Eventi, Novità
Caro cliente,
benché non sia materia prettamente di nostra competenza, informiamo che entro il 31 dicembre 2024 (con valenza dal 01.01.2025) le imprese italiane con sede legale o stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare l’assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
L’obbligo di stipulare una specifica copertura assicurativa è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) con l’obiettivo di tutelare il tessuto produttivo nazionale dai rischi derivanti da eventi catastrofali.
La copertura assicurativa, allo stato attuale della normativa, riguarda i danni diretti subiti a seguito di eventi calamitosi e catastrofali individuati dalla norma, ai beni previsti dall’art. 2424 primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)) del Codice Civile, ossia le immobilizzazioni materiali:
  • terreni e fabbricati
  • impianti e macchinari
  • attrezzature industriali e commerciali
Le polizze possono essere integrate con garanzie accessorie, come la copertura dei danni indiretti o la perdita di profitti.
Le imprese devono dunque stipulare una polizza assicurativa entro il 31 dicembre 2024 che copra i danni ai beni materiali causati da:
  • sismi
  • alluvioni
  • frane
  • inondazioni
  • esondazioni
L’obbligo non si applica ai professionisti e agli imprenditori agricoli, per i quali l’assicurazione rimane facoltativa.
Le polizze potranno includere un eventuale scoperto o franchigia, ma con un tetto massimo del 15% sul danno subito, per garantire una ripartizione equa dei costi tra l’impresa e l’assicurazione.
Al momento si è in attesa della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che definirà i dettagli operativi per le aziende coinvolte.
Tuttavia, è già stato presentato lo schema del decreto interministeriale, che conferma la data di entrata in vigore del 1° gennaio 2025.
Le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione contro i danni causati da calamità naturali sono strutturate su due livelli:
  • sanzioni per le imprese
  • sanzioni per le compagnie assicurative.
Per le imprese che non stipuleranno l’assicurazione obbligatoria entro il 31 dicembre 2024, la conseguenza principale sarà l’esclusione da contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie. In altre parole, le imprese non assicurate non potranno beneficiare di alcun supporto economico pubblico in caso di danni causati da eventi catastrofici.

Per ogni ulteriore informazione invitiamo a rivolgerTi alla compagnia assicurativa di fiducia.

 
Saluti
Lo Staff dello Studio Trussoni
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Novità

Caro cliente,

probabilmente avrai già ricevuto informazioni da altre fonti circa l’obbligo a carico di soggetti persone fisiche/imprese che detengono

  • unità immobiliari destinate a contratti di locazione a uso turistico;
  • immobili destinati a locazioni brevi;
  • strutture ricettive turistiche, sia alberghiere che extralberghiere.

di acquisire il Codice Identificativo Nazionale (CIN); trattasi di un codice assegnato a tutte le strutture destinate all’uso turistico, tra cui appartamenti per affitti brevi, hotel e altre strutture extralberghiere come B&B, ostelli, agriturismi e affittacamere. Questo codice viene fornito dal Ministero del Turismo su richiesta del proprietario dell’immobile/struttura.

L’introduzione del CIN rappresenta un passo significativo verso la trasparenza e la regolamentazione del settore turistico in Italia. Il CIN facilita il monitoraggio e la gestione delle varie strutture attraverso la Banca Dati Nazionale.

L’acquisizione del CIN diventerà ufficialmente obbligatoria (in caso di inadempimento sono previste sanzioni) in tutte le Regioni Italiane a partire dal 2 novembre 2024; per l’acquisizione basterà seguire le istruzioni del Manuale Operativo Privato allegato alla presente nonché cliccare sui seguenti link:

 

 

 

N.B. Precisiamo che per la richiesta dovrai dotarti preventivamente di SPID ovvero di CIE (Carta Identità Elettronica).

Ritenendo di aver fatto cosa gradita ed utile, pur non essendo materia di nostra competenza, siamo a disposizione per un eventuale supporto operativo (non possiamo spingerci oltre un mero supporto visto che è periodo di invio delle dichiarazioni dei redditi e Modelli 770).

 

Un caro saluto

Lo Staff dello Studio Trussoni

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Novità
Gentile Cliente,

informiamo che, con l’art. 37 del D.Lgs. 12.2.2024 n. 13, sono stati prorogati al 31 luglio 2024senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP che scadono il 30 giugno 2024.

La proroga trova applicazione per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario (L. 190/2014) o di vantaggio (DL 98/2011).

Il rinvio del termine di versamento viene introdotto in concomitanza con il debutto del concordato preventivo biennale, disciplinato dal medesimo DLgs. 13/2024, per venire incontro alle esigenze di contribuenti e professionisti nel primo anno di applicazione del nuovo istituto.
Sebbene l’introduzione della proroga dei versamenti sia legata al fatto che il 2024 è il “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale”, è stato chiarito che la sua efficacia abbia portata generale (anche per chi non aderirà al concordato), tenuto conto del fatto che la disposizione citata include anche contribuenti che non possono aderire al concordato preventivo, quali i contribuenti soggetti agli ISA, ma per i quali operano cause di esclusione.

