1 GENNAIO 2022 – NUOVI LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE

 

Caro cliente,

ricordiamo che dal 1 GENNAIO 2022 il limite all’uso dei contanti scenderà ad Euro 999,99; il superamento di tale soglia determinerà sanzioni da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 50.000.

Nell’invitare il cliente ad un utilizzo soltanto marginale del contante, per evitare possibili sanzioni, preferendo quindi gli strumenti tracciabili, si intende nell’occasione fornire/ribadire i seguenti chiarimenti:

1. PAGAMENTI FRAZIONATI: sono vietati i pagamenti artificiosamente frazionati (ad es. l’importo da € 2.000 pagato in contanti in quattro rate da € 500 cad);

Come ha avuto modo di chiarire anche il MEF nelle sue FAQ sulla prevenzione dei Reati Finanziari (cui si rinvia cliccando su
http://www.dt.mef.gov.it/it/faq/faq_prevenzione_reati_finanziari.html#faq_0065.html)

“non c’è violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, sia frutto della somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da essere operazioni distinte e differenziate (ad esempio in caso di singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio in caso di contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad esempio quando si tratta di pagamento rateale)”.

Questo è il contesto normativo e di prassi su cui, salvo modifiche, ci si dovrebbe muovere con i classici “piedi di piombo”; lasciamo ad ogni cliente valutare ogni margine d’azione.

A titolo meramente esemplificativo, sappiamo che, anche in ambito odontoiatrico, un consulente fiscale ANDI si è pronunciato in senso favorevole all’ipotesi di pagare in contanti, in più rate, una fattura del dentista sopra soglia in presenza di preventivo accordo negoziale, avendo cura di giustificare tale approccio con indicazione delle scadenze nelle cartelle cliniche e facendo firmare al paziente una dichiarazione con cui accetta questo tipo di pagamento.

2. PAGAMENTI ESEGUITI DA TURISTI STRANIERI: l’art. 3, comma 1 del D.L. n. 16/2012, il limite ordinario di utilizzo del denaro contante è innalzato a €15.000 in relazione all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo ed effettuati presso commercianti al minuto o agenzie di viaggio, da parte delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e con residenza fuori dal territorio dello Stato.

Adempimenti del Commerciante-Agenzia Viaggi: data questa deroga, il commerciante o agenzia di viaggio che effettua un’operazione nei confronti di un “turista” non residente, è tenuto ad effettuare:

– l’acquisizione, al momento dell’effettuazione dell’operazione, di fotocopia del passaporto del cliente, nonché di apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che egli non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata fuori del territorio dello Stato;

il versamento del denaro incassato, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in un conto corrente a lui intestato, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina (come richiesto dall’art. 3, comma 2 del D.L. n. 16/2012).

Oltre ai punti citati, è necessario effettuare entro il giorno 10 o 20 aprile dell’anno successivo la comunicazione delle operazioni effettuate, di importo compreso tra il limite ordinario per l’utilizzo del denaro contante e il limite derogatorio (15.000 Euro).

Si ricorda inoltre che, per effetto dell’art. 1, comma 245 della Legge n. 145/2018, a decorrere dal 2019 la comunicazione è stata estesa anche ai cittadini di altri Stati dell’UE o dello Spazio economico europeo, essendo stata riconosciuta anche a questi soggetti la possibilità di avvalersi del più ampio limite per l’utilizzo del contante.

3. PAGAMENTI “PROMISCUI”: sono sempre consentiti i pagamenti eseguiti in parte con strumenti tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito) ed in parte, nel rispetto dei limiti, in contanti.

4. PRELIEVI DA CONTO CORRENTE: i suddetti limiti NON rilevano ai fini dei prelievi dai conti correnti, per cui le leggi antiriciclaggio pongono un limite di Euro 10.000/mese e di € 1.500/giorno, oltre il quale potrebbero scattare le richieste di informazioni sull’operazione e la segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria.