Eventi, Novità
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Caro cliente,
ritenendo di fare cosa gradita e (soprattutto) utile, ti invitiamo a cliccare sui pulsanti verdi sottostanti per visualizzare un paio di schede informative, preparate con il nostro consueto taglio operativo.
Le tematiche trattate riguardano:
Restiamo a disposizione per eventuali richieste di approfondimenti.
Un caro saluto
Caro cliente,
ritenendo di fare cosa gradita, ci preme comunicarti un paio di novità particolarmente interessanti incluse nel Decreto “Aiuti-Ter”, pubblicato il 24 settembre scorso in Gazzetta Ufficiale:
I crediti sono utilizzabili in compensazione, senza applicazione degli “ordinari” limiti annuali, entro il 31 marzo 2023 (a tale data viene prorogato anche il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2022, entro cui utilizzare gli analoghi contributi spettanti per i consumi del terzo trimestre – articolo 6, Dl 115/2022).
Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto. Infine, sono cedibili, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).
Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei bonus (inclusi quelli relativi al terzo trimestre) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del restante credito, l’importo maturato nel 2022; un provvedimento delle Entrate, entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, definirà il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.
N.B. 1 – Ricordiamo anche in questa occasione di rivolgerti al tuo fornitore di energia e gas, affinché compia tutti i conteggi per la determinazione dell’importo del credito d’imposta, che, una volta comunicato, utilizzeremo in compensazione.
N.B. 2 – Alcuni Ordini professionali sappiamo che hanno fatto richiesta al Ministero competente di includere anche i professionisti nella platea dei beneficiari, anche se ad oggi l’appello non pare sia stato accolto.
Lo Staff dello Studio Trussoni
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Caro Cliente,
dal 1 Luglio p.v. ci saranno (ahimé) novità sul fronte delle operazioni attive e passive compiute con “l’estero”.
Scompare il c.d. “Esterometro”; al suo posto sarà introdotto un adempimento più complesso e stringente, qual è l’obbligo di invio delle fatture elettroniche e delle autofatture al Sistema di Interscambio.
Per ogni ulteriore informazione/approfondimento ti invitiamo a leggere con massima attenzione l’informativa che abbiamo predisposto, cliccando sull’allegato VERDE sottostante.
Restiamo a disposizione per eventuali richieste sui singoli casi di specie.
Dott. Simonluca Trussoni
Caro cliente, caro imprenditore |
come anticipato con nostra newsletter del 28.02.2022, ai fini del godimento dei bonus fiscali “edili”, per i lavori che inizieranno dal 28.05.2022 di importo superiore ad Euro 70.000, sarà obbligatorio indicare il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) applicato dall’impresa esecutrice “nell’atto di affidamento dei lavori” e “nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori”. |
Nemmeno il tempo di entrare in vigore che la disposizione è oggetto di modificazioni ad opera del Ddl. di conversione del DL 21/2022 (art. 23-bis), su cui proprio ieri è stata votata la fiducia alla Camera. |
In sostanza viene specificato (modificando di fatto la versione della norma originaria) che il limite di Euro 70.000 debba essere calcolato avuto riguardo agli interventi edili nel loro importo complessivo, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall’Allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile]. |
Pertanto il limite deve essere calcolato soltanto in riferimento agli interventi edili suddescritti, i quali, però, ai fini del limite dei 70.000 euro, devono essere tenuti in considerazione nel loro complesso e non – come era logico attendersi (e così era scritta la norma originaria!) per singolo fornitore. |
Pertanto se ad es. n. 3 ditte compiono interventi edili sul medesimo cantiere per un importo rispettivamente di Euro 30.000, Euro 40.000 ed Euro 10.000 (per un totale di Euro 80.000), l’obbligo “scatta” per tutte e tre le ditte. |
FORMULARIO DA INSERIRE NEL CONTRATTO DI APPALTO E FATTURA (che cautelativamente suggeriamo ai nostri clienti “edili” di adottare in ogni caso, a prescindere dal superamento o meno del limite dei 70.000 euro) |
L’indicazione dell’applicazione dei CCNL del settore edile, quindi, riguarda le sole imprese che hanno lavoratori dipendenti; in tal caso suggeriamo di inserire la seguente dicitura: |
“L’impresa dichiara di avvalersi di lavoratori dipendenti per cui applica il contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del DLgs. 81/2015” |
Le imprese prive di dipendenti sono quindi esonerate dall’obbligo. In questi casi, anche se non è richiesto dalla norma, potrebbe comunque essere opportuno evidenziare l’inesistenza di dipendenti (e quindi la non applicazione del CCNL del settore edile ) sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture (una frase tipo potrebbe essere “L’impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non applicare il contratto collettivo del settore edile, nazionale e territoriali, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 del DLgs. 81/2015”. |
Si potrebbe altresì aggiungere in contratto che “Nel caso in cui, nel prosieguo degli interventi, si ritenga opportuno assumere lavoratori subordinati verrà data immediata comunicazione dell’indicazione del CCNL applicato”. |
Un ultima precisazione; cosa si intende per lavori che inizieranno dal 28.05.2022? Benché non ci risultino precisazioni ufficiali in tal senso, riteniamo debba fare fede la c.d. “dichiarazione di inizio lavori”. |
ATTENZIONE: la presenza dei suddetti dati dovrà essere verificata da chi deve apporre il Visto di Conformità (come, ad esempio, il nostro Studio) |
Il nostro Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. |
Lo Staff Superbonus 110% |
Caro cliente,
dal 26 febbraio scorso è in vigore il DL n. 13 del 25.02.2022 in materia di contrasto alle frodi connesse ai bonus edili di questo periodo; questi i tratti salienti:
– Cessione del credito – in vigore dal 26.02.2022: la facoltà, che prevedeva in origine cessioni illimitate, poi bloccata da un recente provvedimento, è stata definitivamente (speriamo) ampliata fino ad ulteriori n. 2 cessioni dopo quella eseguita dal committente dei lavori; ciò a dire che una volta eseguita la prima cessione da parte del committente dei lavori a terzi (banca o altro soggetto economico), tale credito potrà essere ceduto altre n. 2 volte, purché a soggetti vigilati (banche ed assicurazioni).
