Caro cliente,

iniziamo l’anno nuovo con le consuete “pillole” sulle novità introdotte questa volta dalla Legge di Bilancio 2022; in questa occasione (vedi allegato in calce) ci concentriamo sulla parte fiscale, cui faranno seguito, nei prossimi giorni, i temi in ambito giuslavoristico.

Dalla riforma IRPEF all’esclusione IRAP, dai vari crediti d’imposta alla replica della sospensione degli ammortamenti, dai vari bonus edili ad altre agevolazione di ampio respiro: una lettura di una mezzoretta per iniziare a comprendere cosa “bolle nella pentola governativa”.

Come sempre facciamo, tali temi saranno oggetto di approfondimenti ad hoc in corso d’opera, in relazione alle singole fattispecie della nostra clientela ed ai chiarimenti ufficiali che si succederanno.

Siamo certi di aver fatto cosa gradita ed utile.

Cordiali saluti

 

Dott. Simonluca Trussoni

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Caro cliente,

torniamo a parlare di obblighi di trasparenza sugli Aiuti di Stato dopo la nostra ultima newsletter del 24 giugno scorso (cui rinviamo per maggiori dettagli).

Salvo ulteriori proroghe, dal 1 Gennaio 2022 scatteranno le sanzioni per chi non si è ancora regolarizzato: ricordiamo che l’inosservanza dell’obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Gli obblighi di trasparenza riguardano imprese (no professionisti) che abbiano ricevuto nell’anno 2020:

  • sovvenzioni,
  • sussidi,
  • vantaggi,
  • contributi,
  • aiuti,

in denaro o in natura, di importo complessivo pari o superiore a € 10.000, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

Sotto il profilo operativo, la pubblicizzazione si perfeziona alternativamente in Nota integrativa (nel qual caso, ai fini dell’inserimento a nostra cura, invitiamo il cliente a fornirci puntualmente tutti i dati ed informazioni) o sul sito internet o portale digitale, a seconda del soggetto beneficiario.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Guardando alla scadenza imminente, si è generata una situazione di generale incertezza riguardo gli aiuti concessi a sostegno delle imprese a causa del COVID 19, tra i quali le garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI e da SACE sui finanziamenti bancari ai sensi degli artt. 13 e 1 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020).

Dopo un’attenta analisi, sembra possibile ritenere che le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, rivestendo carattere generale, debbano ritenersi escluse dall’adempimento in esame.

Il nostro Staff è a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito.

 

Lo Staff dello Studio Trussoni

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Caro cliente, Gentile professionista,

prima di lasciarci per una settimana di ferie natalizie, ci teniamo a condividere con te in allegato un contributo odierno tratto da IL SOLE 24 ORE (vedi allegato in calce), che mira in poche righe a fare il sunto sulle prospettive dei vari bonus edili; non siamo ancora in grado di fornire notizie certe (i lavori sul disegno di legge di bilancio stanno proseguendo) ma, considerata anche la fonte autorevole, quanto meno un’indicazione attendibile sullo scenario che potrebbe attenderci nei prossimi anni, a partire dall’anno entrante.

Rinnoviamo gli auguri per un sereno S. Natale e per un nuovo anno ricco di soddisfazioni a livello personale e lavorativo.

 

Lo Staff dello Studio Trussoni

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Eventi, Novità

 

Caro cliente,

ricordiamo che dal 1 GENNAIO 2022 il limite all’uso dei contanti scenderà ad Euro 999,99; il superamento di tale soglia determinerà sanzioni da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 50.000.

Nell’invitare il cliente ad un utilizzo soltanto marginale del contante, per evitare possibili sanzioni, preferendo quindi gli strumenti tracciabili, si intende nell’occasione fornire/ribadire i seguenti chiarimenti:

1. PAGAMENTI FRAZIONATI: sono vietati i pagamenti artificiosamente frazionati (ad es. l’importo da € 2.000 pagato in contanti in quattro rate da € 500 cad);

Come ha avuto modo di chiarire anche il MEF nelle sue FAQ sulla prevenzione dei Reati Finanziari (cui si rinvia cliccando su
http://www.dt.mef.gov.it/it/faq/faq_prevenzione_reati_finanziari.html#faq_0065.html)

“non c’è violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, sia frutto della somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da essere operazioni distinte e differenziate (ad esempio in caso di singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio in caso di contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad esempio quando si tratta di pagamento rateale)”.

