Eventi, Novità

Caro cliente,

 

come ogni inizio anno, alleghiamo in calce alla presente la circolare per la raccolta dati utili alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Modello Unico e 730) per l’anno 2023.

 

Quest’anno abbiamo fissato un unico termine per la consegna, ossia il 02 APRILE 2024non potremo (e non è una questione di volontà!) derogare al suddetto termine, perché “slittare” – lo vogliamo dire fin d’ora! – potrebbe significare, in ultima istanza, non poter predisporre le dichiarazioni (o farlo solo con i documenti in nostro possesso)Quindi l’invito è quello di non attendere il termine ultimo, ma di procedere fin d’ora alla consegna dei documenti. 

 

Non perdere tempoPrendi immediatamente contatto con il nostro Studio (Rif. Cristina Braga) per la consegna dei documenti!

 

Fiduciosi, porgiamo cordiali saluti.

 

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Novità
Caro cliente,
come probabilmente il tuo fornitore dei Registratori Telematici ti avrà anticipato, entro il prossimo 2 OTTOBRE (salvo proroghe) tutti gli esercenti al dettaglio dovranno adeguare i registratori telematici (RT) al nuovo Sistema della Lotteria degli scontrini ISTANTANEA; in concreto ogni esercente dovrà adoperarsi con i produttori dei sistemi RT per ottenere i relativi Software.
L’adeguamento – così ci dicono i produttori dei sistemi RT – potrebbe richiedere tempi e costi non del tutto irrisori, anche in relazione alla vetustà del Registratore Telematico.
Gli esercenti che provvederanno all’adeguamento dei propri registratori Telematici alla Lotteria degli scontrini “istantanea” possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta, sino ad un massimo di € 50 per RT (pagamento tracciato) entro il 31/12/2023 e fino ad esaurimento del “plafond” stanziato per Legge e pari a complessivi 80 milioni di euro; non è un grande aiuto, ma tant’è…!.
Il recupero del credito d’imposta può avvenire con il c.d. F24 Online utilizzando l’apposito codice “7032”.
Senza voler commentare la novità in esame, ci permettiamo soltanto di sensibilizzarti su questo nuovo obbligo introdotto, invitandoti a contattare con massima urgenza – ove già non l’avessi fatto – il tuo fornitore dei Registratori Telematici per pianificare i prossimi passi; ti ricordiamo inoltre di sottoporgli anche l’implementazione sul tuo RT della modalità “fuori servizio” per una gestione in autonomia della chiusura per ferie superiore ai n. 12 giorni, di cui alla nostra informativa di fine luglio scorso (clicca qui).

Immaginiamo quale possa essere la tua reazione, ma non vogliamo che tu possa perdere determinata clientela particolarmente sensibile al tema della lotteria degli scontrini, che potrebbe preferire l’esercente che si fa trovare pronto (in primis la grande distribuzione); di qui il nostro invito a correre ad adeguarti o, quanto meno, a prendere contatto con il tuo tecnico di fiducia.

Un caro saluto
Dott. Simonluca Trussoni
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Novità

Con decorrenza 1° luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso obbligatorio il cambio di stato del registratore telematico in modalità FUORI SERVIZIO, qualora si attui un periodo di inutilizzo del registratore di cassa superiore ai 12 giorni (ad esempio, chiusura per ferie ecc…). Vediamo insieme come gestire tale adempimento.

Con provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT (Registratore Telematico), con cui inserisce una nuova funzionalità nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni. Al riguardo, è previsto che “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.

La comunicazione del codice “608” può essere effettuata direttamente dal registratore stesso (che rappresenta la strada maestra), ovvero mediante il cassetto fiscale dell’impresa, anche a mezzo di un intermediario abilitato. In precedenza, questa comunicazione era facoltativa [ora, come si diceva, è diventata obbligatoria].

Con riferimento alla decorrenza, secondo quanto precisato al paragrafo 1.2 del provvedimento, la nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente nei nuovi modelli che presentano istanza di approvazione dal 1° luglio 2023 e per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.

Coerentemente, sembrerebbe che nessun adeguamento debba essere effettuato sugli RT già approvati fino al 30 giugno 2023 ed in uso dagli operatori relativamente alla comunicazione del periodo di inattività superiore a 12 giorni.

Resta opportuno, tuttavia che, in sede di adeguamento dei Registratori telematici per la “Lotteria istantanea” entro il prossimo 2 ottobre 2023, venga chiesto ai tecnici di effettuare sulla macchina un unico intervento anche per l’adeguamento relativo al periodo di chiusura. 

