Eventi, Novità

 Caro Cliente,

in tutta questa situazione surreale, caratterizzata da un rincorrersi di ordinanze, voci (ancora) ufficiose, aggiornamenti dai media, ci teniamo a fornirVi – per quanto possibile – alcune informazioni utili:

 

  • Spostamenti: ai sensi dell’articolo 1, comma1 lettera a), del DPCM 8 Marzo ed a seguito del discorso tenuto da Premier Conte ieri sera, ribadiamo l’assoluto OBBLIGO di ridurre al minimo gli spostamenti della forza lavoro, ricorrendo al c.d. Smart Working (lavoro da casa) in misura massiccia, così come stiamo facendo con i nostri collaboratori.

Nell’eventualità di doversi recare sul posto di lavoro o per trasferte sul territorio per esigenze            lavorative, ricordiamo la previsione di un autocertificazione diffusa dal Ministero stesso, che non      deve necessariamente esser compilata preventivamente, ma può esser resa sul posto dal                dipendente stesso sottoscrivendo il modulo e assumendosi tutte le responsabilità connesse      all’eventuale falsa dichiarazione.

Ovviamente nulla vieta alle aziende di preparare un’attestazione (unitamente alla copia del  cedolino per il lavoratore ovvero) che, in sostituzione del modulo, serva a certificare l’esistenza di  un rapporto di lavoro con la persona, e anzi tale scelta sarebbe opportuna, per preparare al meglio  la documentazione.

  • Ferie: a tutti i datori di lavoro segnaliamo inoltre che, stante la situazione di emergenza, la collocazione in ferie non richiede il consenso del lavoratore, che pertanto non potrà rifiutarla, soprattutto nei casi in cui esiste un monte ore maturato in anni precedenti e non ancora goduto.
  • Ammortizzatori sociali: le uniche procedure attive ad oggi sono quelle ordinarie, che non tengono (ancora) conto della situazione di emergenza dei nostri giorni. A stretto giro dovrebbe essere emesso un decreto con cui verrà istituito eccezionalmente un procedimento più snello e uniforme per accedere alla Cassa Integrazione. Tenuto conto del ritardo nell’emanazione delle linee guida, è auspicabile l’effetto retroattivo delle misure all’inizio dello stato di emergenza.
  • Sospensione della quota capitale dei mutui: alcune banche (Creval, Unicredit, BNL…) hanno già iniziato a divulgare misure a tutela dei clienti, quale, per ora, la sospensione su tutto il territorio nazionale della quota capitale dei mutui fino ad un massimo di n. 12 mesi; è verosimile che altre banche seguano l’esempio.

Non risulta al momento la sospensione dei termini di versamento di imposte e contributi, per cui Vi forniremo in seguito aggiornamenti.

 

Intanto è di pochi minuti fa la notizia secondo cui Regione Lombardia ha chiesto la chiusura, per almeno n.15 giorni, dell’attività di tutte le attività economiche non essenziali della Lombardia; premesso che occorrerebbe eventualmente capire dove stia il confine tra attività essenziali e non, trattasi comunque di una richiesta ufficiale che ti segnaliamo, anche se non venisse confermata, per consentirti di farti trovare eventualmente pronto.

Laddove venisse confermata l’indiscrezione, staremo a vedere quelle che saranno le manovre del Governo atte a supportare le aziende in questo periodo di inattività; per ora ha stanziato (solo) 7,5 miliardi di Euro nella “Manovra Anti-Coronavirus”, ma non crediamo siano sufficienti.

Per approfondimenti: https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-regione-lombardia-chiede-chiusura-totale-15-giorni-AD2OAHC

 

A nostro avviso, se così fosse, sarebbe senz’altro una misura drastica, ma forse quello che ci vuole per stroncare definitivamente questa maledetta pandemia, per la nostra salute (in primis), ma anche per limitare i danni alle nostre aziende.

