Eventi, Novità, Senza categoria

Caro cliente,

dal 26 febbraio scorso è in vigore il DL n. 13 del 25.02.2022 in materia di contrasto alle frodi connesse ai bonus edili di questo periodo; questi i tratti salienti:

 

 Cessione del credito – in vigore dal 26.02.2022: la facoltà, che prevedeva in origine cessioni illimitate, poi bloccata da un recente provvedimento, è stata definitivamente (speriamo) ampliata fino ad ulteriori n. 2 cessioni dopo quella eseguita dal committente dei lavori; ciò a dire che una volta eseguita la prima cessione da parte del committente dei lavori a terzi (banca o altro soggetto economico), tale credito potrà essere ceduto altre n. 2 volte, purché a soggetti vigilati (banche ed assicurazioni).

L’auspicio è che questa nuova norma possa far “riaprire i rubinetti” alle banche, che avevano bloccato le acquisizione di nuovi crediti.

Dal 1° Maggio sarà poi prevista una targatura informatica (attraverso il cassetto fiscale) dei crediti d’imposta, al fine di consentire ai cessionari di poterne conoscere l’origine.  

 

– Inasprimento responsabilità dei tecnici – in vigore dal 26.02.2022: qualora i tecnici nelle proprie asseverazioni e attestazione di congruità prezzi dovessero rendersi responsabili di informazioni false ovvero del tutto omesse, saranno puniti con la reclusione da 2 a 5 anni, oltre ad una multa da € 50 a € 100 mila.

 

– Obbligo di informativa – in vigore dal 27.05.2022: per i lavori di importo superiore ad € 70.000 iniziati dopo il 27.05.2022, i bonus edili potranno essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori verrà specificato che le Ditte incaricate applicheranno i contratti collettivi del settore edile e devono darne informativa, oltre che sul contratto di appalto, anche sulle fatture emesse.

Tale informativa dovrà essere verificata anche dai professionisti incaricati (come il nostro Studio) al fine di rilasciare il visto di conformità.

 

In aggiunta:

 

 Ispettorato del lavoro – cantieri edili monitorati speciali: con la nota numero 1213 del 23 febbraio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica l’intensificazione dei controlli nel settore edile, alla luce dei numerosi lavori in corso per l’accesso alle agevolazioni fiscali riconosciute per i lavori di riqualificazione edilizia.

L’obiettivo è assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro in edilizia e contrastare il lavoro nero.

Tra i focus principali delle attività di controllo vi saranno:

  • la mancata formazione e addestramento;
  • la mancata elaborazione del DVR (Documento valutazione rischi);
  • la mancata elaborazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza);
  • la mancata protezione da caduta nel vuoto.

Un occhio particolare sarà prestato all’uso di ponteggi, per il cui impiego è necessario il rilascio da parte del fabbricante di una copia dell’autorizzazione ministeriale. L’impiego di ponteggi non autorizzati è sanzionato penalmente.

 

Certi di aver fornito informazione gradita ed utile, porgiamo cordiali saluti  

 

Lo Staff “Superbonus 110%”

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Eventi, Novità, Senza categoria

Caro cliente,

come ogni inizio anno, alleghiamo alla presente (clicca su questo link per visualizzare il modello!) la circolare per la raccolta dati utili alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Modello Unico e 730).

Anche quest’anno, complici le difficoltà e le restrizioni connesse al COVID, oltre che le difficoltà organizzative legate a nuovi adempimenti introdotti, dovremo per necessità restare nei tempi, senza deroga alcuna. Non potremo (e non è una questione di volontà!) slittare anche di un solo giorno oltre le tempistiche previste, perché slittare – lo vogliamo dire fin d’ora! – vuol dire in ultima istanza non poter predisporre le dichiarazioni (o farlo con i documenti in nostro possesso).

Il calendario – che riportiamo in seguito, oltre che in allegato – Ti lascia ampi margini di tempo per la consegna di TUTTI i documenti utili, che in gran parte già possiedi (ed allora… cosa aspetti… toglili dal cassetto e PORTALI entro il 21.02.2022!) ed in parte riceverai in seguito: per questi ultimi sono previsti in particolare due termini per la consegna:

  • uno INTERMEDIO (dal 22.02.2022 al 01.04.2022) – se la consegna di TUTTI i documenti da parte Tua andrà oltre il 01.04.2022, i versamenti delle imposte saranno automaticamente eseguiti con la maggiorazione a titolo di interessi prevista dalla normativa nella misura dello 0,40%;
  • uno FINALE (dal 02.04.2022 al 22.04.2022) – se la consegna di TUTTI i documenti da parte Tua andrà oltre il 22.04.2022, la dichiarazione non potrà più essere redatta ovvero lo sarà con i soli documenti in possesso).

Ti invitiamo a dar attenta lettura alla tabella riepilogativa seguente:


Non perdere tempo, quindi prendi immediatamente contatto con il nostro Studio per la consegna dei documenti (o di una prima parte)!

