GREEN PASS LAVORATORI: DISPOSIZIONE DOPO DPCM 12.10.2021
13 ottobre 2021Gentile Cliente, |
alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass sul luogo di lavoro, alla luce anche del nuovo D.P.C.M. del 12.10.2021, riproponiamo di seguito le disposizioni normative previste: |
Periodo di osservazione: 15.10.2021-31.12.2021 |
Destinatari dell’obbligo: coloro che accedono ad un luogo di lavoro per svolgere la relativa prestazione, sia essa dipendente, autonoma, parasubordinata o di altro genere. |
N.B. Sono compresi titolari di impresa, professionisti, soci e amministratori |
Obblighi dei datori di lavoro privati: |
- Stesura di un atto scritto (cfr allegato) entro il 15.10.2021 che individui i soggetti incaricati all’accertamento, le modalità di verifica (controlli a campione o su tutti i lavoratori? All’ingresso o durante la fase lavorativa?) e le comunicazioni da effettuare in caso di riscontro violazioni (al lavoratore, al datore, se non è lui stesso che verifica)
- Verifica della presenza del Green Pass in corso di validità utilizzando sistemi automatici quale per esempio l’applicazione “VerificaC19” o l’integrazione del sistema di lettura del QR code nei sistemi di controllo agli accessi quali quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura; Attenzione: vige il divieto di conservazione/archiviazione del QR code.
- Segnalazioni omissioni e illeciti
N.B. il controllo “manuale” può esser espletato solo in caso di problemi tecnici legati a difficoltà del lavoratore a scaricare il QR code e nei casi di esenzione da vaccino con presentazione di certificato medico |
Conseguenze mancanza certificazione: allontanamento del soggetto dal luogo di lavoro e attribuzione dello stato di “assente ingiustificato” con perdita del diritto alla retribuzione ma mantenimento del diritto alla conservazione del posto di lavoro in quanto non viene avviato nessun provvedimento disciplinare. |
N.B. Imprese con meno di 15 dipendenti: possibilità di sospensione del lavoratore a decorrere dal 6° giorno di assenza ingiustificata, alle stesse condizioni di cui sopra, per massimo 10 giorni rinnovabili una sola volta. |
Modalità di comunicazione della violazione: atto scritto con indicazione della data del controllo e intimazione all’allontanamento dal luogo di lavoro fino a che non sia in grado di esibire la certificazione; a breve forniremo un fac simile. |
Sanzioni: da € 400 a € 1.000 al datore di lavoro che non mette in atto le disposizioni previste atte al controllo |
Lo Staff Giuslavoristico |