TI INVITIAMO PERTANTO A VOLER PRENDERE SOLLECITO CONTATTO CON IL TECNICO DEL REGISTRATORE TELEMATICO PER METTERE IN ATTO PER TEMPO TUTTE LE SUDDETTE MISURE.

 

Lo Staff dello Studio Trussoni

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Eventi, Novità
Caro cliente,
come ogni inizio anno, in calce alla presente la circolare per la raccolta dati utili alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Modello Unico e 730) per l’anno 2022.
Quest’anno abbiamo fissato un unico termine per la consegna, ossia il 31 MARZO 2023non potremo (e non è una questione di volontà!) derogare al suddetto termine, perché “slittare” – lo vogliamo dire fin d’ora! – potrebbe significare, in ultima istanza, non poter predisporre le dichiarazioni (o farlo solo con i documenti in nostro possesso).
Non perdere tempoPrendi immediatamente contatto con il nostro Studio (Rif. Francesca Fascendini) per la consegna dei documenti!
Fiduciosi, porgiamo cordiali saluti.
P.S. Ci perdonerai se alla presente faranno seguito altri messaggi volti soltanto a ricordare l’importanza del rispetto della tempistica.
Dott. Simonluca Trussoni
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Caro cliente,

ritenendo di fare cosa gradita e (soprattutto) utile, ti invitiamo a cliccare sui pulsanti verdi sottostanti per visualizzare un paio di schede informative, preparate con il nostro consueto taglio operativo.

Le tematiche trattate riguardano:

  • il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza [con particolare riferimento all’implementazione degli adeguati assetti organizzativi volti a ravvisare per tempo segnali di crisi], tema che potrà essere meglio chiarito in occasione di un prossimo incontro.
  • le principali misure inserite nel decreto AIUTI QUATER, di recentissima emissione;

Restiamo a disposizione per eventuali richieste di approfondimenti.

Un caro saluto

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Novità, Senza categoria

Caro cliente,

ritenendo di fare cosa gradita, ci preme comunicarti un paio di novità particolarmente interessanti incluse nel Decreto “Aiuti-Ter”, pubblicato il 24 settembre scorso in Gazzetta Ufficiale:


1) Bonus energetici alle imprese

Prorogati temporalmente e potenziati quantitativamente i contributi straordinari alle imprese per l’acquisto di energia e gas, riconosciuti sotto forma di credito d’imposta:
  • per quelle “energivore”, il bonus è salito al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (ricordiamo che per il periodo luglio-settembre si è assestato al 25%);
  • per le “gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%);
  • per le imprese “non energivore”, oltre ad ampliare sensibilmente la platea dei beneficiari, includendo le imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (precedentemente, il limite era fissato a 16,5 kW), il bonus è stato alzato al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per il trimestre luglio-settembre è stato al 15%);
  • per le imprese “non gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%).

I crediti sono utilizzabili in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 marzo 2023 (a tale data viene prorogato anche il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2022, entro cui utilizzare gli analoghi contributi spettanti per i consumi del terzo trimestre – articolo 6, Dl 115/2022).

Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto. Infine, sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei bonus (inclusi quelli relativi al terzo trimestre) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del restante credito, l’importo maturato nel 2022; un provvedimento delle Entrate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, definirà il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

 

N.B. 1 – Ricordiamo anche in questa occasione di rivolgerti al tuo fornitore di energia e gas, affinché compia tutti i conteggi per la determinazione dell’importo del credito d’imposta, che, una volta comunicato, utilizzeremo in compensazione. 

N.B. 2 – Alcuni Ordini professionali sappiamo che hanno fatto richiesta al Ministero competente di includere anche i professionisti nella platea dei beneficiari, anche se ad oggi l’appello non pare sia stato accolto. 

2) Una tantum per i lavoratori dipendenti

Dopo il bonus di 200 euro riconosciuto dal “decreto Aiuti” ai titolari di reddito non superiore a 35mila euro (articolo 31, Dl 50/2022), arriva una nuova indennità a favore dei lavoratori dipendenti. Questa volta, l’importo è di 150 euro e spetta a chi, a novembre 2022, ha una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro. La somma sarà erogata in via automatica dal datore di lavoro nello stesso mese di novembre, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di ulteriori una tantum (per pensionati e altre categorie di soggetti). I datori di lavoro potranno compensare il credito maturato per le somme erogate ai dipendenti attraverso la denuncia mensile all’Inps.


Lo Staff dello Studio Trussoni

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Eventi, Novità

 

Caro cliente,

 

al fine di consentire a tutti di organizzarsi per tempo, desideriamo comunicare con largo anticipo che le ormai solite n. 3 settimane di chiusura per ferie del nostro Studio cadranno quest’anno dal 16 Agosto al 4 Settembre 2022.