Noi ci teniamo davvero a continuare ad occuparci della Tua dichiarazione; se ci tieni anche Tu… aiutaci a rispettare queste scadenze!

Fiduciosi, porgiamo cordiali saluti.

P.S. Ci perdonerai se alla presente faranno seguito altri messaggi volti soltanto a ricordare l’importanza del rispetto della tempistica.

 

Simone Trussoni

 

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Eventi, Novità

Caro cliente,

dopo aver pubblicato nei giorni scorsi le novità della Manovra di Bilancio 2022 in ambito fiscale, proponiamo in questa occasione quelle in ambito giuslavoristico derivanti dalle normative degli ultimi giorni, che ti invitiamo a leggere con attenzione.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita ed utile, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito.

 

Lo Staff Giuslavoristico

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Caro cliente,

iniziamo l’anno nuovo con le consuete “pillole” sulle novità introdotte questa volta dalla Legge di Bilancio 2022; in questa occasione (vedi allegato in calce) ci concentriamo sulla parte fiscale, cui faranno seguito, nei prossimi giorni, i temi in ambito giuslavoristico.

Dalla riforma IRPEF all’esclusione IRAP, dai vari crediti d’imposta alla replica della sospensione degli ammortamenti, dai vari bonus edili ad altre agevolazione di ampio respiro: una lettura di una mezzoretta per iniziare a comprendere cosa “bolle nella pentola governativa”.

Come sempre facciamo, tali temi saranno oggetto di approfondimenti ad hoc in corso d’opera, in relazione alle singole fattispecie della nostra clientela ed ai chiarimenti ufficiali che si succederanno.

Siamo certi di aver fatto cosa gradita ed utile.

Cordiali saluti

 

Dott. Simonluca Trussoni

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Caro cliente,

torniamo a parlare di obblighi di trasparenza sugli Aiuti di Stato dopo la nostra ultima newsletter del 24 giugno scorso (cui rinviamo per maggiori dettagli).

Salvo ulteriori proroghe, dal 1 Gennaio 2022 scatteranno le sanzioni per chi non si è ancora regolarizzato: ricordiamo che l’inosservanza dell’obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Gli obblighi di trasparenza riguardano imprese (no professionisti) che abbiano ricevuto nell’anno 2020:

  • sovvenzioni,
  • sussidi,
  • vantaggi,
  • contributi,
  • aiuti,

in denaro o in natura, di importo complessivo pari o superiore a € 10.000, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

Sotto il profilo operativo, la pubblicizzazione si perfeziona alternativamente in Nota integrativa (nel qual caso, ai fini dell’inserimento a nostra cura, invitiamo il cliente a fornirci puntualmente tutti i dati ed informazioni) o sul sito internet o portale digitale, a seconda del soggetto beneficiario.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Guardando alla scadenza imminente, si è generata una situazione di generale incertezza riguardo gli aiuti concessi a sostegno delle imprese a causa del COVID 19, tra i quali le garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI e da SACE sui finanziamenti bancari ai sensi degli artt. 13 e 1 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020).

Dopo un’attenta analisi, sembra possibile ritenere che le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, rivestendo carattere generale, debbano ritenersi escluse dall’adempimento in esame.

Il nostro Staff è a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito.

 

Lo Staff dello Studio Trussoni

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Caro cliente, Gentile professionista,

prima di lasciarci per una settimana di ferie natalizie, ci teniamo a condividere con te in allegato un contributo odierno tratto da IL SOLE 24 ORE (vedi allegato in calce), che mira in poche righe a fare il sunto sulle prospettive dei vari bonus edili; non siamo ancora in grado di fornire notizie certe (i lavori sul disegno di legge di bilancio stanno proseguendo) ma, considerata anche la fonte autorevole, quanto meno un’indicazione attendibile sullo scenario che potrebbe attenderci nei prossimi anni, a partire dall’anno entrante.

Rinnoviamo gli auguri per un sereno S. Natale e per un nuovo anno ricco di soddisfazioni a livello personale e lavorativo.

 

Lo Staff dello Studio Trussoni

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Eventi, Novità

 

Caro cliente,

ricordiamo che dal 1 GENNAIO 2022 il limite all’uso dei contanti scenderà ad Euro 999,99; il superamento di tale soglia determinerà sanzioni da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 50.000.

Nell’invitare il cliente ad un utilizzo soltanto marginale del contante, per evitare possibili sanzioni, preferendo quindi gli strumenti tracciabili, si intende nell’occasione fornire/ribadire i seguenti chiarimenti:

1. PAGAMENTI FRAZIONATI: sono vietati i pagamenti artificiosamente frazionati (ad es. l’importo da € 2.000 pagato in contanti in quattro rate da € 500 cad);

Come ha avuto modo di chiarire anche il MEF nelle sue FAQ sulla prevenzione dei Reati Finanziari (cui si rinvia cliccando su
http://www.dt.mef.gov.it/it/faq/faq_prevenzione_reati_finanziari.html#faq_0065.html)

“non c’è violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, sia frutto della somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da essere operazioni distinte e differenziate (ad esempio in caso di singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio in caso di contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad esempio quando si tratta di pagamento rateale)”.

