Superbonus 110%
0