Questo è il contesto normativo e di prassi su cui, salvo modifiche, ci si dovrebbe muovere con i classici “piedi di piombo”; lasciamo ad ogni cliente valutare ogni margine d’azione.

A titolo meramente esemplificativo, sappiamo che, anche in ambito odontoiatrico, un consulente fiscale ANDI si è pronunciato in senso favorevole all’ipotesi di pagare in contanti, in più rate, una fattura del dentista sopra soglia in presenza di preventivo accordo negoziale, avendo cura di giustificare tale approccio con indicazione delle scadenze nelle cartelle cliniche e facendo firmare al paziente una dichiarazione con cui accetta questo tipo di pagamento.

2. PAGAMENTI ESEGUITI DA TURISTI STRANIERI: l’art. 3, comma 1 del D.L. n. 16/2012, il limite ordinario di utilizzo del denaro contante è innalzato a €15.000 in relazione all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo ed effettuati presso commercianti al minuto o agenzie di viaggio, da parte delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e con residenza fuori dal territorio dello Stato.

Adempimenti del Commerciante-Agenzia Viaggi: data questa deroga, il commerciante o agenzia di viaggio che effettua un’operazione nei confronti di un “turista” non residente, è tenuto ad effettuare:

– l’acquisizione, al momento dell’effettuazione dell’operazione, di fotocopia del passaporto del cliente, nonché di apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che egli non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata fuori del territorio dello Stato;

il versamento del denaro incassato, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in un conto corrente a lui intestato, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina (come richiesto dall’art. 3, comma 2 del D.L. n. 16/2012).

Oltre ai punti citati, è necessario effettuare entro il giorno 10 o 20 aprile dell’anno successivo la comunicazione delle operazioni effettuate, di importo compreso tra il limite ordinario per l’utilizzo del denaro contante e il limite derogatorio (15.000 Euro).

Si ricorda inoltre che, per effetto dell’art. 1, comma 245 della Legge n. 145/2018, a decorrere dal 2019 la comunicazione è stata estesa anche ai cittadini di altri Stati dell’UE o dello Spazio economico europeo, essendo stata riconosciuta anche a questi soggetti la possibilità di avvalersi del più ampio limite per l’utilizzo del contante.

3. PAGAMENTI “PROMISCUI”: sono sempre consentiti i pagamenti eseguiti in parte con strumenti tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito) ed in parte, nel rispetto dei limiti, in contanti.

4. PRELIEVI DA CONTO CORRENTE: i suddetti limiti NON rilevano ai fini dei prelievi dai conti correnti, per cui le leggi antiriciclaggio pongono un limite di Euro 10.000/mese e di € 1.500/giorno, oltre il quale potrebbero scattare le richieste di informazioni sull’operazione e la segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria.

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Caro cliente,

la bozza di legge di bilancio 2022 racchiude, tra le altre, due novità in tema di fatturazione elettronica:

  • Contribuenti appartenenti al regime forfettario: dal 01.01.2022 stop all’emissione di fatture cartacee in favore delle fatture elettroniche per obbligo (non più opzione);
  • Prestazioni sanitarie svolte nei confronti di pazienti privati: dal 01.01.2022 medici, dentisti, ottici ecc. … potrebbero essere anch’essi obbligati all’emissione di fatture elettroniche.

Riguardo a tale ultimo punto, non se ne comprendono fino in fondo le ragioni, tenuto conto che dal prossimo anno anche l’invio delle fatture al sistema TS (Tessera Sanitaria) avverrà – salvo sorprese – con cadenza mensile; se l’obiettivo del Fisco è quello di ottenere maggiori e più tempestive informazioni, la contemporanea introduzione di queste due novità rischia di creare un’inutile ridondanza e duplicazione degli adempimenti.

 

Per entrambi gli aspetti (forfettari e prestazioni sanitarie) restiamo alla finestra in attesa di ufficialità (o meno), ma già da ora suggeriamo di tenere in allerta i tecnici software per farsi trovare eventualmente pronti ai nastri di partenza il 1° gennaio 2022; ricordiamo che, laddove servisse (se già disponi di un tuo software gestionale basterebbe probabilmente implementarlo), così come abbiamo fatto per tutti gli altri nostri clienti, grazie ad un accordo con Zucchetti siamo in grado di mettere a disposizione una piattaforma online per la gestione delle fatture elettroniche in entrata ed uscita ad un costo irrisorio di € 80 annui, oltre ad una piccola quota per singola fattura in entrata ed uscita, variabile in relazione alla quantità.    

 

Dott. Simonluca Trussoni

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Eventi, Novità

Caro cliente,

ti invitiamo a cliccare sul cfr allegato sottostante per dar lettura di un’interessante novità di recente introduzione, che potrebbe fornire alle aziende in contabilità ordinaria vantaggi fiscali/finanziari più o meno importanti.

Dopo aver compreso i tratti essenziali, che abbiamo cercato di sintetizzare, ti preghiamo di porre particolare attenzione al paragrafo conclusivo (n. 7), riportante le nostre considerazioni finali; nel merito segnaliamo che, in assenza di differente indicazione da parte Tua, procederemo secondo la strada maestra ivi rappresentata.  

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.


Dott. Simonluca Trussoni

 

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Eventi, Novità
Gentile Cliente,
alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass sul luogo di lavoro, alla luce anche del nuovo D.P.C.M. del 12.10.2021, riproponiamo di seguito le disposizioni normative previste:

 
Periodo di osservazione: 15.10.2021-31.12.2021

 
Destinatari dell’obbligo: coloro che accedono ad un luogo di lavoro per svolgere la relativa prestazione, sia essa dipendente, autonoma, parasubordinata o di altro genere.
N.B. Sono compresi titolari di impresa, professionisti, soci e amministratori

 
Obblighi dei datori di lavoro privati:
  1. Stesura di un atto scritto (cfr allegato) entro il 15.10.2021 che individui i soggetti incaricati all’accertamento, le modalità di verifica (controlli a campione o su tutti i lavoratori? All’ingresso o durante la fase lavorativa?) e le comunicazioni da effettuare in caso di riscontro violazioni (al lavoratore, al datore, se non è lui stesso che verifica)
  2. Verifica della presenza del Green Pass in corso di validità utilizzando sistemi automatici quale per esempio l’applicazione “VerificaC19” o l’integrazione del sistema di lettura del QR code nei sistemi di controllo agli accessi quali quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura; Attenzione: vige il divieto di conservazione/archiviazione del QR code.
  3. Segnalazioni omissioni e illeciti
N.B. il controllo “manuale” può esser espletato solo in caso di problemi tecnici legati a difficoltà del lavoratore a scaricare il QR code e nei casi di esenzione da vaccino con presentazione di certificato medico

 
Conseguenze mancanza certificazione: allontanamento del soggetto dal luogo di lavoro e attribuzione dello stato di “assente ingiustificato” con perdita del diritto alla retribuzione ma mantenimento del diritto alla conservazione del posto di lavoro in quanto non viene avviato nessun provvedimento disciplinare.
N.B. Imprese con meno di 15 dipendenti: possibilità di sospensione del lavoratore a decorrere dal 6° giorno di assenza ingiustificata, alle stesse condizioni di cui sopra, per massimo 10 giorni rinnovabili una sola volta.

 
Modalità di comunicazione della violazione: atto scritto con indicazione della data del controllo e intimazione all’allontanamento dal luogo di lavoro fino a che non sia in grado di esibire la certificazione; a breve forniremo un fac simile.

 
Sanzioni: da € 400 a € 1.000 al datore di lavoro che non mette in atto le disposizioni previste atte al controllo



Lo Staff Giuslavoristico
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Eventi, Novità

Caro cliente,

 

vogliamo condividere l’informativa che abbiamo predisposto per te, relativa ad Bando Regione Lombardia che potrebbe interessarti e che potrebbe vederti ai nastri di partenza il prossimo 7 Ottobre 2021; ti invitiamo a cliccare sull’anteprima video per la visualizzazione della presentazione e sul bottone verde per maggiori dettagli sulle spese agevolabili.

 

Pur non occupandoci – lo sai – dell’operatività di queste pratiche, ove necessitassi siamo comunque disponibili per un supporto, nel limite delle nostre conoscenze.

 

Ci auguriamo di aver fatto ancora una volta cosa gradita ed utile.

 

Un caro saluto

 

Dott. Simonluca Trussoni

VIDEO PRESENTAZIONE

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Gentile Cliente,

non ti sarà senz’altro sfuggito come il Governo abbia introdotto l’obbligo del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro, a decorrere dal 15 ottobre prossimo; è una mossa senz’altro forte che ha come scopo principale quello di rendere più sicuri gli ambienti di lavoro.  

Riteniamo di fornire fin d’ora qualche generica informazione, benché il provvedimento sia ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e come tale potrebbe subire variazioni), proprio per dar modo a tutti i nostri clienti e loro collaboratori di regolarizzare per tempo la posizione.

 

AMBITO SOGGETTIVO

L’obbligo del Green Pass è esteso, oltre che ai lavoratori dipendenti/collaboratori, anche ai titolari di Partita Iva, COLF, Badanti e Baby Sitter.

 

VERIFICA DEL GREEN PASS

I Datori di lavoro devono organizzarsi autonomamente per attuare le modalità di verifica (purché oggettivamente dimostrabili) del possesso del Green Pass; Ti consigliamo tuttavia di creare quanto meno un fascicolo specifico comprendente i green pass di tutti i lavoratori e datori di lavoro, in caso di possibile verifica degli organi ispettivi competenti.

 

VALIDITA’ DEL  GREEN PASS

Il Green Pass è considerato valido:

  • per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (1° dose + richiamo);
  • 15 giorni dopo la somministrazione dalla 1° dose del vaccino (salvo ricorso ai tamponi, sarebbe doveroso procedere alla 1° dose entro il 30.09.2021);
  • subito dopo la 1° dose di vaccino per i soggetti guariti dal Covid;
  • con tampone molecolare o antigenico (tampone rapido, disponibile in farmacia) negativo, con durata n. 48 ore.

 

COME VACCINARSI

Basta accedere al link: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

 

SANZIONI DISCIPLINARI

Il personale sprovvisto di Green Pass sarà:

  • immediatamente sospeso senza diritto alla retribuzione nelle aziende con più di n. 15 dipendenti;
  • sospeso senza retribuzione dal 5° giorno di mancata presentazione della certificazione (vige il dubbio se in questi n. 5 giorni il lavoratore possa lavorare o debba essere considerato in ferie).

Non sono previste ulteriori conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

SANZIONI PECUNIARIE

A carico del lavoratore:

Nel caso in cui un lavoratore venisse colto sul posto di lavoro senza il certificato è prevista una sanzione pecuniaria da € 600 a € 1.500.

A carico del Datore di Lavoro:

Per il Datore di lavoro che non verifica la regolarità del green pass e non ha predisposto le opportune modalità di verifica è prevista invece la sanzione da € 400 a € 1.000.

 

 

Eventuali ulteriori novità e/o variazioni saranno comunicate non appena disponibili.

 

Lo Staff Giuslavoristico

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Eventi, Novità, Senza categoria

Gentile cliente,

come ben sai, la L. 46/2021 ha previsto l’introduzione di un Assegno Unico al fine di potenziare le misure a sostegno dei figli a carico. L’ingresso inizialmente previsto con decorrenza 01.07.2021 è stato però prorogato al 01.01.2022 in attesa dell’emanazione dei diversi decreti attuativi.

Una volta a regime tale assegno sostituirà in particolare l’assegno di natalità, il premio alla nascita, le detrazioni per figli a carico e gli assegni nucleo familiare.

Ad oggi le prime indicazioni sono state fornite d.L. 8 giugno 2021 n.79 che ha introdotto l’Assegno Temporaneo limitatamente ai nuclei familiari con figli a carico che non possono beneficiare degli Assegni Nuclei Familiari. Il requisito determinante è rappresentato da un REDDITO ISEE inferiore a 50.000 euro.

Il nostro Studio NON è abilitato alle presentazioni delle domande, per cui chi fosse interessato lo invitiamo a rivolgersi il prima possibile a un patronato.

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