NOTA DI VARIAZIONE PER RECUPERO DELL’IVA IN PRESENZA DI FALLIMENTI

Gentile Cliente,con il presente articolo intendiamo portare alla Vostra attenzione un approfondimento relativo alle note di variazione per recupero dell’IVA in presenza di fallimenti: 

Condizioni necessarie

  • a monte deve esistere (ovviamente) almeno un titolo di credito/fattura che non è stata incassata totalmente dall’imprenditore fallito;
  • deve essere stata operata l’insinuazione al passivo fallimentare.

N.B. Non rileva se nel piano di riparto finale dell’attivo la Vostra società sia stata inserita.

Tempistica

Ai sensi dell’art. 19 comma 1 DPR 633/1972, “la nota di variazione (nota di credito) ex art. 26 DPR 633/1972 deve essere emessa al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA (oggi 30 aprile di ogni anno) relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto (ossia il piano di riparto finale dell’attivo/chiusura del fallimento) per operare la variazione in diminuzione”

 

Un esempio chiarirà meglio il concetto: 

1 Dicembre 2018 – Piano di riparto finale dell’attivo (ovvero chiusura di fallimento in assenza di piano di riparto)

La detrazione dell’IVA deve essere computata necessariamente nell’anno 2018,

  • emettendo la nota di variazione nel dicembre 2018 (detraendo l’imposta nella dichiarazione periodica), ovvero
  • emettendo la nota di variazione entro (termine ultimo) il 30 aprile 2019  (data di presentazione dichiarazione IVA) recuperando l’IVA in detrazione direttamente in Dichiarazione annuale.  

 

N.B. Per i piani di riparto/chiusure del fallimento datati anteriormente rispetto al 01.01.2017 il termine per l’emissione della nota di credito era rappresentato dalla “dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo”; ergo i termini si sono drasticamente ridotti periodo di transizione queste sono le casistiche che potrebbero presentarsi:

  • Piano di riparto/chiusura fallimento ante 01.01.2017: emissione nota di variazione entro il 30.04.2020 (c’è ancora tempo!)
  • Piano di riparto/chiusura fallimento post 01.01.2017: termini spirati per emissione nota di variazione
  • Piano di riparto/chiusura fallimento 2019: emissione nota di variazione entro il 30.04.2020 (meglio entro il 31.12.2019)

Modalità

Con l’avvento della fatturazione elettronica cambiano le modalità per l’emissione di una nota di credito di sola IVA: se si emettesse una fattura ad imponibile zero, la fattura verrebbe scartata dallo SDI; l’Agenzia delle Entrate, nelle FAQ del 15.01.2019 propone la soluzione sintetizzata nel seguente esempio:

  • Imponibile = € 100,00 (anziché zero)
  • IVA (es. 22%) = € 22
  • Fuori campo IVA: – (meno) € 100
  • Totale documento: € 22    
Il tipo di documento da utilizzare sarà della c.d. “Fattura Semplificata”, per cui l’Agenzia delle Entrate stessa ha dato in precedenza una breve disamina in altra FAQ del 27.11.2018, che riproponiamo in allegato (click sul bottone verde in calce)

Gestione delle note di variazione per recupero IVA sui fallimenti 

Suggeriamo un periodico monitoraggio sul portale fallimenti https://www.fallcoweb.it , per verificare lo stato di avanzamento della procedura e, una volta verificato il riparto finale dell’attivo/chiusura del fallimento procedere (meglio se entro il 31.12 di quello stesso anno, altrimenti entro il termine della dichiarazione IVA relativa a quell’anno) all’emissione della nota di credito (previo contatto con il Curatore). 

Laddove si dovessero presentare queste casistiche Vi consigliamo di contattarci tempestivamente (visti i tempi stretti il momento della chiusura del bilancio dell’anno precedente potrebbe essere già tardi!) per ricevere un nostro supporto.

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