La stampa specializzata sembra ammettere la possibilità che a breve venga pubblicato un decreto correttivo che consenta di effettuare i versamenti predetti con il differimento di 30 giorni (in sostanza si avrebbe tempo fino al 30.08.2024) ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, applicando la maggiorazione dello 0,40%; si tratta però di voci ufficiose che necessitano di una conferma ufficiale.

Lo Staff dello Studio Trussoni
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Eventi, Novità

Caro cliente,

 

come ogni inizio anno, alleghiamo in calce alla presente la circolare per la raccolta dati utili alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Modello Unico e 730) per l’anno 2023.

 

Quest’anno abbiamo fissato un unico termine per la consegna, ossia il 02 APRILE 2024non potremo (e non è una questione di volontà!) derogare al suddetto termine, perché “slittare” – lo vogliamo dire fin d’ora! – potrebbe significare, in ultima istanza, non poter predisporre le dichiarazioni (o farlo solo con i documenti in nostro possesso)Quindi l’invito è quello di non attendere il termine ultimo, ma di procedere fin d’ora alla consegna dei documenti. 

 

Non perdere tempoPrendi immediatamente contatto con il nostro Studio (Rif. Cristina Braga) per la consegna dei documenti!

 

Fiduciosi, porgiamo cordiali saluti.

 

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Novità
Caro cliente,
come probabilmente il tuo fornitore dei Registratori Telematici ti avrà anticipato, entro il prossimo 2 OTTOBRE (salvo proroghe) tutti gli esercenti al dettaglio dovranno adeguare i registratori telematici (RT) al nuovo Sistema della Lotteria degli scontrini ISTANTANEA; in concreto ogni esercente dovrà adoperarsi con i produttori dei sistemi RT per ottenere i relativi Software.
L’adeguamento – così ci dicono i produttori dei sistemi RT – potrebbe richiedere tempi e costi non del tutto irrisori, anche in relazione alla vetustà del Registratore Telematico.
Gli esercenti che provvederanno all’adeguamento dei propri registratori Telematici alla Lotteria degli scontrini “istantanea” possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta, sino ad un massimo di € 50 per RT (pagamento tracciato) entro il 31/12/2023 e fino ad esaurimento del “plafond” stanziato per Legge e pari a complessivi 80 milioni di euro; non è un grande aiuto, ma tant’è…!.
Il recupero del credito d’imposta può avvenire con il c.d. F24 Online utilizzando l’apposito codice “7032”.
Senza voler commentare la novità in esame, ci permettiamo soltanto di sensibilizzarti su questo nuovo obbligo introdotto, invitandoti a contattare con massima urgenza – ove già non l’avessi fatto – il tuo fornitore dei Registratori Telematici per pianificare i prossimi passi; ti ricordiamo inoltre di sottoporgli anche l’implementazione sul tuo RT della modalità “fuori servizio” per una gestione in autonomia della chiusura per ferie superiore ai n. 12 giorni, di cui alla nostra informativa di fine luglio scorso (clicca qui).

Immaginiamo quale possa essere la tua reazione, ma non vogliamo che tu possa perdere determinata clientela particolarmente sensibile al tema della lotteria degli scontrini, che potrebbe preferire l’esercente che si fa trovare pronto (in primis la grande distribuzione); di qui il nostro invito a correre ad adeguarti o, quanto meno, a prendere contatto con il tuo tecnico di fiducia.

Un caro saluto
Dott. Simonluca Trussoni
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Novità

Con decorrenza 1° luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso obbligatorio il cambio di stato del registratore telematico in modalità FUORI SERVIZIO, qualora si attui un periodo di inutilizzo del registratore di cassa superiore ai 12 giorni (ad esempio, chiusura per ferie ecc…). Vediamo insieme come gestire tale adempimento.

Con provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT (Registratore Telematico), con cui inserisce una nuova funzionalità nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni. Al riguardo, è previsto che “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.

La comunicazione del codice “608” può essere effettuata direttamente dal registratore stesso (che rappresenta la strada maestra), ovvero mediante il cassetto fiscale dell’impresa, anche a mezzo di un intermediario abilitato. In precedenza, questa comunicazione era facoltativa [ora, come si diceva, è diventata obbligatoria].

Con riferimento alla decorrenza, secondo quanto precisato al paragrafo 1.2 del provvedimento, la nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente nei nuovi modelli che presentano istanza di approvazione dal 1° luglio 2023 e per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.

Coerentemente, sembrerebbe che nessun adeguamento debba essere effettuato sugli RT già approvati fino al 30 giugno 2023 ed in uso dagli operatori relativamente alla comunicazione del periodo di inattività superiore a 12 giorni.