 

Alcuni nostri clienti – già penalizzati dalla situazione – hanno già deciso di chiudere spontaneamente; precisiamo che, soprattutto se la chiusura dovesse limitarsi a pochi giorni, non è necessario procedere ad alcuna pratica-comunicazione ufficiale (a maggior ragione in un clima di emergenza); è sufficiente – per chi avesse un esercizio commerciale – un’informativa scritta alla clientela da apporre all’ingresso ed una telefonata al tecnico del registratore di cassa per gestire gli aspetti di sua competenza. Fermo restando, al momento, il termine dei n.12 giorni per l’emissione della fattura immediata elettronica.    

 

Il Ministero dell’Economia, da parte sua, sta preparando gli interventi, ed attende il via libera per il finanziamento in deficit, che dovrebbe pervenire mercoledì 10 marzo.

 

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Eventi, Novità

Caro cliente,

alla luce dei recenti chiarimenti, quale ulterior specifica rispetto alla news relativa all’oggetto [pubblicata sul nostro sito il 29.03.2019] si informa che tutte le imprese, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni di consumatori, le associazioni e le fondazioni e le ONLUS hanno l’OBBLIGO entro il 30 GIUGNO di ogni anno di pubblicare

  • nelle Note Integrative allegate ai Bilanci delle Srl – Spa;
  • nei propri siti internet o portali digitali;
  • nei portali digitali delle associazione di categoria di appartenenza (tipicamente Confcommercio e Confartigianato)

le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni di importo annuo non inferiore a complessivi Euro 10.000 (vale il criterio di cassa, ossia il momento dell’effettivo incasso dell’importo).

L’inosservanza di tale obbligo, a partire dal 01.01.2020, comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di Euro 2.000.

Ti invitiamo pertanto:

  • in caso di SRL – SPA: a comunicarci entro e non oltre il 29.02.2020 tutti i dati relativi agli importi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno 2019 di entità pari o superiore ad Euro 10.000, al fine di riportare le informative in Nota Integrativa allegata al prossimo Bilancio;
  • per tutte le altre imprese e associazioni/ONLUS dotate di un proprio sito internet/portale: a pubblicare sul proprio sito le seguenti informazioni utilizzando il seguente schema
  • SOGGETTO RICEVENTE: 
  • SEDE: ________________
  • CODICE FISCALE: ____________
  • SOGGETTO EROGANTE: ___________________________
  • CODICE FISCALE: _____________________
  • IMPORTI RICEVUTI:

EURO ____.000,00 – DATA DI INCASSO __/__/2019

EURO ___.000,00 – DATA DI INCASSO ___/__/2019

EURO ___.000,00 – DATA DI INCASSO __/__/2019

 

  • per tutte le altre imprese e associazioni/ONLUS NON dotate di un proprio sito internet/portale: a voler comunicare ai seguenti indirizzi delle Associazioni di Categoria i suddetti dati, secondo il suesposto schema, chiedendo l’inserimento nell’apposita sezione del loro Sito.

CONFCOMMERCIO: segreteria@unione.sondrio.it

CONFARTIGIANATO: segreteria@artigiani.sondrio.it

 

N.B. E’ possibile che l’Associazione di Categoria possa fornire il servizio soltanto agli associati.

 

 

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Eventi, Novità

Il legislatore Ue ha in programma l’introduzione di profonde modifiche nell’ambito Iva.

Tali modifiche dovrebbero entrare in vigore nel 2022, ma il primo step è previsto già dall’1.1.2020, data in cui entreranno in vigore le regole previste da recenti Direttive e Regolamenti (datati 4.12.2018) che disciplinano le prime quattro aree di intervento immediato:

  1. numero di identificazione Iva;
  2. prova delle cessioni intra-Ue di beni;
  3. operazioni a catena;
  4. call-off stock.

Si ritiene in questa sede di concentrarsi sulle variazioni attinenti ai primi due punti dell’elenco.