 

In particolare specifichiamo per coloro che stanno eseguendo/per eseguire interventi edili che beneficiano dei vari bonus fiscali, per cui è necessario inviare la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed apporre il Visto di Conformità, che daremo seguito alle pratiche consegnate al nostro Studio, purché munite di tutti i documenti tecnici, soltanto fino al 8 Agosto p.v.; quelle consegnate successivamente “slitteranno” al rientro dalle ferie (5 Settembre 2022).  

 

Come ogni anno, durante la chiusura, daremo comunque la possibilità di comunicare eventuali urgenze nei più svariati modi (segreteria telefonica, messaggi e-mail, messaggi Whatsapp).

 

Un caro saluto

 

Dott. Simonluca Trussoni

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Novità

Caro Cliente,

dal 1 Luglio p.v. ci saranno (ahimé) novità sul fronte delle operazioni attive e passive compiute con “l’estero”.

Scompare il c.d. “Esterometro”; al suo posto sarà introdotto un adempimento più complesso e stringente, qual è l’obbligo di invio delle fatture elettroniche e delle autofatture al Sistema di Interscambio.

Per ogni ulteriore informazione/approfondimento ti invitiamo a leggere con massima attenzione l’informativa che abbiamo predisposto, cliccando sull’allegato VERDE sottostante.

Restiamo a disposizione per eventuali richieste sui singoli casi di specie.

Dott. Simonluca Trussoni

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Novità
Caro cliente, caro imprenditore
come anticipato con nostra newsletter del 28.02.2022, ai fini del godimento dei bonus fiscali “edili”, per i lavori che inizieranno dal 28.05.2022 di importo superiore ad Euro 70.000sarà obbligatorio indicare il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) applicato dall’impresa esecutrice “nell’atto di affidamento dei lavori” e “nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori”.
Nemmeno il tempo di entrare in vigore che la disposizione è oggetto di modificazioni ad opera del Ddl. di conversione del DL 21/2022 (art. 23-bis), su cui proprio ieri è stata votata la fiducia alla Camera.

In sostanza viene specificato (modificando di fatto la versione della norma originaria) che il limite di Euro 70.000 debba essere calcolato avuto riguardo agli interventi edili nel loro importo complessivo, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall’Allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile].
Pertanto il limite deve essere calcolato soltanto in riferimento agli interventi edili suddescritti, i quali, però, ai fini del limite dei 70.000 euro, devono essere tenuti in considerazione nel loro complesso e non – come era logico attendersi (e così era scritta la norma originaria!) per singolo fornitore.
Pertanto se ad es. n. 3 ditte compiono interventi edili sul medesimo cantiere per un importo rispettivamente di Euro 30.000, Euro 40.000 ed Euro 10.000 (per un totale di Euro 80.000), l’obbligo “scatta” per tutte e tre le ditte.

FORMULARIO DA INSERIRE NEL CONTRATTO DI APPALTO E FATTURA (che cautelativamente suggeriamo ai nostri clienti “edili” di adottare in ogni caso, a prescindere dal superamento o meno del limite dei 70.000 euro)

L’indicazione dell’applicazione dei CCNL del settore edile, quindi, riguarda le sole imprese che hanno lavoratori dipendenti; in tal caso suggeriamo di inserire la seguente dicitura:
“L’impresa dichiara di avvalersi di lavoratori dipendenti per cui applica il contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del DLgs. 81/2015”

Le imprese prive di dipendenti sono quindi esonerate dall’obbligo. In questi casi, anche se non è richiesto dalla norma, potrebbe comunque essere opportuno evidenziare l’inesistenza di dipendenti (e quindi la non applicazione del CCNL del settore edile ) sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture (una frase tipo potrebbe essere “L’impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non applicare il contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del DLgs. 81/2015”.

Si potrebbe altresì aggiungere in contratto che “Nel caso in cui, nel prosieguo degli interventi, si ritenga opportuno assumere lavoratori subordinati verrà data immediata comunicazione dell’indicazione del CCNL applicato”.

Un ultima precisazione; cosa si intende per lavori che inizieranno dal 28.05.2022? Benché non ci risultino precisazioni ufficiali in tal senso, riteniamo debba fare fede la c.d. “dichiarazione di inizio lavori”.

ATTENZIONE: la presenza dei suddetti dati dovrà essere verificata da chi deve apporre il Visto di Conformità (come, ad esempio, il nostro Studio)

 
Il nostro Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

 
Lo Staff Superbonus 110%
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