Resta opportuno, tuttavia che, in sede di adeguamento dei Registratori telematici per la “Lotteria istantanea” entro il prossimo 2 ottobre 2023, venga chiesto ai tecnici di effettuare sulla macchina un unico intervento anche per l’adeguamento relativo al periodo di chiusura. 

TI INVITIAMO PERTANTO A VOLER PRENDERE SOLLECITO CONTATTO CON IL TECNICO DEL REGISTRATORE TELEMATICO PER METTERE IN ATTO PER TEMPO TUTTE LE SUDDETTE MISURE.

 

Lo Staff dello Studio Trussoni

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Eventi, Novità
Caro cliente,
come ogni inizio anno, in calce alla presente la circolare per la raccolta dati utili alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Modello Unico e 730) per l’anno 2022.
Quest’anno abbiamo fissato un unico termine per la consegna, ossia il 31 MARZO 2023non potremo (e non è una questione di volontà!) derogare al suddetto termine, perché “slittare” – lo vogliamo dire fin d’ora! – potrebbe significare, in ultima istanza, non poter predisporre le dichiarazioni (o farlo solo con i documenti in nostro possesso).
Non perdere tempoPrendi immediatamente contatto con il nostro Studio (Rif. Francesca Fascendini) per la consegna dei documenti!
Fiduciosi, porgiamo cordiali saluti.
P.S. Ci perdonerai se alla presente faranno seguito altri messaggi volti soltanto a ricordare l’importanza del rispetto della tempistica.
Dott. Simonluca Trussoni
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Caro cliente,

ritenendo di fare cosa gradita e (soprattutto) utile, ti invitiamo a cliccare sui pulsanti verdi sottostanti per visualizzare un paio di schede informative, preparate con il nostro consueto taglio operativo.

Le tematiche trattate riguardano:

  • il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza [con particolare riferimento all’implementazione degli adeguati assetti organizzativi volti a ravvisare per tempo segnali di crisi], tema che potrà essere meglio chiarito in occasione di un prossimo incontro.
  • le principali misure inserite nel decreto AIUTI QUATER, di recentissima emissione;

Restiamo a disposizione per eventuali richieste di approfondimenti.

Un caro saluto

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Novità, Senza categoria

Caro cliente,

ritenendo di fare cosa gradita, ci preme comunicarti un paio di novità particolarmente interessanti incluse nel Decreto “Aiuti-Ter”, pubblicato il 24 settembre scorso in Gazzetta Ufficiale:


1) Bonus energetici alle imprese

Prorogati temporalmente e potenziati quantitativamente i contributi straordinari alle imprese per l’acquisto di energia e gas, riconosciuti sotto forma di credito d’imposta:
  • per quelle “energivore”, il bonus è salito al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (ricordiamo che per il periodo luglio-settembre si è assestato al 25%);
  • per le “gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%);
  • per le imprese “non energivore”, oltre ad ampliare sensibilmente la platea dei beneficiari, includendo le imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (precedentemente, il limite era fissato a 16,5 kW), il bonus è stato alzato al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per il trimestre luglio-settembre è stato al 15%);
  • per le imprese “non gasivore”, il bonus è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici (per il terzo trimestre è stato al 25%).

I crediti sono utilizzabili in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 marzo 2023 (a tale data viene prorogato anche il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2022, entro cui utilizzare gli analoghi contributi spettanti per i consumi del terzo trimestre – articolo 6, Dl 115/2022).

Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto. Infine, sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei bonus (inclusi quelli relativi al terzo trimestre) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del restante credito, l’importo maturato nel 2022; un provvedimento delle Entrate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, definirà il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

 

N.B. 1 – Ricordiamo anche in questa occasione di rivolgerti al tuo fornitore di energia e gas, affinché compia tutti i conteggi per la determinazione dell’importo del credito d’imposta, che, una volta comunicato, utilizzeremo in compensazione. 

N.B. 2 – Alcuni Ordini professionali sappiamo che hanno fatto richiesta al Ministero competente di includere anche i professionisti nella platea dei beneficiari, anche se ad oggi l’appello non pare sia stato accolto. 

2) Una tantum per i lavoratori dipendenti

Dopo il bonus di 200 euro riconosciuto dal “decreto Aiuti” ai titolari di reddito non superiore a 35mila euro (articolo 31, Dl 50/2022), arriva una nuova indennità a favore dei lavoratori dipendenti. Questa volta, l’importo è di 150 euro e spetta a chi, a novembre 2022, ha una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro. La somma sarà erogata in via automatica dal datore di lavoro nello stesso mese di novembre, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di ulteriori una tantum (per pensionati e altre categorie di soggetti). I datori di lavoro potranno compensare il credito maturato per le somme erogate ai dipendenti attraverso la denuncia mensile all’Inps.


Lo Staff dello Studio Trussoni

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