  1. Numero di identificazione Iva;

Problematica: gli Stati membri hanno chiesto che, per combattere efficacemente le frodi, il numero identificativo Iva valido (correttamente iscritto al Vies) diventi un requisito sostanziale e imprescindibile per consentire al fornitore di esentare la cessione di beni. Anche allo stato attuale il fornitore verifica lo status del cessionario attraverso il sistema VIES; ma, secondo la Corte di Giustizia Ue il numero di identificazione Iva dell’acquirente rappresentava un requisito formale del diritto a esonerare una cessione intraunionale.

Con la modifica dell’art. 138, par. 1, Dir. 2006/112/CE la sussistenza di valido numero identificativo Iva del cessionario deve rappresentare un requisito essenziale per esentare la cessione intraunionale.

ALL’EMISISONE DI UNA FATTURA PER CESSIONE INTRA DI BENI IN ESENZIONE VERIFICARE LA VALIDITA’ DELLA PARTITA IVA COMUNITARIA DEL CLIENTE TRAMITE L’APPLICAZIONE AL PRESENTE LINK:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

In assenza di un esito positivo del controllo, sarà necessario assoggettare ad Iva l’operazione in Italia.

          2. Prova delle cessioni intra-Ue di beni:

negli scambi intra-Ue, per fruire dell’esenzione prevista dall’art. 138, Dir. 2006/112/CE, è richiesto che i beni siano trasportati da un Paese membro ad uno diverso da quello di partenza. Problematico è il regime delle prove idonee a dimostrare il trasferimento fisico dei beni.

Rispetto alla semplice conservazione del solo CMR sufficiente fino ad oggi, dal 2020 sarà necessario conservare almeno anche un ulteriore documento ovvero due documenti secondo le combinazioni di seguito illustrate:


Nel caso in cui il trasporto venga eseguito dal cessionario (vendite franco fabbrica – ex works) diviene indispensabile, oltre agli altri documenti previsti, anche una dichiarazione scritta del cessionario. Tale “certificazione” va fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione e deve attestare il fatto che i beni sono stati trasportati/spediti nell’altro Stato Ue.

Deve contenere:

  • Data;
  • nome e indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni (sarebbe utile utilizzare una codifica univoca per individuare le merci cedute, per esempio, la nomenclatura combinata);
  • Riferimenti della fattura.

Per facilitare l’adempimento dell’acquirente, potrebbe essere il venditore a predisporre direttamente il “format” in questione, eventualmente allegandolo alla fattura oppure ai documenti di trasporto comunque emessi, così da ridurre al minimo le incombenze del cessionario.

In caso di cessione di mezzi di trasporto, poi, è obbligatorio riportare nell’attestazione anche il numero identificativo del bene.

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Eventi

Gentile cliente,

come preannunciato, ti ricordiamo che il nostro Studio sarà chiuso per le ferie estive dal 12 al 31 Agosto prossimi; per eventuali urgenze Ti invitiamo alternativamente a:

  • lasciare un messaggio vocale sulla nostra segreteria telefonica (0343/33395);
  • lasciare un messaggio scritto all’indirizzo e-mail s.trussoni@studiotrussoni.it;
  • lasciare un messaggio scritto sul nostro numero Whatsapp 342-8143052;

 

Sarai ricontattato al più presto!

 

Ti auguriamo di trascorrere le meritate ferie nel migliore dei modi.

A presto

 

Lo Staff dello Studio Trussoni  
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Eventi, Novità

Caro Cliente,

ti informiamo che il Decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 29.06.2019, ha modificato in misura sostanziale le principali scadenze fiscali:

  1. Versamento imposte: rinvio al 30 settembre (senza maggiorazione): in generale vale la proroga per:
  • chi esercita attività economica per cui sono stati approvati gli ISA (Ditta Individuale, Società di Persone, Società di Capitali, Associazioni):
  • dichiari ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (es. non vale la proroga per chi ha un ricavi/compensi superiori ad € 5.164.569);
  • per le persone fisiche titolari di partita IVA, per i soci di società di persone (no soci di società di capitali).