Questo è il contesto normativo e di prassi su cui, salvo modifiche, ci si dovrebbe muovere con i classici “piedi di piombo”; lasciamo ad ogni cliente valutare ogni margine d’azione.

A titolo meramente esemplificativo, sappiamo che, anche in ambito odontoiatrico, un consulente fiscale ANDI si è pronunciato in senso favorevole all’ipotesi di pagare in contanti, in più rate, una fattura del dentista sopra soglia in presenza di preventivo accordo negoziale, avendo cura di giustificare tale approccio con indicazione delle scadenze nelle cartelle cliniche e facendo firmare al paziente una dichiarazione con cui accetta questo tipo di pagamento.

2. PAGAMENTI ESEGUITI DA TURISTI STRANIERI: l’art. 3, comma 1 del D.L. n. 16/2012, il limite ordinario di utilizzo del denaro contante è innalzato a €15.000 in relazione all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo ed effettuati presso commercianti al minuto o agenzie di viaggio, da parte delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e con residenza fuori dal territorio dello Stato.

Adempimenti del Commerciante-Agenzia Viaggi: data questa deroga, il commerciante o agenzia di viaggio che effettua un’operazione nei confronti di un “turista” non residente, è tenuto ad effettuare:

– l’acquisizione, al momento dell’effettuazione dell’operazione, di fotocopia del passaporto del cliente, nonché di apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che egli non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata fuori del territorio dello Stato;

il versamento del denaro incassato, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in un conto corrente a lui intestato, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina (come richiesto dall’art. 3, comma 2 del D.L. n. 16/2012).

Oltre ai punti citati, è necessario effettuare entro il giorno 10 o 20 aprile dell’anno successivo la comunicazione delle operazioni effettuate, di importo compreso tra il limite ordinario per l’utilizzo del denaro contante e il limite derogatorio (15.000 Euro).

Si ricorda inoltre che, per effetto dell’art. 1, comma 245 della Legge n. 145/2018, a decorrere dal 2019 la comunicazione è stata estesa anche ai cittadini di altri Stati dell’UE o dello Spazio economico europeo, essendo stata riconosciuta anche a questi soggetti la possibilità di avvalersi del più ampio limite per l’utilizzo del contante.

3. PAGAMENTI “PROMISCUI”: sono sempre consentiti i pagamenti eseguiti in parte con strumenti tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito) ed in parte, nel rispetto dei limiti, in contanti.

4. PRELIEVI DA CONTO CORRENTE: i suddetti limiti NON rilevano ai fini dei prelievi dai conti correnti, per cui le leggi antiriciclaggio pongono un limite di Euro 10.000/mese e di € 1.500/giorno, oltre il quale potrebbero scattare le richieste di informazioni sull’operazione e la segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria.

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Caro cliente,

la bozza di legge di bilancio 2022 racchiude, tra le altre, due novità in tema di fatturazione elettronica:

  • Contribuenti appartenenti al regime forfettario: dal 01.01.2022 stop all’emissione di fatture cartacee in favore delle fatture elettroniche per obbligo (non più opzione);
  • Prestazioni sanitarie svolte nei confronti di pazienti privati: dal 01.01.2022 medici, dentisti, ottici ecc. … potrebbero essere anch’essi obbligati all’emissione di fatture elettroniche.

Riguardo a tale ultimo punto, non se ne comprendono fino in fondo le ragioni, tenuto conto che dal prossimo anno anche l’invio delle fatture al sistema TS (Tessera Sanitaria) avverrà – salvo sorprese – con cadenza mensile; se l’obiettivo del Fisco è quello di ottenere maggiori e più tempestive informazioni, la contemporanea introduzione di queste due novità rischia di creare un’inutile ridondanza e duplicazione degli adempimenti.

 

Per entrambi gli aspetti (forfettari e prestazioni sanitarie) restiamo alla finestra in attesa di ufficialità (o meno), ma già da ora suggeriamo di tenere in allerta i tecnici software per farsi trovare eventualmente pronti ai nastri di partenza il 1° gennaio 2022; ricordiamo che, laddove servisse (se già disponi di un tuo software gestionale basterebbe probabilmente implementarlo), così come abbiamo fatto per tutti gli altri nostri clienti, grazie ad un accordo con Zucchetti siamo in grado di mettere a disposizione una piattaforma online per la gestione delle fatture elettroniche in entrata ed uscita ad un costo irrisorio di € 80 annui, oltre ad una piccola quota per singola fattura in entrata ed uscita, variabile in relazione alla quantità.    

 

Dott. Simonluca Trussoni

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