L’auspicio è che questa nuova norma possa far “riaprire i rubinetti” alle banche, che avevano bloccato le acquisizione di nuovi crediti.
Dal 1° Maggio sarà poi prevista una targatura informatica (attraverso il cassetto fiscale) dei crediti d’imposta, al fine di consentire ai cessionari di poterne conoscere l’origine.
– Inasprimento responsabilità dei tecnici – in vigore dal 26.02.2022: qualora i tecnici nelle proprie asseverazioni e attestazione di congruità prezzi dovessero rendersi responsabili di informazioni false ovvero del tutto omesse, saranno puniti con la reclusione da 2 a 5 anni, oltre ad una multa da € 50 a € 100 mila.
– Obbligo di informativa – in vigore dal 27.05.2022: per i lavori di importo superiore ad € 70.000 iniziati dopo il 27.05.2022, i bonus edili potranno essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori verrà specificato che le Ditte incaricate applicheranno i contratti collettivi del settore edile e devono darne informativa, oltre che sul contratto di appalto, anche sulle fatture emesse.
Tale informativa dovrà essere verificata anche dai professionisti incaricati (come il nostro Studio) al fine di rilasciare il visto di conformità.
In aggiunta:
– Ispettorato del lavoro – cantieri edili monitorati speciali: con la nota numero 1213 del 23 febbraio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica l’intensificazione dei controlli nel settore edile, alla luce dei numerosi lavori in corso per l’accesso alle agevolazioni fiscali riconosciute per i lavori di riqualificazione edilizia.
L’obiettivo è assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro in edilizia e contrastare il lavoro nero.
Tra i focus principali delle attività di controllo vi saranno:
Un occhio particolare sarà prestato all’uso di ponteggi, per il cui impiego è necessario il rilascio da parte del fabbricante di una copia dell’autorizzazione ministeriale. L’impiego di ponteggi non autorizzati è sanzionato penalmente.
Certi di aver fornito informazione gradita ed utile, porgiamo cordiali saluti
Lo Staff “Superbonus 110%”
Caro cliente,
come ogni inizio anno, alleghiamo alla presente (clicca su questo link per visualizzare il modello!) la circolare per la raccolta dati utili alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Modello Unico e 730).
Anche quest’anno, complici le difficoltà e le restrizioni connesse al COVID, oltre che le difficoltà organizzative legate a nuovi adempimenti introdotti, dovremo per necessità restare nei tempi, senza deroga alcuna. Non potremo (e non è una questione di volontà!) slittare anche di un solo giorno oltre le tempistiche previste, perché slittare – lo vogliamo dire fin d’ora! – vuol dire in ultima istanza non poter predisporre le dichiarazioni (o farlo con i documenti in nostro possesso).
Il calendario – che riportiamo in seguito, oltre che in allegato – Ti lascia ampi margini di tempo per la consegna di TUTTI i documenti utili, che in gran parte già possiedi (ed allora… cosa aspetti… toglili dal cassetto e PORTALI entro il 21.02.2022!) ed in parte riceverai in seguito: per questi ultimi sono previsti in particolare due termini per la consegna:
Ti invitiamo a dar attenta lettura alla tabella riepilogativa seguente:
Non perdere tempo, quindi prendi immediatamente contatto con il nostro Studio per la consegna dei documenti (o di una prima parte)!
Noi ci teniamo davvero a continuare ad occuparci della Tua dichiarazione; se ci tieni anche Tu… aiutaci a rispettare queste scadenze!
Fiduciosi, porgiamo cordiali saluti.
P.S. Ci perdonerai se alla presente faranno seguito altri messaggi volti soltanto a ricordare l’importanza del rispetto della tempistica.
Simone Trussoni
Caro cliente,
dopo aver pubblicato nei giorni scorsi le novità della Manovra di Bilancio 2022 in ambito fiscale, proponiamo in questa occasione quelle in ambito giuslavoristico derivanti dalle normative degli ultimi giorni, che ti invitiamo a leggere con attenzione.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita ed utile, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito.
Lo Staff Giuslavoristico