Di seguito, un esempio dei versamenti che sono soggetti alla proroga:

  • il saldo e il primo acconto risultanti dalle dichiarazioni Irpef, Ires e Irap;
  • il saldo e il primo acconto dell’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti forfettari e per i contribuenti minimi;
  • il saldo e il primo acconto della cedolare secca (pur non trattandosi di redditi riconducibili all’attività d’impresa del contribuente);
  • il saldo dell’addizionale regionale e comunale Irpef;
  • il saldo e il primo acconto dell’Ivie (Imposta sui Valori Immobiliari all’Estero) e dell’Ivafe (Imposta sui Valori Attività Finanziarie all’Estero);
  • i diritti camerali, essendo i termini di versamento degli stessi legati alla scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi;
  • l’Iva annuale 2018 (non rientra, invece, nella proroga l’Iva trimestrale 2019 in quanto la norma limita la proroga ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni annuali);
  • il saldo e il primo acconto dei contributi Inps artigiani e commercianti eccedenti il minimale [sul punto si impone però una distinzione: mentre gli imprenditori individuali e i soci di società di persone (Snc-Sas) potranno beneficiare del differimento sia dei contributi eccedenti il minimale, che di tutte le altre imposte, per i soci di Srl il differimento è limitato ai soli contributi Inps, dovendo invece le altre imposte essere versate nei termini ordinari];
  • il saldo e il primo acconto dei contributi Inps Gestione Separata.

N.B. Il differimento temporale esplica effetti anche sul versamento rateale (riduzione del numero delle rate) a cui eravamo abituati negli anni scorsi sul saldo e primo acconto delle imposte.

     2. Trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi: rinvio al 30 Novembre per tutti i contribuenti (persone fisiche, ditte individuali, società di persone, società di capitali, associazioni).

Questo differimento è entrato a regime anche per gli anni prossimi.


Cogliamo fin d’ora l’occasione per significarTi che, alla luce di questi differimenti temporali, uniti alla necessità di compiere lavori di manutenzione all’interno dei nostri uffici, quest’anno lo Studio sarà chiuso per le ferie estive dal 12 al 31 Agosto; a tal fine, Ti chiediamo fin d’ora la cortesia di volerci consegnare i documenti necessari allo svolgimento degli adempimenti contabili-fiscali-paghe nei primissimi giorni di Agosto, proprio per consentirci di rispettare al meglio le scadenze.

Lo Staff dello Studio Trussoni

 

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Eventi

Caro Cliente,

l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è (almeno per alcuni) alle porte; come preannunciato, anche personalmente, tale obbligo troverà applicazione:

  • dal 1 luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a euro 400.000,00;
  • dal 1 gennaio 2020, per i restanti soggetti.

 

Abbiamo atteso fino ad oggi prima di fornire questa circolare (che trovi allegata in fondo alla pagina, cliccando sul pulsante verde), in quanto erano (ed in gran parte sono ancora) molti gli aspetti da chiarire; di recente abbiamo partecipato ad un convegno specifico da cui sono palesemente emerse ancora lacune di diversa natura – oltre che normative anche tecniche – che saranno da colmare in corso d’opera.

Precisiamo che, almeno per coloro che partiranno dal 1° Luglio prossimo a gestire i corrispettivi telematici, per il primo semestre sarà concessa dall’Agenzia delle Entrate una sorta di “moratoria” (un semestre di indulgenza, in caso di violazioni), così come è avvenuto per la fatturazione elettronica.

 

Per tutte le altre informazioni, soprattutto di carattere tecnico, Vi invitiamo comunque a rivolgerVi al consulente che Vi ha seguito nell’installazione/manutenzione dei misuratori fiscali.

 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita e utile, restiamo a disposizione per (tentare di) fornire eventuali richieste di chiarimento, pur in un contesto – si ribadisce – ancora poco chiaro.


Dott. Simonluca Trussoni
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